Dichiarazioni di conformità Impianti D.M. 37/08
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Dichiarazioni di conformità Impianti D.M. 37/08
I modelli corretti aggiornati dal Decreto 19/05/2010 | Allegati DOC
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d);
- impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f);
- impianti di protezione antincendio (lettera g)
1. Impresa installatrice: secondo il modello di cui all’allegato I del Decreto 19/05/2010.
oppure
2. Responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici Articolo 3, c. 3 del D.M. 37/2008: secondo il modello di cui all’allegato II del Decreto 19/05/2010.
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal Decreto 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.
- Dichiarazione di Conformità All. I o II Decreto 19/05/2010
- Relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati,
- Progetto
Per tutti gli Allegati obbligatoti vedi pagina: DM 37/2008: Allegati obbligatori DiCo Impianti
Note per impresa installatrice:
- utilizzare il modello previsto dal D.M. 37/2008, modificato dal Decreto 19/05/2010 (sono considerate regolari sia le dichiarazioni redatte su stampati precompilati, sia dichiarazioni personalizzate dattiloscritte, purché complete di tutti i dati previsti dal decreto);
- consegnare allo Sportello Unico del Comune in cui sono stati depositati, oltre alla dichiarazione di conformità in duplice copia, anche il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati,
- compilare le dichiarazioni in maniera chiara e leggibile; le dichiarazioni devono essere complete di tutti gli elementi previsti, nonché delle firme in originale (o a ricalco) del dichiarante (titolare o legale rappresentante) e del responsabile tecnico nominato ai sensi del D.M. 37/2008, se diverso dal dichiarante.
Legge 4 aprile 2012, n. 35
G.U. n. 82 del 06.04.2012 - Suppl. Ordinario n. 69
Non emanato, data notizia, il Decreto previsto all'Art. 9 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 per il modello di dichiarazione unica di conformità:
Art. 9. Dichiarazione unica di conformità degli impianti
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
D.M. 37/2008 - installazione di impianti tecnologici - abilitazioni piene e/o limitate
La Circolare 3717 del 13 marzo 2019, avente oggetto "D.M. 37/2008 - installazione di impianti tecnologici - abilitazioni piene e/o limitate", fornisce indicazioni alle CCIAA in merito alle limitazioni nell’ambito del DM 37/2008 (attività di installazione degli impianti).
Nel documento ID 7974 disponibile a questo link, illustrazione con schemi in merito alle limitazioni nell’ambito del DM 37/2008 (attività di installazione degli impianti), circa la possibilità per le imprese di installazioni impianti di poter o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”).
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