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ID 6782 | Update Rev. 1.0 del 09.02.2020
Il presente Documento, illustra i requisiti dei luoghi di lavoro, a partire dalla legislazione salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle industrie insalubri di cui al D.M. 5 Settembre 1994, e quanto riportato da Interpelli, Sentenze, norme tecniche, linee guida / altro (a carattere non esaustivo):
1. Premessa
2. Il D.Lgs. 81/2008
3. Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro
4. Lavorazioni insalubri
5. Industrie insalubri
6. Linee guida microclima e illuminazione/altro
7. Interpelli
8. Norme tecniche
9. Giurisprudenza
10. Regolamenti edilizi locali /Linee guida regionali
11. Altri Documenti
12. Barriere architettoniche
13. Normativa e Documenti di approfondimento
Documento completo allegato Riservato Abbonati Sicurezza/2X/3X/4X/Full.
I requisiti dei luoghi di lavoro sono trattati nel D.Lgs. 81/2008 al Tittolo II (Artt. da 62 a 68), e per il microclima al Titolo VIII Art. 180 e devono essere conformi a quanto prescritto nell'All. IV.
Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro dedica il Titolo II ai luoghi di lavoro. In particolare, l’art. 62, comma 1, li identifica come quelli “destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. Da questa definizione, con il comma 2, rimangono esclusi i mezzi di trasporto (considerati macchinari e rientranti nella nozione di attrezzatura di lavoro), i cantieri temporanei o mobili (trattati al Titolo IV).
Capo I
Disposizioni generali
Art. 62. Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.
Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 64. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio (1)
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. (2)
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
__________
(1) Sostituzione dell'intero articolo da: Art. 32, c. 1, lett. e del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
(2) DM 18 aprile 2014 - Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti
Capo II Sanzioni
Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati."
Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
...
Art. 180. Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.
1. AMBIENTI DI LAVORO
...
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
...
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
...
4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE
5. ----
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
In allegato tutti i requisiti
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NOTA
Circolare MLPS 9 dicembre 2010, n. 42 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive.
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
GU 9 agosto 1934, n. 186, S.O.
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Capo III - Delle lavorazioni insalubri.
216. Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele
per la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (3).
(3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
217. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
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Industrie insalubri
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.
(GU n.220 del 20.9.1994 S.O. n. 129)
ALLEGATO
Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE
A) Sostanze chimiche
Fasi interessate dell'attività industriale
1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati - produzione
2. Acetilene - produzione
3. Acetone - produzione
4. Acido acetico - produzione
5. Acido benzoico - produzione
6. Acido bromidrico - produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico - produzione, impiego, deposito
28. Anidride fosforica - produzione, impiego
49. Cianuri - produzione, impiego, deposito
...
86. Naftalina - produzione
87. Nerofumo (nero di carbone) - produzione
88. Nichel e composti - produzione, impiego
...
104. Sodio solfuro - produzione
105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti - produzione, impiego
106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
...
116. Zolfo dicloruro - produzione, impiego, deposito
B) Prodotti e materiali
1. Abrasivi - produzione di abrasivi naturali e sintetici
2. Accumulatori - produzione
3. Acetati di olio di flemma - produzione
...
108. Smalti e lacche (non comprese in altre voci) - produzione, miscelazione, confezionamento
109. Solventi alogenati - produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento
110. Tabacchi - manifattura
111. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici) - produzione, formulazione
112. Tessuti (filati) - catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa
113. Torba - lavorazione
114. Vetro - produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici
115. Vinacce - lavorazione
C) Attività industriali
1. Allevamento di animali
2. Stalla sosta per il bestiame
3. Mercati di bestiame
...
24. Tipografie con rotative
25. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
26. Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
27. Zincatura per immersione in bagno fuso
28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero
Parte II - INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE
A) Sostanze chimiche
Fasi interessate soglia quantitativa
1. Acido citrico - produzione
2. Acido lattico - produzione
3. Acido salicilico - produzione
4. Acido tartarico - produzione
5. Allume - produzione
6. Alluminio solfato - produzione
7. Bario idrossido - produzione
8. Bario perossido - produzione 9. Calcio citrato - produzione
10. Zinco e composti - produzione con processo elettrolitico
B) Materiali e prodotti
1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti
2. Accumulatori - carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
3. Aceto - produzione, deposito
...
53. Sughero - lavorazione
54. Taffetà, cerate, tele cerate - produzione
C) Attività industriali
1. Calderai
2. Candeggio
3. Cantine industriali
4. Decaffeinizzazione
5. Falegnamerie
...
16. Tipografie senza rotative
17. Vetrerie artistiche
Linee guida microclioma e illuminazione
Documento elaborato dal Coordimanento Tecnico delle Regioni e Province autonome, in collaborazione con l'Ipsesl, su requisiti, standard, indicazioni operative e progettuali dei luoghi di lavoro, in materia di microclima , aerazione e illuminazione.
ISPESL 2006
Il rischio microclima nei luoghi di lavoro viene trattato nel titolo VIII e nell'allegato IV del titolo II del D.lgs. 81/2008. Le modalità con cui effettuare la valutazione del rischio non sono indicate in un specifico Capo del testo di legge.
INAIL 2018
Il monitoraggio microbiologico negli ambienti di lavoro campionamento e analisi
Linee Guida, ad uso interno Inail, mirate alla definizione di uno standard tecnico-operativo di riferimento sul territorio nazionale per il monitoraggio microbiologico ambientale, l'unificazione dei criteri di lettura dei campioni (piastre) e di interpretazione dei risultati ottenuti e la creazione di banche-dati omogenee sugli agenti biologici negli ambienti di lavoro.
La pubblicazione viene divulgata all'esterno dell'Inail come contributo e stimolo allo scambio di esperienze tra gli operatori del settore.
INAIL 2010
Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 177/2011
Negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla ribalta della cronaca per gravi infortuni mortali ripetutisi con dinamiche spesso molto simili tra loro che hanno messo in evidenza diverse criticità.
INAIL 2013
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UNI EN 12464-1:2011
Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni
La presente norma e' la versione ufficiale della norma europea EN 12464-1 (edizione giugno 2011). La norma specifica i requisiti di illuminazione per persone, in posti di lavoro in interni, che corrispondono alle esigenze di comfort visivo e di prestazione visiva di persone aventi normale capacita' oftalmica (visiva). Sono considerati tutti i compiti visivi abituali, inclusi quelli che comportano l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.
UNI EN ISO 7730:2006
Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale.
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 7730 (edizione novembre 2005). La norma presenta metodi per prevedere la sensazione termica globale ed il grado di disagio (insoddisfazione termica) delle persone esposte in ambienti termici moderati. Essa consente la determinazione analitica e l'interpretazione del benessere termico mediante il calcolo del PMV (predicted mean vote - voto medio previsto) e del PPD (predicted percentage of dissatisfied - percentuale prevista di insoddisfatti) e dei criteri di benessere termico locale, fornendo le condizioni ambientali considerate accettabili per il benessere termico globale così come quelle che rappresentano il disagio locale. Essa è applicabile a uomini e donne in buona salute esposti ad ambienti chiusi nei quali si cerca di raggiungere il benessere termico, ma nei quali si hanno leggere deviazioni da quest'ultimo, nella progettazione di nuovi ambienti o nella valutazione di quelli esistenti. Sebbene sia stata elaborata specificatamente per gli ambienti di lavoro, essa è applicabile a qualunque altro tipo di ambiente. Può essere utilizzata con riferimento all'ISO/TS 14415:2005, punto 4.2, quando si considerano persone con requisiti particolari, quali quelle con disabilità fisiche. Quando si considerano spazi non condizionati, occorre tenere conto delle differenze etniche, nazionali e geografiche.
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UNI 11146:2005
Pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale - Criteri per la progettazione, la costruzione ed il collaudo
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 09.02.2020 | Interpello n.5 del 24 giugno 2015 Linee di indirizzo edifici lavorativi EN ISO 15743:2008 Posti lavoro ambienti freddi Celle frigorifere e locali a basse T Barriere architettoniche luoghi di lavoro Circolare ML n. 102 del 07.08.1995 |
Certifico Srl |
0.0 | 11.09.2018 | --- | Certifico Srl |
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Luoghi di lavoro - Normativa e requisiti Rev. 1.0 2020.pdf Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2020 |
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Luoghi di lavoro - Normativa e requisiti Rev. 00 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2019 |
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 19553 Anno 2011.pdf |
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 28780 Anno 2011.pdf |
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Cassazione Penale Sent. Sez. IV Num. 36267 Anno 2012.pdf |
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Corte di Cassazione - Sez. IV Pen. - Sentenza n. 2343 del 27 novembre 2013.pdf |
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 28167 Anno 2013.pdf |
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