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Nota INL del 17 giugno 2022 prot. n. 3687

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Nota INL del 17 giugno 2022 prot. n. 3687

ID 20035 | 23.07.2023 / In allegato

Nota INL del 17 giugno 2022 prot. n. 3687 - Oggetto: quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili.

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Nota INL del 17 giugno 2022 prot. n. 3687

Oggetto: quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili.

L’ITL di Chieti Pescara ha chiesto alla Scrivente un parere in merito a piazzole di carico rinvenute in occasione di accesso ispettivo. Nel caso di specie le piazzole di carico sono state realizzate sulla base di un progetto ed installate in quota su un ponteggio metallico previo ulteriore progetto redatto da ingegnere. Non risultando tale configurazione contemplata tra gli schemi tipo del libretto di autorizzazione all'impiego del ponteggio, è stato chiesto di sapere se:

1. le piazzole di carico in questione possono essere qualificabili come ponteggi e quindi debbono sottostare alle previsioni di cui all’art. 131 del d.lgs. n. 81/2008 o se, al contrario possono essere considerati come “altre opere provvisionali” di cui al comma 1 dell’art. 133;

2. le medesime piazzole di carico sono qualificabili come ponteggi e quindi necessitano “…di omologazione anche se non sono stati installati su altri ponteggi ma autonomamente su struttura fissa”.

Sentito l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si rappresenta quanto segue.

In riferimento al primo quesito si rappresenta che la struttura metallica oggetto del quesito si configura, sia sotto l’aspetto morfologico che sotto l’aspetto funzionale, come una piazzola di carico facente parte del ponteggio e tale qualificazione risulta contenuta anche nell’intestazione del progetto della struttura metallica, che riporta la scritta “piazzola di carico”.

La piazzola di carico in questione è parte integrante del ponteggio a telai, in quanto la stessa è strutturalmente collegata al ponteggio, e può essere utilizzata come piano di carico/scarico da chi lavora sul ponteggio. In ragione di quanto sopra, la piazzola di carico non può essere considerata nel novero delle “altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici e non …” di cui all’art. 133 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, in quanto essa non costituisce “altra opera provvisionale” rispetto al ponteggio, bensì è un elemento costitutivo del ponteggio stesso.

L’art. 131 del d.lgs. n. 81/2008 prevede, al comma 2, che il fabbricante del ponteggio chieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego di ciascun tipo di ponteggio. Il ponteggio è soggetto ad autorizzazione ministeriale con tutti gli schemi tipo dichiarati dal costruttore ed ogni schema tipo deve essere esaminato e approvato, pertanto, se la piazzola di carico risulta essere parte di uno schema tipo del ponteggio, la stessa risulta utilizzabile alle condizioni contenute nello schema tipo e indicate nel libretto che accompagna il ponteggio autorizzato, e previste dall’autorizzazione che (complessivamente) viene rilasciata dal Ministero del Lavoro. La piazzola di carico, quindi, non è oggetto di autonoma autorizzazione ma rientra tra i componenti del ponteggio oggetto di verifica ed eventuale autorizzazione ministeriale. In tal caso, mediante la verifica degli schemi tipo autorizzati contenuti nel libretto del ponteggio, si può controllare che il montaggio della stessa sia conforme alle indicazioni contenute nel medesimo libretto. Diversamente, qualora la piazzola di carico, realizzata da elementi appartenenti ad una determinata autorizzazione, risulti non essere parte di uno schema tipo del ponteggio, la stessa deve essere realizzata in base ad uno specifico progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, in attuazione dell’art. 133, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008. Sia il progetto che la relazione di calcolo devono risultare conformi alle indicazioni contenute nel libretto del ponteggio e devono essere messi a disposizione degli utilizzatori.

In riferimento al secondo quesito si rappresenta che nell’ipotesi in esame si è in presenza o del montaggio di uno schema non facente parte dell'autorizzazione, ovvero di un'opera provvisionale di cui all'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In entrambi i casi, per erigere la piazzola di carico, è necessario un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione, con allegati disegno e relazione di calcolo.

A questo proposito, si chiarisce il principio generale per cui un qualsiasi ponteggio, anche se a sbalzo, non può essere utilizzato come piazzola di carico, pertanto la sola piazzola di carico non può essere annoverata nella categoria dei ponteggi, a meno che non ne rappresenti un elemento costitutivo, come detto sopra, e quindi risulti espressamente parte di uno schema tipo. Qualora, invece, la piazzola di carico sia realizzata su un solaio in cemento armato e sia ancorata direttamente all’opera da servire può rientrare a tutti gli effetti nel novero delle altre opere provvisionali di cui all’art. 133 del d.lgs. n. 81/2008. In quest’ultimo caso la sua realizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle modalità indicate dal medesimo art. 133.

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