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Vademecum sicurezza carroponti

ID 7832 | | Visite: 72877 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/7832

Vademecum sicurezza carroponti

Vademecum sicurezza carroponti

ID 7832 | 09.03.2019 Documento completo in allegato

Norme tecniche, legislazione, controlli, verifiche, operatori. Il documento allegato intende inquadrare le gru a ponte in relazione alle principali norme di sicurezza di prodotto/altre e gli obblighi per uso di cui al D.Lgs n. 81/2008.

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I carroponti (nome usuale di gru a ponte) sono apparecchi di sollevamento comuni in molte attività lavorative. Le gru a ponte sono attrezzature di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 soggette a controlli e verifiche periodiche Art. 71 e macchine ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE per cui è prevista la marcatura CE, in Presunzione di conformità con la norma armonizzata EN 15011 di tipo C.
[...]

1. Definizione gru a ponte

Secondo la ISO 4306-1 è definita gru a ponte:

- classificazione apparecchi di sollevamento in funzione del tipo costruttivo: apparecchio di sollevamento i cui elementi portanti sono sostenuti da travi portaruote mobili che appoggiano direttamente sulle vie di corsa (Fig. 1) 

classificazione apparecchi di sollevamento in funzione del tipo di appoggio: apparecchio di sollevamento a ponte (Fig. 1) o apparecchio di sollevamento sovrastante (che scorre su vie di sollevamento elevate) (Fig. 2)

Gru a ponte EN 4306 1

Fig. 1 -  Apparecchio di sollevamento a ponte

Gru a ponte sovrastante EN 4306 1

Fig. 2 - Apparecchio di sollevamento sovrastante

Secondo la EN 15011 è definita gru a ponte:

Gru a ponte: Gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.

Gru a ponte EN 15011

Ai fini della EN 15011 si applicano i termini e le definizioni di cui alle EN ISO 12100, EN ISO 3744, EN ISO 11202, EN ISO 11203, EN ISO 11204 e i termini e le definizioni seguenti.

Nota
Le strutture edili su cui sono montati organi di sollevamento non sono considerate gru a ponte. 

2. Le norme principali

UNI EN 15011:2014 
Apparecchi di sollevamento
Gru a ponte e gru a cavalletto
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15011:2011+A1 (edizione febbraio 2014). La norma, di tipo C secondo la UNI EN ISO 12100, si applica alle gru a ponte e gru a cavalletto montate in posizione fissa o libere di traslare su binari, vie di corsa o superfici stradali. 
La norma non si applica agli accessori amovibili di sollevamento del carico, alle operazioni di montaggio e smontaggio, alle vie di corsa e alle strutture di supporto e neppure tiene conto dei carichi supplementari dovuti al montaggio della gru su supporti galleggianti od oscillanti. La norma specifica i requisiti relativi a ogni rischio significativo, a situazioni di pericolo e a eventi interessanti le gru a ponte e a cavalletto, quando utilizzate nel modo dovuto e nelle condizioni previste dal fabbricante. La norma non contiene requisiti per il sollevamento di persone. I rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, da radiazioni ionizzanti e da attività entro campi magnetici al di fuori dell'ambito indicato nella EN 61000-6-2 non sono trattati nella presente norma. La norma è applicabile a gru a ponte e a cavalletto fabbricate dopo la pubblicazione della norma EN stessa.
Comprende inoltre l'aggiornamento A1 che riporta le principali modifiche inserite nei punti: 5.3.4, 5.2.1.4.3, 5.4.8.5, 5.6.2.1, 5.7.4, e altre modifiche minori di carattere editoriale.

UNI ISO 23814:2012
Apparecchi di sollevamento - Requisiti relativi alle competenze per ispettori di gru
La norma specifica le competenze richieste per le persone che effettuano accurate ispezioni periodiche, straordinarie, sulle modifiche apportate alle gru. Essa esclude le ispezioni e i controlli effettuati dagli operatori e dal personale di manutenzione delle gru.

UNI ISO 12480-1:2012
Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro - Parte 1: Generalità
La norma definisce le pratiche che permettono un uso sicuro delle gru. Queste pratiche comprendono i metodi di lavoro in sicurezza, la gestione, la pianificazione, la scelta, il montaggio, il funzionamento e la manutenzione delle gru e la selezione dei conduttori imbracatori e segnalatori.
La norma non si applica alle gru ad azionamento manuale (non motorizzate), alle gru per le quali almeno un movimento è effettuato manualmente, né alle gru montate su navi se non quando una gru terrestre è montata temporaneamente su una nave.

UNI ISO 9927-1:2016
Apparecchi di sollevamento - Ispezioni - Parte 1: Generalità 
La norma specifica i requisiti generali per le ispezioni che devono essere eseguite sulle gru, come definite nella ISO 4306-1. Requisiti addizionali per particolari tipi di gru sono destinati ad essere coperti dalle parti specifiche pertinenti della ISO 9927.

UNI ISO 4306-1:2010
Apparecchi di sollevamento - Vocabolario - Parte 1: Generalità
La norma definisce i termini che riguardano i principali tipi di apparecchi di sollevamento, i parametri, i concetti generali e le parti componenti. Inoltre definisce i termini relativi ai dispositivi di limitazione e di indicazione e quelli relativi ai carichi.

CEI EN 60204-32:2009 (44-11)
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 32: Prescrizioni per le macchine di sollevamento
La EN 60204-32 è la norma parte della Serie EN 60204-X, che si applica, insieme alla EN 60204-1, alla realizzazione di equipaggiamenti e di sistemi elettrici ed elettronici per macchine di sollevamento ed equipaggiamenti a esse associati.

3. Selezione delle norme

La Figura seguente estratta da EN 15011 illustra come individuare la norma di prodotto appropriata per un apparecchio di sollevamento per una data applicazione:
 
Vademecum sicurezza carroponti 00
Appendice H EN 15011

4. La norma tipo C EN 15011

La norma EN 15011 è il riferimento per la costruzione delle gru a ponte.

Si riporta un estratto.
[...]

4.1 Illustrazione degli spostamenti dei movimenti della gru

Fig  A1 EN 15011
Fig. A1 EN 15011

l - Spostamento medio della gru in movimento
S - Spostamento medio del carrello in movimento
h1 + h2  - Spostamento medio del movimento di sollevamento

Configurazione strutturale carrello:

Modello di calcolo gru a ponte
Gru a ponte, carrello (Prospetto 7 EN 15011)

 
4.2 Forze di sbiecamento della gru e vie inferiori

Fig  2 EN 15011

Fig. 2 Forze di sbiecamento della gru a vie di corsa inferiori

Legenda
1. Flangia inferiore e anima in sezione della trave della via di corsa N° 1
2. Flangia inferiore e anima in sezione della via di corsa N° 2
3. Trave della gru; travi dei carri di testa sotto le vie di corsa non illustrate
4. Carrello di sollevamento con carico
5. Carrellini a 4 ruote a ogni angolo della gru
Y1. Forze di disallineamento per attrito trasversali applicate tra le ruote e la superficie superiore della flangia inferiore della via di corsa 1
Y2. Forze di disallineamento per attrito trasversali applicate tra le ruote e la superficie superiore della flangia inferiore della via di corsa 2
YF. Forza di guida applicata alle flange delle ruote del carrellino di guida
FY. Forze trasversali minime da considerare nella progettazione del carrellino come illustrato nell'elemento b)
Z. Forza della ruota dinamica massima nella direzione verticale

3.3 Sorgenti di rumore

Fig  1 EN 15011
Sorgenti di rumore di una gru a ponte Fig. F1 EN 15011

3.4 Dichiarazione valori Emissione sonora

[...]

4. Definizione delle prove ISO 4306-1

Vademecum sicurezza carroponti 01

5. Verifiche periodiche

Decreto ministeriale 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.Lgs n. 81/2008″, 

Verbali di verifica. Con l’entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno usare modelli di “scheda tecnica” e di “verbale di verifica periodica” conformi a quelli previsti dall’allegato IV dello stesso decreto. Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l’intestazione dell’ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica.

Comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro della verifica periodica al soggetto abilitato. Il datore di lavoro che, trascorsi i 60 giorni in caso di prima verifica o i 30 giorni in caso di verifica periodica successiva, intenda affidare la verifica a un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato.

Regime di prima verifica periodica su attrezzature di cui al punto 10a.3 della Circolare 23/2012 non marcate CE. Le attrezzature in questione immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996 sono assoggettate al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere presentata all’INAIL mentre il collaudo potrà essere eseguito da un tecnico, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell’INAIL, come previsto dall’articolo 4 del suddetto decreto. Al termine del collaudo le attrezzature saranno sottoposte al regime di verifiche periodiche di competenza delle Asl/ARPA.

Circolare n.9 del 5 marzo 2013 che fornisce indicazioni in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo tenuto conto delle circolari:

Circolare n. 21 dell'8 agosto 2011
Circolare n. 11 del 25 maggio 2012
Circolare n. 23 del 13 agosto 2012

di detto Ministero.

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6. Definizione soggetti

Definizioni ISO 12480-1

Persona competente: Persona in possesso delle conoscenze pratiche e teoriche, e la necessaria esperienza della gru e del materiale utilizzato per l'operazione di sollevamento, per svolgere questa funzione in modo soddisfacente.

Conduttore di gru (operatore)
: Persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi o che lavora al montaggio della gru.

Nota
Per le gru mobili invece è spesso utilizzato il termine ·operatore" e si utilizza allora il termine "conduttore" per riferirsi alla persona che manovra unicamente i comandi che servono a spostare la gru da un posto all'altro. 

Organizzazione datrice di lavoro; datore di lavoro: Persona od organizzazione che chiedi di effettuare l'operazione di sollevamento. 

Nota L'organizzazione datrice di lavoro non è necessariamente l'utilizzatore. 

Organizzazione utilizzatrice; utilizzatore: Persona competente o organizzazione che ha il controllo diretto sull'operazione di sollevamento.

Persona nominata: Una persona competente che ha il comando completo delle operazioni di una gru e che agisce in nome della direzione dell'organizzazione che chiede lo spostamento del carico (l'organizzazione datrice di lavoro).

Imbracatore: L'imbracatore deve essere responsabile dell'attacco e dello sgancio del carico al e dall'organo di presa della gru, cosi pure dell'utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento e dell'equipaggiamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi. 

Personale di manutenzione: Il personale di manutenzione deve essere responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. Esso deve effettuare ogni manutenzione necessaria in conformità al manuale di manutenzione del fabbricante e nel quadro della procedura di lavoro in sicurezza

Definizioni ISO 4306-1

Gruista: Persona che utilizza (manovra) i comandi dell'apparecchio di sollevamento [7.1] 

Definizioni ISO 23814

Ispettore di gru: Persona avente le conoscenze e lʼesperienza necessarie per effettuare lʼispezione in conformità alla presente norma (si veda Appendice A).

Definizioni ISO 9927-1

tecnici esperti
Sono persone che, per la loro istruzione di base ed esperienza hanno sufficienti conoscenze nel campo degli apparecchi di sollevamento ed hanno sufficiente familiarità con i relativi regolamenti per determinare le deviazioni dalle condizioni appropriate (cioè sono persone addestrate espressamente).
La definizione è apparentemente flessibile e interpretabile senza un riferimento preciso a una qualche Norma. In realtà si parla di persone addestrate espressamente ovvero di figure per le quali è possibile documentare un percorso formativo (scolastico, lavorativo e formativo-professionale) tale da garantire il bagaglio di conoscenze sufficiente per operare


ingegneri esperti

Gli ingegneri esperti sono ingegneri pratici in progettazione, costruzione o manutenzione degli apparecchi di sollevamento, con conoscenza sufficiente delle relative norma e regolamenti, che hanno l’attrezzatura necessaria per effettuare l’ispezione e possono giudicare la condizione di sicurezza dell’apparecchio di sollevamento misure devono essere adottate per assicurare un ulteriore funzionamento sicuro.Vi è poi il requisito relativo.
Anche in questo caso i requisiti di qualificazione di un ingegnere esperto sono piuttosto chiari già nella premessa. Vi è poi il requisito relativo alla attrezzatura (per accertamenti dimensionali, controlli NDT ecc.), Infine gli si attribuisce la responsabilità di decidere quali misure adottare al fine di dichiarare l’idoneità tecnica all’utilizzo. 

Figure e frequenza di ispezione ISO 9927-1 - D1

Vademecum sicurezza carroponti 02

Tabella D1 ISO 9927-1

7. Personale coinvolto D.Lgs. 81/2008

Conduttore di gru
(identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs n. 81/2008) persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [ISO 12480-1]

Personale di manutenzione: [identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs n. 81/2008 se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7 lett. b)] personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste. [ISO 12480-1].

Tecnico esperto: [identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs n. 81/2008 se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8 lett. c)] persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste.[ISO 9927-1].

8. Registro dei controlli  Art. 71 c. 9 D.Lgs. 81/2008

Tutti i controlli condotti sull’attrezzatura devono essere riportati su apposito registro, ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs n. 81/2008 che prevede la registrazione dei risultati dei controlli condotti e la loro conservazione per almeno tre anni.

Vedi il documento dedicato

9. Condizioni di servizio EN 12480-1

in servizio: Condizione in cui la gru sposta dei carichi che possono raggiungere la capacità nominale con velocità del vento ammissibile e nelle altre condizioni specificate dalle norme e/o dal fabbricante.

fuori servizio
: condizione in cui la gru non è utilizzata, non essendo alcun carico applicato all'organo di presa e nelle condizioni specificate dalle norme e/o dal fabbricante.

centro di gravità
: punto in cui si può considerare concentrata la massa totale di un corpo

10. Controlli e ispezioni

Per completezza si riportano di seguito anche le definizione relative a quei controlli che, perché effettuati con periodicità superiori ai 12 mesi o perché dettati da evenienze eccezionali che non rientrano nella normale manutenzione dell’attrezzatura, non sono declinati nel presente documento; si individuano inoltre le figure che dovrebbero svolgere questi controlli.

- Ispezione eccezionale: ispezione condotta a seguito di eventi eccezionali (condizioni ambientali estreme, terremoti, utilizzo in condizioni di sovraccarico, collisione con altre strutture), che risulta abbiano provocato danni alla gru, riparazioni a seguito di danneggiamenti o modifiche (della portata, della struttura portante o dei suoi componenti, del sistema di comando, …). Tale ispezione è volta a garantire che non si verifichino scostamenti dalle condizioni di sicurezza della gru. Tale controllo dovrebbe essere condotto da un ispettore di gru.

- Verifica speciale: indagine approfondita volta a valutare la vita residua dell’attrezzatura, condotta da persona competente/ingegnere esperto:

- almeno dopo 10 anni dalla data di fabbricazione per gru a torre, gru mobili e gru caricatrici, oppure
- almeno dopo 20 anni dalla data di fabbricazione per le altre tipologie di apparecchi di sollevamento, oppure
- nei casi in cui si riveli un aumento della frequenza di malfunzionamenti della gru e dall’ispezione periodica risulti un significativo deterioramento della macchina, oppure - nel caso in cui il datore di lavoro acquisti una gru usata per la quale non risulta possibile stabilire il precedente regime di utilizzo (in tal caso tale controllo dovrà essere condotto al massimo entro 12 mesi dalla messa in servizio).

Le figure sotto descritte non devono necessariamente essere distinte tra loro: più controlli, infatti, possono essere eseguiti dalla stessa persona, purché in possesso di tutte le competenze specifiche per eseguirli, come previsto dall’art. 71 comma 8 lett. c). Si precisa inoltre che dette figure non devono essere appositamente reclutate dal datore di lavoro, ma possono coincidere, previo possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti previsti, con il personale in forza presso il datore di lavoro.

Ispettore di gru: persona avente le conoscenze e lʼesperienza necessarie per effettuare lʼispezione in conformità alle indicazioni fornite dalla EN ISO 23814 della specifica gru a seguito di modifiche apportate alla stessa. Sono pertanto esclusi ispezioni e controlli effettuati dagli operatori e dal personale di manutenzione delle gru. [ISO 23814]

Persona competente/ingegnere esperto: soggetto con esperienza nella progettazione, costruzione e manutenzione di gru, sufficiente conoscenza di regolamenti e norme e degli strumenti necessari per condurre unʼispezione. Inoltre, la persona competente/ingegnere esperto è in grado di giudicare le condizioni di sicurezza della gru e decidere quali misure adottare per assicurare interventi sicuri [ISO 9927-1], fatte salve le disposizioni nazionali in materia degli Organi Competenti.

Metodo di ispezione [ISO 9927-1]

Esame visivo: esame condotto allo scopo di individuare eventuali anomalie o scostamenti rispetto alle normali condizioni mediante controlli visivi, ad esempio un hammering test e misurazioni. Generalmente l’esame viene condotto senza smontare l’attrezzatura, a meno di particolari necessità che dovessero presentarsi.

Controlli non distruttivi CND: si fa riferimento ad esami quali liquidi penetranti, ultrasuoni, particelle magnetiche, radiografie, che potrebbero rendersi necessari a valle dell’esame visivo.

Test funzionali: riguardano i comandi, gli interruttori e gli indicatori. Per quanto concerne, invece, il sistema elettrico e/o idraulico il test va condotto, solo se necessario.

Test operativi: include prove con e senza carico e prove funzionali dei dispositivi limitatori ed indicatori.

Tecnici soggetti abilitati e controlli Art. 71 c.8

La circolare MLPS n. 9 del 5/3/2013 ha chiarito che i tecnici dei soggetti abilitati non possono effettuare i controlli previsti dall’articolo 71 comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 (Controlli iniziali, periodici, eccezionali.)

11. Vita residua apparecchi di sollevamento: come effettuare le indagini 

Contenuti minimi dell'indagine supplementare (D.M. 11.04.2011, all. II, p.2, lett. c)

L'indagine supplementare consiste nell'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottesi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Vengono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni.

Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga

12. Uso sicuro

La norma UNI ISO 12480-1:2012 Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro - Parte 1: Generalità, illustra nel dettaglio come utilizzare un apparecchio di sollevamento in modo sicuro.

Controlli giornalieri
All'inizio di ogni turno o giornata di lavoro in cui la gru è utilizzata, si dovrebbe procedere ai seguenti controlli di routine, in funzione del tipo di gru, es:

A2. Controlli giornalieri
a) controlli come richiesti dal manuale del fabbricante;
b) controllare che tutti i cavi siano correttamente posizionati nelle loro pulegge e che i tamburi non siano stati spostati;
c) controllare visualmente che nessun equipaggiamento elettrico è esposto ad essere contaminato da olio, grasso e sporco
d) controllare visualmente, mediante controllo dei corrispondenti livelli e/o componenti, che non vi sia perdita apparente di fluido come olio di lubrificazione e liquido di raffreddamento;
e) controllo del funzionamento di tutti i dispositivi di limitazione o di apertura di circuito come anche della maniglia o leva ad uomo morto, avendo prudenza nel fare i controlli in caso di malfunzionamento;
f) controllare che l'indicatore di carico della gru sia operativo e che la richiesta prova giornaliera del dispositivo sia stata effettuata;
g) controllare che la scala dell'indicatore del raggio di carico si accorda con la configurazione del braccio utilizzata se il sistema è distinto da quello del punto f);
[...]
o) controllare che i sistemi di ancoraggio per tempesta (ove installati) sono in buono stato e che non vi sono ostacoli sulla via di corsa della gru;
p) controllo dell'efficacia di freni e frizioni prima della messa in marcia;
q) verificare che nessun dispositivo di blocco di sicurezza o di avviso sia installato sull'equipaggiamento o i comandi prima dell'inizio delle operazioni.

A3. Controlli settimanali
Oltre alle verifiche stabilite nel punto A.2, devono essere normalmente effettuate una volta alla settimana o ad un altro intervallo di sicurezza specificato dal fabbricante o più adatto all'utilizzazione della gru quando la gru è in servizio, i seguenti controlli, in funzione del tipo di gru interessato.

a) Controlli come richiesti dal manuale del fabbricante.
b) Controllare visualmente tutti i cavi per trovare trefoli rotti, schiacciamenti, strefolamenti
o altri segni di deterioramento, di usura eccessiva e di corrosione della superficie.
c) Controllare tutte le estremità dei cavi, perni, coppiglie e dispositivi di ritenuta. Controllare ugualmente tutte le pulegge per scoprire danneggiamento, boccole usurate o grippaggio.
d) Ispezionare la struttura al la ricerca di deterioramenti, per esempio traverse mancanti e deformate sulle strutture dei ponti o dei bracci tralicciati, imbozzamenti, intagli e segni di sfregamento insoliti sui bracci telescopici, saldature fessurate, bulloni o altri elementi di collegamento allentati, ecc.
e) Controllare il(i) gancio(i) e altri accessori di presa, il(i) moschettone(i) di sicurezza e il(i) perno(i) in quanto a deterioramento, movimento libero o usura. Verificare se la filettatura del gambo e il dado di ritenuta del gancio non presentino gioco eccessivo che possano indicare usura o corrosione.
[...]
l) Annotare i risultati delle verifiche nel registro delle ispezioni. Dove applicabile, si dovrebbero utilizzare moduli regolamentari.

13. D.Lgs 81/2008 Art. 71

D.Lgs n. 81/2008
...
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.(13) Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

D.Lgs n. 81/2008

Allegato VII 
...

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifiche triennali

... 

ndr - Si noti la discriminante relativa ai settori di impiego 

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