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Prevenzione Incendi scuole: la normativa

ID 4343 | | Visite: 82763 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/4343

Prevenzione incendi scuole   Quadro normativo

Disposizioni di prevenzione incendi inerenti le scuole / Marzo 2023 (Aggiornato Legge di conv. Decreto mille proroghe 2023)

ID 4343 | Rev. 7.0 del 01.03.2023 / In allegato

Evoluzione e timeline proroghe della normativa di Prevenzione Incendi relativa alle scuole (D.M. 26 agosto 1992), documento completo in allegato.

Update 01.03.2023

Pubblicata nella GU n. 49 del 27 febbraio 2023 la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all'art. 5 comma 5 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1992.

La proroga al 31 dicembre 2024 è valida anche per le strutture che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale.
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Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) di conversione D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022) / Milleproroghe 2023

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»
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Il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 così si legge:

Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2022.

2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024.

2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
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Timeline proroghe 2017/2024 edifici scolastici:

- 31 dicembre 2024 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14
- 31 dicembre 2022 Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21
- 31 dicembre 2021 Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 convertito dalla Legge 8 agosto 2019 n. 81
- 31 dicembre 2018 Decreto-Legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108
- 31 dicembre 2017 Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19

Nota asili nido con oltre 30 persone presenti (collegata)

La proroga disposta dall'Art. 5 c. 5 b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2024

Update 30.12.2022

Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023)

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 2 -bis , le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
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Il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 così si legge:

Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2022  al 31 dicembre 2023.

2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
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Timeline proroghe 2017/2023 edifici scolastici:

- 31 dicembre 2023 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 -----
- 31 dicembre 2022 Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21
- 31 dicembre 2021 Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 convertito dalla Legge 8 agosto 2019 n. 81
- 31 dicembre 2018 Decreto-Legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108
- 31 dicembre 2017 Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19
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Nota asili nido con oltre 30 persone presenti (collegata)

La proroga disposta dall'Art. 5 c. 5 b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2024

Update 08.09.2022

Ai sensi dell'Art. 4-bis comma 3-bis del Decreto-Legge 28 giugno 2019 n. 59 emanato il Decreto 25 agosto 2022

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (GU n.210 dell'08.09.2022).

Le università e gli istituti di istruzioni universitarie sono attività ricomprese al punto 67 dell’allegato al DPR 151/2011 (ex attività n. 85 dell’allegato al DM 16/02/82) e per esse vanno applicate le norme di prevenzione incendi di cui al DM 26/08/92.

Update 02.03.2021

L'Art. 2 c. 4-septies a) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, riporta:

all'Art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

Timeline proroghe 2017/2022 edifici scolastici:

- 31 dicembre 2022 Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21
- 31 dicembre 2021 Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 convertito dalla Legge 8 agosto 2019 n. 81
- 31 dicembre 2018 Decreto-Legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108
31 dicembre 2017 Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19

Nota asili nido con oltre 30 persone presenti (collegata)

La proroga disposta dall'Art. 2 c. 4-septies b) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2022

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2024)

- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2022 (31  dicembre 2027)

Update 21.02.2021

Aggiunto:

Testo Coordinato RTV scuole VVF 2020
Testo Coordinato RTV scuole VVF 2020 (pagina)

Nota asili nido con oltre 30 persone presenti (collegata)

La proroga disposta dall'Art. 4-bis della Legge 8 agosto 2019 n. 81 al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2019

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2021)

- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2021 (31  dicembre 2024)

Update 11.12.2019:

Errata corrige

Aggiornamento articolo e Documento allegato Rev. 2.0 per errata corrige termini di adeguamento differiti tra scuole e asili nido:

- 31.12.2019 (asili nido)
- 31.12.2021 (scuole)

La Legge 8 agosto 2019 n. 81, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2021 per le scuole, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

Legge 8 agosto 2019 n. 81

Art. 4-bis Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All’attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»; (il termine iniziale del 31 dicembre 2017 era stato prorogato al 31 dicembre 2018 dal 
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108).

b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019». (il termine iniziale del 31 dicembre 2017 era stato prorogato al 31 dicembre 2018 dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108).

Update 18.09.2019

La Legge 8 agosto 2019 n. 81, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2021 per le scuole, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

Aggiunto link alla pagina: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole: 22 Novembre
Aggiunto testo consolidato: Legge 11 gennaio 1996 n. 23 Norme per l'edilizia scolastica GU n. 15 del 19 gennaio 1996 | Testo consolidato 09.2019 

Update 22.09.2018

Proroga termini decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108 
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Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
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2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018

RTV D.M. 26 agosto 1992: Testo Coordinato RTV scuole VVF 2018

Update 30.03.2018

Le scuole ed asili nido rientrano nell'Attività soggette a visite e controlli di PI n. 67 del D.P.R. 151/2011, con RTV D.M. 26 Agosto 1992, la scadenza all'adeguamento alla normativa antincendio è stata prorogata nel tempo numerose volte, da ultimo, il Milleproroghe 2017 (Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244), ha portato il termine al 31 dicembre 2017

Attività soggetta a visite e controlli PI (All I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2):

Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall'entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “scuole” sono ricompresi al punto 67 dell’allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex Art. 85).

Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli asili nido con oltre 30 persone presenti.
Questi in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982, come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997, la RTV è:

Decreto 16 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento. 

Con il Decreto 7 Agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n. 197 del 24 agosto 2017), è possibile applicare, in alternativa al decreto 26 agosto 1992, le norme tecniche di cui all’art. 1.

Decreto 21 marzo 2018

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido

GU n.74 del 29-03-2018
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Art. 2. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

Decreto 21 marzo 2018

D.M. 12 maggio 2016

D.M. 12 maggio 2016

Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica
GU n. 121 del 25.05.2016

Entrata in vigore: 26 maggio 2016

Art. 1. Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 

1. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992, entro i termini temporali di seguito indicati: 

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12;  26 Agosto 2016 

b) entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto:  26 Novembre 2016 

1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4- 3.1-5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3; 

2) le scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;

3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste; 

c) le misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016. 

2. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell’Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b);

3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 

4. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall’obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 

5. Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).

Art. 2. Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
...
 

La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali che sono risultati non coperti da tali differimenti. 

Timeline proroghe 2017/2024 edifici scolastici:

- 31 dicembre 2024 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14
- 31 dicembre 2022 Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21
- 31 dicembre 2021 Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 convertito dalla Legge 8 agosto 2019 n. 81
- 31 dicembre 2018 Decreto-Legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108
- 31 dicembre 2017 Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19

Con l'art. 4, co. 2 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante " Proroga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe ") il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017. 

Con l'art. 4, co. 2 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108 (c.d. Milleproroghe) Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018. 

Successivamente, con la legge 8 agosto 2019, n. 81 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 …» (GU n. 188 del 12.8.2019), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n° 19 era stato prorogato al 31 dicembre 2021.

Con la legge 26 febbraio 2021, n. 21 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi…» (GU n. 51 del 01.03.2021), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Limitatamente agli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2022), il termine di adeguamento è stato prorogato al 31 dicembre 2024.

Infine, La Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) di conversione D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022) / Milleproroghe 2023 all’art. art. 5. Comma 5 - Proroga di termini in materia di istruzione e merito, viene stabilito che, il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024.

Testo coordinato PI scuole VVF

Testo Coordinato RTV scuole VV D.M. 26 agosto 1992 (pagina)
Testo Coordinato RTV scuole VVF 2020

Testo Coordinato RTV scuole VVF 2018

Testo Coordinato RTV scuole VVF 2017

Testo coordinato con le disposizioni e i chiarimenti:

1. D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.

2. D.M. 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”. 

3. lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2)

4. Quesiti scuole 2017

5. D.L. 30/12/2016, n. 244 art. 4, co. 2 del  coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante " Proroga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe ") con cui il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici è stato differito al 31 dicembre 2017.

6. Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 
DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

6. Nota prot. n. P1652/4122 Sott. 54 del 07-10-1995
I controsoffitti che posseggono i requisiti di resistenza al fuoco previsti possono essere considerati elementi strutturali separanti e pertanto possono essere autorizzati negli edifici scolastici anche non in aderenza agli elementi costruttivi, a condizione che l’intercapedine che si viene a formare sia priva di fonti di ignizione.

Prove evacuazione emergenza scuole

Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno

Vedi anche: Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno

Con la nota VVF 2018, il numero di prove evacuazione emergenza per le scuole sono almeno 4/anno.

Le norme:

1. Il decreto ministeriale del 26 agosto del 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (Almeno 2 prove di evacuazione/anno).

2. La nota n. 5264 del 18 aprile 2018 dei VVF (Almeno 2 esercitazioni antincendio/anno oltre alle 2 del decreto ministeriale del 26 agosto del 1992).

Vedi anche: Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno
[...]

________________________________________________________________________________________________

DM 3 Agosto 2015


Le possibili strade per la progettazione antincendio



NB

Decreto 12 Aprile 2019

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

(GU n.95 del 23-04-2019)
_______

Con il Decreto 12 Aprile 2019, in viogre dal 20 Ottobre 2019, l’attività n. 67 rientra nell’Art. 1 c. 1 del Codice (ad esclusione degli asili nido) ma sono applicabili l’Art. 2 -bis e Art. 5. c.1 bis.

Art. 2-bis (Modalità applicative alternative) 

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1-bis , per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
..
b) 67, ad esclusione degli asili nido;
______

Art. 5 (Disposizioni finali)

1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:

q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica e successive integrazioni»;

__________________________________________________________________________________________________

Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 1)

Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 2)

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4.0 02.03.2021 Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183
Nota asili nido con oltre 30 persone presenti
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3.0 21.02.2021 Precisazione termini proroghe asili > 30 persone
Decreto 16 luglio 2014
Testo Coordinato RTV scuole VVF 2020
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2.0 11.12.2019 Errata corrige
Proroga termini Legge 8 agosto 2019 n. 81
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