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Codice Prevenzione Incendi: Status

ID 8658 | | Visite: 30087 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/8658

Codice Prevenzione Incendi Status

Codice Prevenzione Incendi: Status Dicembre 2022

ID 8658 | Update Rev. 20.0 del 03.12.2022 | Fonte CCTS/altri

Changelog (allegato) degli aggiornamenti al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 come modificato dal DM 18 ottobre 2019) previsioni anni 2019/2024. (N)

Update Rev. 20.0 del 03.12.2022

Decreto 22 novembre 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (GU n. 282 del 02.12.2022) Entrata in vigore: 01.01.2023

Update Rev. 19.0 del 26.10.2022

Decreto 14 ottobre 2022
Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU n.251 del 26.10.2022). Entrata in vigore: 27.10.2022

Update Rev. 18.0 del 12.08.2022

Decreto 26 luglio 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. (GU n.187 dell'11.08.2022). Entrata in vigore: 09.11.2022

Con il Decreto 12 aprile 2019 (eliminazione del doppio binario) dal 20 Ottobre si obbliga alle norme prestazionali del Codice la Prevenzione Incendi per 42 attività (Vedi Tabella di lettura e Tabella Attività PI e RTV) del D.P.R. 151/2011. Sono previsti, comunque, metodi non prestazionali, vedasi Cap G.2.5 a G 2.9.

La news tiene in aggiornamento le modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, anche in relazione a nuove Bozze di RTV, revisioni o altro.

Download Codice Prevenzione Incendi: Status Rev. 19.0 del 26.10.2022 PDF Allegato | Riservato Abbonati. Dopo il login quale Abbonato, scorri tutta la pagina e scarica i Documenti allegati.

(N) Fonte CCTS e news aggiornata quanto prima, si riserva la correttezza e tempestività degli aggiornamenti.

Bozze in esame

Bozza RTV Stazioni ferroviarie

______

Stato Capitoli Codice RTV | 03.12.2022

  Attività Decreto in Codice Stato Pubblicazione Attività
DPR 151/2011
Obbligo
Codice
[1][2][3][4][5]
Iter alla
Data
(*)

Bozza

V.1 Aree a rischio specifico Nativo Pubblicato GU n.192 20.08.2015 --- --- --- ---
V.2 Aree a rischio ATEX Nativo Pubblicato GU n.192 20.08.2015 --- --- ---  ---
V.3 Vani degli ascensori Nativo Pubblicato GU n.192 20.08.2015 --- --- --- ---
V.4 Attività di ufficio Decreto 14 Febbraio 2020 Pubblicato GU n.57 06.03.2020 n. 71 NO [3] --- ---
V.5 Attività turistico/alberghiere Decreto 14 Febbraio 2020 Pubblicato GU n.57 06.03.2020 n. 66 NO [3] --- ---
V.6 Autorimesse Decreto 14 Febbraio 2020
Decreto 15 Maggio 2020
Pubblicato
Pubblicato
GU n.57 06.03.2020
GU n.132 23.05.2020
n. 75 SI [3][4] --- ---
V.7 Attività scolastiche Decreto 14 Febbraio 2020 Pubblicato GU n.57 06.03.2020 n. 67 NO [3] --- ---
V.8 Attività commerciali Decreto 14 Febbraio 2020 Pubblicato GU n.57 06.03.2020 n. 69 NO [3] --- ---
V.9 Asili nido Decreto 6 aprile 2020 Pubblicato GU n.98 14.04.2020 n. 67 NO [3] --- ---
V.10 Edifici Tutelati Decreto 10 luglio 2020 Pubblicato GU n.183 22.07.2020 n. 72 NO [3] --- ---
V.11 Strutture sanitarie Decreto 29 marzo 2021 Pubblicato GU n. 85 09.04.2021 n. 68 NO [3] --- ---
V.12 Altre attività in edifici tutelati Decreto 14 ottobre 2021 Pubblicato GU n. 255 25.10.2021 n. 72 NO [3] --- ---
V.13 Chiusure d’ambito edifici civili Decreto 30 marzo 2022 Pubblicato GU n.83 08.04.2022 n. 77 SI --- ---
V.14 Edifici civile abitazione Decreto 19 maggio 2022  Pubblicato GU n.125 30.05.2022 n. 77 NO [3] --- ---
V.15 Pubblico spettacolo Decreto 22 novembre 2022 Pubblicato GU n. 282 02.12.2022 n. 65 NO [3] --- ---
--- Stazioni ferroviarie --- Nuovo --- n. 78 --- In esame Bozza
(**) Stoccaggio e trattamento rifiuti Decreto 26 Luglio 2022 Pubblicato GU n.187 11.08.2022 --- --- --- ---
(***) Luoghi di lavoro a
basso rischio di incendio
Decreto 3 settembre 2021 Pubblicato GU n.259 29.10.2021 --- --- --- ---
--- RTO Codice 2019 Decreto 18 ottobre 2019 Pubblicato GU n.256 31.10.2019 SO n. 41 --- --- --- ---
--- Aggiornamento Codice Decreto 24 novembre 2021 Pubblicato GU n.287 02.12.2021 --- --- --- ---
--- Aggiornamento Codice Decreto 14 ottobre 2022 Pubblicato GU n.251 26.10.2022 --- --- --- ---


(*) Si riporta lo stato del Decreto/Bozza alla Data news:
- (---) indica "senza notizie"
- (In revisione) indica Decreto già pubblicato ma in revisione
- (In esame) indica Bozza / Schema Regolamento notificato EC di "Nuovo Decreto"

(**) Non modifica il Codice / Applicato in forma integrata al Codice
Le norme tecniche di cui all’allegato 1 della RTV Stoccaggio e trattamento rifiuti si applicano in combinazione con le sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.
Le norme tecniche si applicano in combinazione con le seguenti sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015:
a) Sezione G - Generalità;
b) Sezione S - Strategia antincendio;
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),ù
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive),
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M - Metodi.

(***) Non modifica il Codice / Applicato in forma integrata al Codice
Decreto 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.259 29.10.2021)

Decreto 3 agosto 2015 (Art. 1, 2, 2-bis)

[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 -ndr).

[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71, 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (periodo soppresso dal Decreto 14 Ottobre 2021 - ndr); 73; 75; 76, 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (numero aggiunto dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr);
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato

[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (lettera aggiunta da Decreto 22 novembre 2022 - ndr)
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67;
b-bis) 68; (lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo 2021 - ndr)
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020 - ndr).
f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
...

[4] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ha abrogato il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986. (attività 75).

[5] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate all’Art. 2.

Vedi Tabella elenco Attività Prevenzione Incendi e Regole tecniche

(N) Fonte CCTS e news aggiornata quanto prima, si riserva la correttezza e tempestività degli aggiornamenti.

Certifico Srl - IT | Rev. 20.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Download Codice Prevenzione Incendi RTO II

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto
20.0 2022 Decreto 22 novembre 2022
19.0 2022 Decreto 14 ottobre 2022
18.0 2022 Decreto 26 Luglio 2022
17.0 2022 Decreto 19 maggio 2022
16.0 2022 Decreto 30 Marzo 2022
15.0 2022 Decreto 24 novembre 2021
Decreto 3 settembre 2021
14.0 2021 Decreto 14 ottobre 2021
13.0 2021 Bozza RTV Altre attività in edifici tutelati
12.0 2021 Decreto 29 marzo 2021
11.0 2021 Bozza RTV Stazioni ferroviarie
10.0 2020 Decreto 10 luglio 2020
9.0 2020 Bozza RTV chiusure d'ambito edifici
8.0 2020 Bozza RTV luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
7.0 2020 Decreto 6 aprile 2020
6.0 2020 Decreto 14 febbraio 2020
5.0 2019 Decreto 18 ottobre 2019
Bozza Strutture sanitarie
4.0 2019 RTV Stoccaggio e trattamento rifiuti (Bozza)
3.0 2019 RTV Pubblico spettacolo (Bozza)
2.0 2019 RTV
1.0 2019 RTV
0.0 2019 ---

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