Piano di primo soccorso
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Piano di primo soccorso / Rev. 1.0 del 27 Marzo 2024
ID 14528 | Update Rev. 1.0 del 27.03.2024 / In allegato documento di lavoro completo e modelli .doc di piano
L'elaborato illustra i contenuti del piano di primo soccorso nel quale vengono indicate in modo chiaro ed esaustivo le procedure, i compiti, i ruoli ed i comportamenti che ogni lavoratore deve assumere in caso di emergenza.
Il piano deve indicare in maniera chiara cosa fare:
- a chi scopre l’incidente;
- a chi è allertato (squadre di intervento);
- al centralino telefonico;
- alla portineria;
- a tutti i lavoratori presenti.
- Legge 30 dicembre 2023 n. 214 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (GU n.303 del 30.12.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023
Modifiche D.lgs 81/2008:
- Art. 45 comma 3
- Art. 45 comma 3-bis
In allegato inoltre, sono disponibili due modelli di piano di primo soccorso (un modello di piano riguardante gli istituti scolastici ed un altro riguardante altre attività). Entrambi i modelli sono in formato .doc, pertanto adattabili e modificabili.
- 01. Modello di piano di soccorso Istituti scolatici. doc
Allegati e parti integranti del documento:
Allegato 1 Istruzione Operativa “Procedure per la gestione dei malesseri degli alunni a scuola”
Allegato 2 Istruzione Operativa "Procedure per il primo soccorso"
Allegato 3 Istruzione Operativa “Istruzioni di primo soccorso per le scuole”
Allegato 4 “Scheda di rilevazione degli interventi di PS”
Allegato 5 Elenco presidi sanitari per la cassetta di pronto soccorso
Allegato 6 Scheda di verifica periodica cassetta PS
Allegato 7 Richiesta reintegro materiale di consumo
Allegato 8 Richiesta interventi somministrazione farmaci salvavita
- 02. Modello di piano di soccorso Altre attività.doc
Allegati e parti integranti del documento:
Allegato 1 - Segnalazione infortunio
Allegato 2 - Registro degli interventi di primo soccorso
Allegato 3- Scheda di verifica periodica del contenuto della cassetta di PS e istruzioni utilizzo prodotti
Allegato 4 - Modulistica per richiesta di reintegro materiale di consumo cassetta PS
Allegato 5 - Richiesta interventi somministrazione farmaci salvavita
Allegato 6 - Soccorso traumatologico in azienda
La normativa (d.lgs. 81/2008; d.m. salute 388/2003) conferisce al primo soccorso un ruolo importante all’interno del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed obbliga il datore di lavoro a designare e formare gli addetti e ad organizzare il piano di emergenza.
Dall’organizzazione del sistema di primo soccorso aziendale dipende infatti l’attivazione precoce e tempestiva dei primi tre anelli della catena dell’emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati.
Una corretta gestione delle prime fasi di un’emergenza sanitaria può fare la differenza tra la vita e la morte, tra recupero rapido o prolungato, tra disabilità temporanea o permanente.
Il primo soccorso è l’insieme di interventi, di manovre ed azioni messe in essere da chiunque si trovi a dover affrontare una emergenza sanitaria, in attesa dell’arrivo di personale specializzato.
Gli obiettivi del primo soccorso sono:
- riconoscere una situazione di emergenza, valutare le condizioni della vittima e attivare la catena dell’emergenza, allertando i soccorsi avanzati se necessario;
- prestare i primi soccorsi utilizzando competenze adeguate;
- evitare l’insorgenza di ulteriori danni causati da un mancato soccorso o da un soccorso condotto in maniera impropria.
L'organizzazione del primo soccorso rientra nelle misure generali di tutela (art.15 d.lgs. 81/2008) e si inserisce all'interno del più ampio capitolo della gestione delle emergenze (Sezione VI d.lgs. 81/2008), insieme ad altre misure quali prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio (Figura 1).
Figura 1 – Piano di gestione delle emergenze
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione all’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati d.m. salute 388/2003, così suddiviso:
- art. 1: classificazione delle aziende;
- art. 2: organizzazione del primo soccorso;
- art. 3: requisiti e formazione degli addetti al primo soccorso;
- art. 4: attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso
Figura 2 - Gestione del primo soccorso nei luoghi di lavoro
La valutazione del rischio e la classificazione aziendale
Come per le azioni preventive, anche per il primo soccorso e per la redazione del relativo piano, la fonte informativa di base è il documento di valutazione dei rischi (DVR) che fornisce gli strumenti per identificare, valutare e gestire i possibili rischi e i danni che ne possono conseguire.
Quando si organizza un piano di primo soccorso è necessario tenere conto di:
- tipologia di attività e rischi specifici presenti in azienda. Questo aspetto è importante, ad esempio, per definire l’adozione di altri presidi sanitari oltre a quelli obbligatori previsti dalla normativa o il trasferimento di competenze specifiche agli addetti al primo soccorso;
- luogo dove si svolge l’attività, in particolare la sua raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso. Tale aspetto è importante per organizzare l’arrivo dei soccorsi avanzati e le modalità di attivazioni dei medesimi;
- qualsiasi altro aspetto che possa influenzare le scelte organizzative/gestionali, il numero di addetti da designare e la formazione degli stessi, il tipo di informativa da dare ai lavoratori.
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato. Nel caso in cui l’azienda appartenga al gruppo A, il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
Dalla classificazione aziendale dipendono le attrezzature da collocare in azienda e le ore di formazione degli addetti (artt. 2 e 3 d.m. salute 388/2003). Il datore di lavoro in base ai rischi specifici, in collaborazione con il medico competente, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso (art. 4 d.m. salute 388/2003).
Designazione e nomina degli addetti
Il datore di lavoro deve designare gli addetti al primo soccorso (art. 18 d.lgs.81/2008), tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva.
Il numero dei soccorritori presenti nell'unità produttiva non può essere rigida- mente stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti nel luogo di lavoro ed alla tipologia di rischio infortunistico. In ogni caso dovrà essere previsto un sostituto, con pari competenze, per ognuno dei soccorritori individuati, al fine di garantire la presenza di un soccorritore. Il numero degli addetti contemporaneamente presenti in azienda, tenendo conto ad esempio dei turni lavorativi, sarà almeno pari a due, per coprire l'eventualità in cui l'infortunato sia uno dei soccorritori stessi.
Anche se non esistono precise indicazioni normative, la selezione degli addetti dovrebbe basarsi sulle attitudini, sulle esperienze personali nel campo dell’emergenza e sulle disponibilità individuali. Il datore di lavoro, nella scelta di personale da adibire alla gestione delle emergenze, deve tenere conto di capacità e dello stato di salute del lavoratore che non deve presentare patologie o condizioni tali da impedire o limitare l’intervento immediato in emergenza.
[...]
Attrezzature e dispositivi di primo soccorso
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature (art. 2 d.m. 388/2003):
- cassetta di primo soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1 del decreto;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d’emergenza del Servizio sanitario nazionale.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
- pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 2 del decreto;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.
Il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica.
La cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione devono essere:
- mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile;
- integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alla cassetta di primo soccorso, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di primo soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al d.p.r. del 27 marzo 1992 e successive modifiche. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.
Manutenzione e integrazione dei presidi e delle attrezzature
È necessario predisporre un piano affinché il personale addetto effettui periodicamente un controllo del contenuto e della validità dei presidi medico-chirurgici, del pacchetto di medicazione e della cassetta di primo soccorso.
Se ritenuto necessario, a seconda dei rischi presenti in azienda, si consiglia di provvedere ad una personalizzazione dei presidi, aggiungendo eventualmente attrezzature per l’immobilizzazione dell’infortunato e presidi per la mobilizzazione atraumatica.
In tal caso è necessario addestrare gli addetti al primo soccorso al corretto utilizzo di tali presidi con una specifica formazione.
Piano di primo soccorso
Un piano di soccorso e di emergenza è un documento che indica, con procedure chiare, compiti, ruoli e comportamenti che ogni lavoratore deve assumere in caso di emergenza. Il piano deve indicare in maniera chiara cosa fare:
- a chi scopre l’incidente;
- a chi è allertato (squadre di intervento);
- al centralino telefonico;
- alla portineria;
- a tutti i lavoratori presenti.
Figura 1 - Piano di primo soccorso
Informazione dei lavoratori
Se il piano di soccorso rimane nel cassetto del datore di lavoro ogni sforzo organizzativo sarà stato vano. Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sulle procedure di primo soccorso e sui nominativi dei lavoratori incaricati (art. 36 d.lgs. 81/2008). La regola principale è quella di valutare l’ambiente circostante senza esporsi a pericoli e allertare gli addetti al primo soccorso. Allo stesso modo tutti dovrebbero essere informati su come allertare il 112 e quali informazioni fornire.
Per la diffusione di tali informazioni è possibile prevedere:
- incontri informativi con i lavoratori;
- distribuzione, attraverso comunicazioni e-mail o in cartaceo, di un estratto del piano di soccorso (almeno la sezione dedicata ai comportamenti da attuare in caso di emergenza) o di un riassunto/decalogo di comportamenti da adottare;
- distribuzione in tutte le sedi di cartellonistica adeguata contenente elenco degli addetti al primo soccorso e relativi numeri di telefono/ubicazione;
- cartellonistica adeguata che segnali la presenza di cassette di pronto soccorso o pacchetti di medicazione, DAE e di qualsiasi altro presidio utile presente in azienda.
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 27.03.2024 | Legge 30 dicembre 2023 n. 214 | Certifico Srl |
0.0 | 15.09.2021 | Certifico Srl |
Collegati
Il primo soccorso nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreto 15 luglio 2003 n. 388
Comunicazione Primo Soccorso (D. 388/2003 Art. 1 c2)
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