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Rischio Fibre ceramiche refrattarie (FCR)

ID 11071 | | Visite: 16203 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/11071

Rischio FCR 1 0 2021

Rischio Fibre ceramiche refrattarie (FCR)

ID 11071 | Rev. 1.0 del 28.04.2021

Documenti e riferimenti sulle fibre ceramiche refrattarie (FRC) alla luce dell’entrata in vigore del D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44, attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che introduce nel D.Lgs. 81/2008 quali agenti cancerogeni nell'allegato XLIII, le fibre ceramiche refrattarie, definendone il valore limite di esposizione professionale.

Update Rev. 1.0 del 28.04.2021

Decreto 11 Febbraio 2021 - Modifiche agli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Le fibre ceramiche refrattarie (FCR) vengono utilizzate nel settore industriale per l’isolamento di altoforno, di forni, di stampi di fonderia, di condutture e di cavi ma anche nel settore automobilistico, aeronautico e nella protezione incendio.

Il D.Lgs 81/2008 Agenti cancerogeni lavoro

Le sostanze pericolose per la salute e sicurezza sul sono trattate al Titolo IX del D.Lgs. 81/2008:

Capo I Protezione da agenti chimici (Artt. da 221 a 232)
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (Artt. da 233 a 245)
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (Artt. da 246 a 264)
...

Obblighi del datore di lavoro

Art. 235. Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.



La nuova Direttiva sugli Agenti cancerogeni lavoro

Con la nuova direttiva (UE) 2017/2398 (adottata con D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 - entrata in vigore il 24.06.2020) sono aggiunte, come agenti cancerogeni, le “Fibre ceramiche refrattarie” nell’elenco dell'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 con il valore limite di esposizione professionale pari a 0,3 f/ml.

Direttiva 2004/37/CE

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo re del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GUUE L 229/23 del 29.6.2004)

Entrata in vigore: 19.07.2004

Direttiva modificata da:

Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 L 65 1 5.3.2014
Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2017 L 345/87 27.12.2017
Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 gennaio 2019 L 30/112 31.01.2019
Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 L 164/23 20.06.2019
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e Consiglio del 20 giugno 2019 L 198/241 25.7.2019

Direttiva (UE) 2017/2398

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GUUE L 345/87 del 27.12.2017).

Entrata in vigore: 16.01.2018

La Direttiva (UE) 2017/2398 modifica la direttiva Direttiva 2004/37/CE modificando l’Allegato III introduce:

- 11 nuovi agenti cancerogeni, tra cui le Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) definendone il Valore limite di esposizione professionale.

D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44

Attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

(GU n.145 del 09-06-2020).

Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020

Il D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44 attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 introduce quindi nel D.Lgs. 81/2008:

- 11 nuovi agenti cancerogeni nell'allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, tra cui le Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), definendone il Valore limite di esposizione professionale.


Figura 1
...

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

NOME AGENTE

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

mg/m 3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3 (5) 

ppm (6)

f/ml (7)

Polveri di legno duro

-

-

2 (8)

-

-

-

-

-

-

Valore limite: 3 mg /m3 fino al 17 gennaio 2023.

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)

-

-

0,005

-

-

-

-

-

-

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025.

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37

 

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

 

Polvere di silice cristallina respirabile

-

-

0,1 (9)

-

-

-

-

-

-

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

-

-

-

-

Cute (10)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

-

-

-

-

-

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

-

-

-

-

Cute (10)

 

1,2 -Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

-

-

-

-

-

 

Tricloroetilene

201-167-4

79-01-6

54,7

10

-

164,1

30

-

Cute (10)

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

-

-

-

-

-

Cute (10)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

-

-

-

-

-

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

-

-

-

-

Cute (10)

 

4,4 '- Metilendianilina

202-974-4

101-77-9

0,08

-

-

-

-

-

Cute (10)

 

Epicloridrina

203-439-8

106-89-8

1,9

-

-

-

-

-

Cute (10)

 

Etilene dibromuro

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

-

-

-

-

Cute (10)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

-

 

-

-

-

-

 

Etilene dicloruro

203-458-1

107-06-2

8,2

2

-

-

-

-

Cute (10)

 

ldrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

-

-

-

-

Cute (10)

 

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

-

-

-

-

-

 

Cadmio e suoi composti inorganici

 

 

0,001 (12)

---

-

-

-

---

 

Valore limite 0,004 mg/m3 (13) fino all' 11 luglio 2027.

Berillio e composti inorganici del berillio

 

 

0,0002 (12)

---

-

 

-

 

-

---

sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (14)

Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all' 11 luglio 2026.

Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell'arsenico

 

 

0,01(12)

---

-

-

-

---

 

Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall' 11 luglio 2023.

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

---

0,74

0,6

---

Sensibilizzazione cutanea (15)

Valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm (3)   per i settori sanitario, funerario e dell'imbalsamazione fino all' 11 luglio 2024.

4,4'Metilene-bis (2 cloroanilina)  202-918-9  1 01-14-4  0,01 ---  ---  ---  ---  ---  Cute (10)   
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel     0,05 (11)            

Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023.

Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, ii valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti  benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37                 Cute (10)   
Oli minerali precedentemente usati nei motori combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore                 Cute (10)   

NOTE
(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): e ii numero ufficiale della sostanza all' intero dell' Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte I, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(5) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6) ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(7) f/ml= fibre per millilitro.
(8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(9) Frazione respirabile.
(10) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(11) Misurate sotto forma di carbonio elementare.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
(14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
(15) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

NB 

Allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come sostituito dal Decreto 11 Febbraio 2021

Fibre ceramiche refrattarie - FCR

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

La normativa europea in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele è rappresentata dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele in completa attuazione dal 1° giugno 2015.

Le fibre ceramiche refrattarie (FCR) sono classificate nell'Allegato VI del Regolamento CLP:
Fibre ceramiche refrattarie - FCR- Numero Indice 650-017-00-8
Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO +MgO + BaO) pari o inferiore al 18% in peso.

I criteri di classificazione tengono conto del diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza (DLG-2ES) delle fibre e del contenuto degli ossidi alcalini e alcalino-terrosi.

L'attribuzione della classificazione "cancerogeno" è strettamente collegata al diametro medio geometrico della fibra e alla presenza degli ossidi alcalini e alcalino terrosi.

Le fibre che presentano un diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza ≤ 6μm, sono da classificare come cancerogene di classe 1 B oppure di classe 2, a secondo del loro contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi.

Le fibre ceramiche (Numero Indice 650-0 17-00-8) si classificano come cancerogene 1 B in quanto il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta ≤ 18%.

Lo schema sottostante illustra la classificazione secondo CLP come riportata in allegato VI del CLP.

Tabella. Classificazione delle FCR (tratta da tabella 3.1 Allegata VI del CLP)

Figura 3

Nota A

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3.

Nella parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione generate del tipo «composti di ... » o «solidi ... ».

In tal caso il fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto di quanto indicato alla sezione 1.1.1.4.

Nota R

La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6μm.

L'applicazione delle nota R alla FCR, ai fini della loro possibile declassificazione come cancerogeno, è rappresentata graficamente in figura:

Figura. Classificazione delle FCR

Figura 4

 

(*) per Diametro si intende il diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza (DLG-2ES)
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021
©Copia Autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 28.04.2021 Decreto 11 Febbraio 2021 Certifico Srl
0.0 25.06.2020 --- Certifico Srl

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