Novità sul Preposto sicurezza D.L. n. 146/2021
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Novità sugli obblighi del Preposto sicurezza (Art. 19 D.Lgs. 81/2008) di cui al D.L. n. 146/2021 / Note
ID 15496 | 19.01.2022 / Documento completo allegato
Il Preposto sicurezza, alla luce delle modifiche apportate dal DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215) al D.Lgs. 81/2008, in relazione agli obblighi di cui all'Art. 19, ha obblighi/poteri di interrompere l’attività del lavoratore, non previsti precedentemente (salvo comma 1 lett. c. istruzioni per l'abbandono del posto di lavoro/zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile), specificatamente:
- rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale (comma 1 lett. a -modificata);
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (comma 1 lett. f-bis - nuova).
Documento relativo alle modifiche all'Art. 19, per tutte le novità del Preposto sicurezza 2022, si veda il Documento Il Preposto: Quadro normativo e giurisprudenza.
Il preposto o i preposti devono essere individuati dal Datore di lavoro (non precedente esplicitato) secondo il nuovo comma 1 lettera b -bis) dell’Art. 18 introdotto dal DL n. 146/2021 al D.Lgs. 81/2008.
Valutare eventuali aggiornamenti/integrazione formazione del Preposto e/o consegna informativa/nuovo modulo incarico allo stesso in ordine ai nuovi obblighi.
Vedi anche Modulo di incarico/nomina 2022
Art. 2. Definizioni
...
e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
L’obbligo di individuazione del Preposto da parte del Datore di lavoro (nuovo) di cui all’Art. 18 ante / post modifica attuata dal DL n. 146/2021:
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente / ante DL n. 146/2021 | Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente / post DL n. 146/2021 |
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: | 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: |
... | ... |
--- | b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»; (1) |
... | ... |
(1) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Gli Obblighi del Preposto, sono stabiliti dall’Art. 19 del D.Lgs. 81/2008.
Nella tabella sottostante, l’Art. 19 ante / post modifica attuata dal DL n. 146/2021.
Art. 19 - Obblighi del preposto / ante DL n. 146/2021 | Art. 19 - Obblighi del preposto / post DL n. 146/2021 |
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: | 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: |
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; | a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; (1) |
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; | b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; |
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; | c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; |
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; | d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; |
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; | e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; |
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; | f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; |
---- | f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; (2) |
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. | g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. |
(Note)
(1) Lettera sostituita dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(2) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Fig. 1 - Schema novità Obblighi Preposto DL. n. 146/2021 - in rosso le novità per gli obblighi del Preposto
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Tutte le novità del Preposto sicurezza 2022
Vedi il modulo di nomina preposto 2022
Vedi il modulo di comunicazione preposto appaltatori e subappaltatori 2022
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146
Conversione Decreto Legge n. 146/2021 (Sicurezza Draghi) Tabella di lettura nuove modifiche D.Lgs. 81/2008
Tavola di concordanza TUS - Modifiche DL 146/2021
Dirigente e Preposto anche di fatto: posizioni di garanzia e formazione
Il Preposto: Quadro normativo e giurisprudenza
Modulo nomina Preposto sicurezza 2022
Obbligo del datore di lavoro 2022 (individuazione Preposto/i sicurezza)
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Novità sul Preposto sicurezza DL 146 2021 Rev. 0.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2022 |
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