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Registro antincendio

ID 4832 | | Visite: 165541 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/4832

Registro controlli antincendio 2024

Registro dei Controlli antincendio / Update Rev. 5.0 del 06 Agosto 2024

ID 4832 | Rev. 5.0 del 06.08.2024 / Registro in allegato 

In allegato un Modello di Registro dei Controlli antincendio (formato .docx) completo di schede e check list di controllo per sistemi, dispositivi, attrezzature antincendio tipiche. Note in riferimento al nuovo "Decreto controlli" Decreto 1 settembre 2021.

Rev. 5.0 del 06 Agosto 2024

Aggiornato in accordo alle norme tecniche:
UNI 9994:2024
- UNI 11522:2024
- UNI EN 12101-6:2022

Il Registro dei Controlli antincendio proposto, è suddiviso in 2 parti (Decreto 1° settembre 2021), inerenti:

P.1 
Check list sorveglianza sistemi antincendio Lavoratori

P.2
Controlli periodici e prove manutentori qualificati

Il "Registro dei Controlli antincendio" o "Registro antincendio" è stato istituito per la prima volta in modo cogente dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37 poi abrogato da D.P.R. 151/2011. La predisposizione del Registro è prevista, ora, in modo esplicito, per tutte le attività lavorative, dal nuovo Decreto 1 settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021) in vigore dal 25.09.2022.

Ad oggi, sia le:

- attività lavorative soggette a Controllo di Prevenzione Incendi;
- attività lavorative non soggette a Controllo di Prevenzione Incendi;

devono predisporre il Registro in accordo con:

Decreto 1 settembre 2021 (Tutte le attività)
DPR 1° Agosto 2011, n. 151 (Attività soggette PI)
DM 20 dicembre 2012 (Attività soggette PI)
Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 (Attività soggette PI)

Il Registro Antincendio, non ha una struttura e forma definita, ma dovrà essere articolato in accordo con le norme tecniche relative ai presidi antincendio da tenere sotto controllo, nonché dovrà essere compilato e custodito da Responsabile dell'attività o da Persona Responsabile o Persona competente, come definiti dalle norme tecniche antincendio di cui sotto (es. UNI EN 671-3:2009).

MIUMIA: Il Prodotto sulla Manutenzione Antincendio

_______

Registro controlli antincendio  1

1. Registro / Contenuto | Decreto 1 settembre 2021

La predisposizione del Registro e il suo contenuto è prevista, ora, in modo esplicito, per attività soggette PI e non dal nuovo Decreto 1 settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021) in vigore dal 25.09.2022:

Decreto 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(GU n.230 del 25.09.2021)

Entrata in vigore: 25.09.2022
_______

ALLEGATO I (Art. 3, comma 1)

1 Manutenzione e controllo periodico

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

2. Sorveglianza

Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione
Estintori UNI 9994-1
Reti di idranti  UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI) UNI 11224
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC) UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32
Sistemi di evacuazione fumo e calore UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua UNI CEN/TS 14816
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) UNI EN 14972-1
Sistema estinguente ad aerosol condensato UNI EN 15276-2
Sistemi a riduzione di ossigeno UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280
Serie delle norme UNI EN 15004

Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio 

Registro controlli antincendio   2

2. Registro / Contenuto | DPR 151/2011

Il Registro è predisposto in accordo anche con (attività soggette PI):

DPR 1° agosto 2011, n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(G.U. n. 221 del 22 settembre 2011)

DPR 1° Agosto 2011, n. 151

...
Art. 6. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività.  Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Registro controlli antincendio   3

3. Registro / Contenuto | Decreto 3 agosto 2015

L'obbligo del Registro e suo contenuto, può essere desunto, anche, secondo quanto riportato dal nuovo Codice Unico di Prevenzione Incendi:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015

S.5.6.2 Registro dei controlli
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
c. le prove di evacuazione.
2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte degli organi di controllo.

S.5.6.3 Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

2. Sulla base del profilo di rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere:

a. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;
b. la programmazione dell'attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all'uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto dello specifico profilo di rischio dell'attività;
c. la specifica informazione agli occupanti;
d. i controlli delle vie di esodo, per garantirne la fruibilità, e della segnaletica di sicurezza;
e. la programmazione della manutenzione, secondo le disposizioni vigenti, dei sistemi e impianti ed attrezzature antincendio;
f. la pianificazione della turnazione degli addetti antincendio in maniera tale da garantire l'attuazione del piano di emergenza in ogni momento.

4. Normativa antincendio generale

Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37 (Abrogato da D.P.R. 151/2011)
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G.U. n. 57 del 10.3.1998)
...
Art. 5 Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5.
Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando. ...

DM 20 dicembre 2012
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)
...

3.3 Documentazione inerente l'esercizio

Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.

5. Norme UNI

Di seguito alcune parti di norme tecniche per Presidi antincendio che riportano sia il "Registro" che la "Persona Responsabile" o "Persona competente".

UNI 9994-1:2024
...
3.3.4 persona responsabile: Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto. [UNI EN 671-3:2009, punto 3.3].
Nota
In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia  l'utilizzatore sia il proprietario degli immobili.
...
8.3 Registro
La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati:
a) gli interventi di manutenzione svolti;
b) gli estintori fuori servizio.
Il registro deve essere sempre presente presso l'attività, tenuto a disposizione dell'autorità competente e del manutentore. L'accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell'apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate.

UNI EN 12845:2020

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
...
20.1.2 Programmazione delle attività
L’utente deve eseguire un programma di ispezione e controlli (vedere punto 20.2), deve predisporre un programma di prova, assistenza e manutenzione (vedere punto 20.3) e deve documentare e registrare le attività custodendo i documenti in apposito registro tenuto nel fabbricato.

L’utente deve provvedere affinché il programma di prova, assistenza e manutenzione, sia eseguito per contratto dall’installatore del sistema o da un’azienda ugualmente qualifica.

Dopo una procedura di ispezione, controllo, prova, assistenza o manutenzione, l’impianto e qualsiasi pompa automatica, serbatoio a pressione e serbatoio a gravità, devono essere riportati nelle corrette condizioni di funzionamento.

Se appropriato, l’utente dovrebbe notificare alle parti interessate l’intenzione di eseguire delle prove e/o i risultati.

UNI 10779:2014

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio
...
persona responsabile: Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto.

[UNI EN 671-3:2009, punto 3.3].
Nota
In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l'utilizzatore sia il proprietario degli immobili.
...
8.3 Registro
La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati:
a) i lavori svolti;
b) lo stato in cui si lasciano gli estintori.
Il registro deve essere sempre presente presso l'attività, tenuto a disposizione dell'autorità competente e del manutentore. L'accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell'apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate.
 
UNI EN 671-3:2009

Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili
..
3.1 persona competente: Persona dotata dell'esperienza e dell'addestramento necessari, avente accesso agli strumenti, alle apparecchiature, alle informazioni ed ai manuali, a conoscenza di ogni particolare procedura raccomandata dal fabbricante, in grado di espletare le procedure di manutenzione pertinenti della presente norma europea.
....
3.3 persona responsabile: Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto.
Nota
In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l'utilizzatore sia il proprietario degli immobili.
..
7 Registrazione dei controlli e delle manutenzioni

La registrazione deve comprendere:
a) la data (mese ed anno);
b) il risultato;
c) l'elenco e la data di installazione delle parti di ricambio;
d) l'eventuale necessita di ulteriori azioni;
e) la data (mese ed anno) per il prossimo controllo e manutenzione;
f) l'identificazione di ogni naspo e/o idrante a muro.
Dopo ogni controllo e manutenzione si raccomanda l'applicazione per ogni naspo antincendio ed ogni idrante a muro di un sigillo di sicurezza.
Dopo ogni controllo ed adozione delle necessarie misure correttive (punti 6.1 e 6.2), ogni naspo antincendio ed ogni idrante a muro deve essere marcato "REVISIONATO" dalla persona competente.
La persona responsabile deve mantenere una registrazione permanente di ogni ispezione, controllo e collaudo.

6. Normativa antincendio TUS

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81  Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(GU n. 101 del 30 aprile 2008 - SO n. 108

Art. 46 - Prevenzione incendi

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare: 
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; (3) (6)
2) misure precauzionali di esercizio; (3) (6)
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; (1) (4)
4) criteri per la gestione delle emergenze; (2) (5)

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (2) (5).

(1) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 3 pubblicato il Decreto 1 Settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021)
(2) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 4 e lett. b pubblicato il Decreto 2 Settembre 2021 (GU n.237 del 04.10.2021)
(3) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto1 e 2 pubblicato il Decreto 3 Settembre 2021 (GU n.259 del 29.10.2021)
(4) Circolare DCPREV n. 14804 del 06 ottobre 2021 recante DM 1 settembre 2021 - Primi chiarimenti
(5) Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
(6) Circolare DCPREV n. 16700 dell'08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 - Primi chiarimenti 
...

7. DM 10 Marzo 1998 

D.M. 10 marzo 1998 (Abrogato dal Decreto 3 Settembre 2021 dal 29.10.2022)

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
(S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998)
...
Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
...
2.11 - MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO
I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.

In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo. Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:

a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;
c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;
d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.
...
ALLEGATO VI CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
...
6.2 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
- Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
- Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
- Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.
- Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
...
6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

Schede SC (Schede di Controllo) e SCPP (Schede dei Controlli Periodici e Prove)

Il file "Registro controlli antincendio Rev. 5.0 2024.docx" contiene le seguenti schede di controllo e verifica

- controlli e verifiche svolte direttamente da un addetto alla lotta antincendio o da un preposto interno all’azienda (Schede SC):

(in rosso le novità)

SC1 - Estintori CO2
SC2 - Estintori polvere
SC3 - Idranti soprasuolo
SC4 - Naspi / Idranti
SC5 - Porte “EI” e di sicurezza
SC7 - Serrande
SC8 - Maniglioni antipanico
SC9 - Luci di emergenza
SC10 - Pulsanti di allarme
SC11 - Rilevazione fumi
SC12 - Impianti rilevazione CO e miscele esplosive
SC13 - Impianti rilevazione metano
SC14 - Attacchi motopompa VVF
SC15 - Gruppo di pressurizzazione
SC16 - Impianti di spegnimento ad aerosol di sali potassio
SC17 - Cassette attrezzature emergenza
SC18 - Impianti spegnimento gas
SC19 - Impianti di spegnimento a sprinkler
SC20 - Luoghi sicuri
SC21 - Autorespiratori
SC22 - Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)                                 
SC23 - Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)
SC24 - Sistemi di evacuazione fumo e calore
SC25 - Sistemi di pressione differenziale
SC26 - Sistemi a polvere                                                                     
SC27 - Sistemi a schiuma
SC28 - Sistemi spray ad acqua
SC29 - Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)
SC30 - Sistemi a riduzione di ossigeno       
SC31 - Porte e finestre apribili resistenti al fuoco           
SC32 - Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso                                                              

- controlli, verifiche e manutenzioni svolte da un operatore esterno incaricato dall’Azienda (Schede SCPP):

SCPP-1/1 Impianti mobili di estinzione di incendi (estintori) C02
SCPP-1/2 Impianti mobili di estinzione di incendi (estintori) CO2
SCPP-1/3 Impianti mobili di estinzione di incendi (estintori) CO
2
SCPP-2/1 Impianti mobili di estinzione di incendi (estintori) Polvere
SCPP-2/2 Impianti mobili di estinzione di incendi (estintori) Polvere
SCPP-2/3 Impianti mobili di estinzione di incendi (estintori) Polvere
SCPP-3 Impianti fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme di incendio
SCPP-4/1 Impianti fissi di spegnimento automatici a gas
SCPP-4/2 Impianti fissi di spegnimento automatici a gas
SCPP-5/1 Impianti di evacuazione fumo e calore
SCPP-5/2 Impianti di evacuazione fumo e calore
SCPP-5/3 Impianti di evacuazione fumo e calore
SCPP-5/4 Impianti di evacuazione fumo e calore
SCPP-6 Impianti di diffusione sonora per l’emergenza
SCPP-7 Porte tagliafuoco REI
SCPP-8 Uscite di sicurezza
SCPP-9/1 Impianti di pompaggio per l’alimentazione della rete idrica antincendio
SCPP-9/2 Impianti di pompaggio per l’alimentazione della rete idrica antincendio
SCPP-10 Impianti fissi di estinzione incendi a naspi e/o idranti
SCPP-11 Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler)
SCPP-12 Gruppo di pressurizzazione
SCPP-13 Autorespiratori

Istruzioni lettura schede

All’interno delle schede azzurre sono indicate le frequenze delle ispezioni da eseguire. Le frequenze indicate sono in parte tratte dalle norme tecniche, così come specificatamente indicato nelle stesse, ed in parte desunte dal loro contenuto (frequenze in viola). Le altre indicazioni sulla frequenza (frequenze in verde) sono invece state inserite a seguito dell’analisi dei manuali di istruzioni dei dispositivi antincendio o seguendo un approccio discrezionale, basato sull’esperienza. In entrambi i casi, previa adozione delle checklist all’interno della propria organizzazione, sarà necessario confrontare le frequenze con quelle riportate nei manuali di istruzioni dei dispositivi/sistemi antincendio.

Attenzione

I sistemi, attrezzature ed impianti antincendio dovranno essere sottoposti a verifiche, controlli e operazioni di manutenzione secondo il tipo di sistemi/attrezzature/impianti installati e la valutazione del rischio incendio, le schede presenti nel Modello di registro sono predisposte a carattere esemplificativo e potrebbero non essere esaustive in tutti i casi. Vedere anche il MIUMIA - Manuale Istruzioni Uso Manutenzione Impianti Antincendio

Registro controlli antincendio SC3

SCPP 9 2

Prove di evacuazione

...
Segue in allegato

Fonti
Decreto 1 settembre 2021
DPR 12 Gennaio 1998 n. 37
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Decreto M.I. 20 dicembre 2012: Regola Tecnica PI Impianti Protezione Attiva
DM 3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi Ed. VVF
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
UNI 9994:2024
UNI EN 12845:2020
UNI 10779:2021
UNI EN 671-3:2009
UNI 11522:2024
UNI EN 12101-6:2022

Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
5.0 06.08.2024 Aggiornato in accordo alle norme tecniche:
UNI 9994:2024
UNI 11522:2024
UNI EN 12101-6:2022
Certifico Srl
4.0 27.05.2022 Aggiornate norme tecniche di riferimento
Aggiunte frequenze ispezioni Check list sorveglianza
Certifico Srl
3.0 17.11.2021 Aggiunte 11 check list sorveglianza sistemi antincendio Lavoratori Certifico Srl
2.0 16.11.2021 Decreto 1 settembre 2021 Certifico Srl
1.0 09.11.2020 Revisione riferimenti normativi/legislativi
Aggiornate schede di controllo/valutazione
Certifico Srl
0.0 28.10.2017 --- Certifico Srl

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