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Regolamento delegato (UE) 2024/1681

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Regolamento delegato  UE  2024 1681

Regolamento delegato (UE) 2024/1681 / Classi di prestazione resistenza al fuoco prodotti da costruzione (ai sensi CPR)

ID 22052 | 13.06.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/1681 della Commissione, del 6 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione

GU L 2024/1681 13.6.2024

Entrata in vigore: 03.07.2024

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/367/CE della Commissione istituisce un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la resistenza al fuoco. Tale sistema si basa su una soluzione armonizzata per valutare tale prestazione e per classificare i risultati di tali valutazioni.

(2) La decisione 2000/367/CE non contempla determinate classi di prestazione e limita pertanto la possibilità di dichiarare una prestazione più dettagliata. È quindi necessario stabilire classi di prestazione che siano aggiornate agli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti.

(3) È opportuno aggiungere nuove classificazioni di elementi non portanti o prodotti con funzione di compartimento incendio applicabili a tetti senza carico, barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti, sigillanti per attraversamenti combinati, sigillature dei giunti lineari e griglie di ventilazione.

(4) L’obsoleta classificazione R di elementi portanti con funzione di compartimento incendio applicabile a pavimenti e tetti dovrebbe essere eliminata in quanto è di fatto inclusa nella tabella relativa agli elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio.

(5) I progressi tecnici nei metodi di valutazione richiedono inoltre spiegazioni più dettagliate e punti di riferimento per quanto riguarda i prodotti, comprese informazioni riviste nelle annotazioni.

(6) Al fine di consentire ai fabbricanti di dichiarare classi di prestazione dei prodotti da costruzione sufficientemente dettagliate per quanto riguarda la resistenza al fuoco in linea con gli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti e ai fini della chiarezza giuridica, la decisione 2000/367/CE dovrebbe essere abrogata.

(7) In conformità all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011, le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione devono essere stabilite dalla Commissione. In conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, del suddetto regolamento, tali classi devono essere utilizzate nelle norme armonizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono stabilite classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione come riportato nell’allegato.

Articolo 2

La decisione 2000/367/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione 2000/367/CE si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

A.   SIMBOLI

Ai fini del presente allegato si applicano i simboli seguenti:

R

Capacità portante

E

Tenuta

I

Isolamento

W

Irraggiamento

M

Azione meccanica

C

Dispositivo automatico di chiusura

C0-5

Durabilità del dispositivo automatico di chiusura:

Categorie di utilizzazione (C)

Numero di cicli

5

≥ 200 000

4

≥ 100 000

3

≥ 50 000

2

≥ 10 000

1

≥ 500

0

≥ 1

S

Tenuta al fumo (nel contesto dei sistemi di ventilazione)/Controllo del fumo (nel contesto delle porte)

P

Continuità di corrente o capacità di segnalazione lungo la curva standard tempo-temperatura

PH

Continuità di corrente o capacità di segnalazione a temperatura costante

G/O

Resistenza alla fuliggine

K

Capacità di protezione dal fuoco

T

Classe di temperatura espressa in temperatura massima del gas in °C (temperatura di funzionamento)

D

Durata della stabilità a temperatura costante

DH

Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura

F

Funzionalità degli evacuatori forzati di fumo e calore

B

Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore

B.   Classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione

Considerazioni generali

Le definizioni, le prove e i criteri di prestazione sono descritti in modo esauriente o sono citati nelle norme europee di classificazione della resistenza al fuoco, nelle norme europee armonizzate in materia di prodotti, nelle norme europee di prova e nelle parti pertinenti degli Eurocodici.

Se, per elementi asimmetrici, la classe dichiarata dell’elemento è valida solo per un lato, la classe deve essere accompagnata dall’informazione in merito.

Le classi di prestazione seguenti sono espresse in minuti, salvo diversa indicazione.

1. Elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio

Tabella 1

Si applica a

Pareti, pavimenti, contropavimenti, tetti, travi, colonne, balconi, passerelle, scale

R

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

2. Elementi portanti con funzione di compartimento incendio

Tabella 2.1

Si applica a

Pareti

RE

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI-M

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Tabella 2.2

Si applica a

Pavimenti, tetti, finestre da tetto, lucernari e sistemi di chiusura

RE

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

C

La classificazione C può essere dichiarata quando è presente un dispositivo automatico di chiusura e l’elemento o il prodotto non sono stati chiusi manualmente ai fini della prova.

In via facoltativa, per la durabilità del dispositivo automatico di chiusura, la classificazione C può essere completata dalle cifre da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzo per le quali è stato eseguito il ciclo di prove.

 Tabella 2.3

Si applica a

Contropavimenti

RE

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Annotazioni

La classificazione deve essere resa specifica in funzione dell’esposizione. L’assenza della lettera di designazione «r» si riferisce all’esposizione della curva standard tempo/temperatura (resistenza completa al fuoco) mentre la sua presenza si riferisce all’attacco a temperatura costante di 500 °C (esposizione ridotta).

Si considera che i contropavimenti che soddisfano l’esposizione alla curva standard tempo/temperatura per un tempo determinato soddisfano le condizioni di esposizione ridotta per almeno lo stesso periodo.

3. Prodotti e sistemi per la protezione di elementi portanti

Tabella 3.1

Si applica a

Soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco

Valutazione del contributo alla resistenza al fuoco degli elementi strutturali: espressa in termini di classificazione degli elementi portanti che sono protetti.

Annotazioni

Alla classificazione viene aggiunto il simbolo «sn» se il prodotto soddisfa i criteri previsti per l’incendio «seminaturale».

Tabella 3.2

Si applica a

Rivestimenti interni (reattivi) ed esterni, pannelli (lastre e materassini), intonaci (spray) e schermi ignifughi

Valutazione del contributo alla resistenza al fuoco degli elementi strutturali: espressa in termini di classificazione degli elementi portanti che sono protetti.

Annotazioni

Per i rivestimenti interni, alla classificazione viene aggiunto il simbolo «IncSlow» se il prodotto soddisfa i criteri previsti per la curva «a lento sviluppo».

4. Elementi o prodotti non portanti con funzione di compartimento incendio

Tabella 4.1

Si applica a

Tramezzi (compresi i tramezzi che presentano parti non isolate) e finestre fisse

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI-M

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Tabella 4.2

Si applica a

Tetti senza carico

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Tabella 4.3

Si applica a

Barriere tagliafiamma interne

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Annotazioni

La classificazione è completata da un’indicazione separata, se soddisfa la prova di esposizione improvvisa per le barriere tagliafiamma interne.

Tabella 4.4

Si applica a

Soffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Annotazioni

La classificazione è completata indicando come l’elemento è stato sottoposto a prova e si riferisce all’incendio proveniente dall’alto «(a→b)» o dal basso «(b→a)» o da entrambe le direzioni «(a↔b)».

Tabella 4.5

Si applica a

Facciate (muri divisori) e muri esterni (inclusi elementi in vetratura)

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Annotazioni

La classificazione è completata da «(i→o)»; «(o→i)»; o «(i↔o)» per indicare, rispettivamente, se l’elemento è stato sottoposto a prova e se soddisfa i requisiti sull’incendio proveniente dall’interno; proveniente dall’esterno; o proveniente da entrambe le direzioni.

L’aggiunta del suffisso «ef» indica che la prova è stata eseguita sulla base della curva dell’incendio esterno.

[...] Segue in allegato

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