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Certificazione contratto di Appalto e-o Subappalto in ambienti confinati

ID 4531 | | Visite: 58453 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/4531

 Certificazione contratto di Appalto e o Subappalto in ambienti confinati

Certificazione contratto di Appalto e-o Subappalto in ambienti confinati / Update Gennaio 2024

ID 4531 | Rev. 1.0 del 27.01.2024 / Documento completo allegato

Note ed Istanza di richiesta per la certificazione di contratti di appalto/subappalto in ambienti confinati ai sensi artt. 75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003.

Sono soggetti all’obbligo di certificazione tutti i contratti di appalto che esternalizzano le attività in luoghi sospetti di inquinamento e/o in luoghi confinati (art. 2, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 177/2011).

Fonte: INL Ispettorato Nazionale del Lavoro

Modulo INAIL


_______

Allegare:

1) N. 3 marche da bollo da € 16,00;
2) N. 3 copie del contratto da certificare, sottoscritto;
3) Qualora sia stato adottato rigetto per il medesimo contratto: provvedimento di rigetto in copia;
4) Fotocopie dei documenti d’identità dei firmatari della istanza di certificazione;
5) Autorizzazione al subappalto rilasciata dal committente ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, in quanto la stessa deve essere espressamente concessa dal datore di lavoro committente;
6) Individuazione del rappresentante del datore di lavoro committente con la documentazione comprovante i requisiti ex art. 3, comma 2 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, ossia:

a) in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
b) che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento e sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative,
c) che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) inoltre deve esser stata effettuata l’attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 2, comma 1, lettere c) ed
f) D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177).

7) Piano Operativo di Sicurezza (POS), o in alternativa Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), delle singole imprese impiegate nei lavori;
8) Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), o in alternativa Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) elaborato dal Coordinatore per la Progettazione ed eventuali ulteriori aggiornamenti.

9) I documenti di cui ai punti 7) e 8) devono contenere:
a) Descrizione esaustiva delle lavorazioni da effettuare, compreso l’eventuale fase di bonifica, di ogni singola impresa, lavoratore autonomo o di impresa familiare, coinvolti nei lavori oggetto della certificazione;
b) Attestati, programmi formativi, loro durata e prova della partecipazione, relativi al personale che effettua le lavorazioni in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, compreso i dirigenti, i preposti, i lavoratori autonomi e quelli delle imprese familiari. Tali requisiti dovranno riguardare anche l’addestramento all’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), la strumentazione e le attrezzature di lavoro utilizzate o potenzialmente necessari. L’attività di informazione, di formazione e di addestramento deve essere svolta secondo quanto previsto dall’art. 2 D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177.
c) Modalità di gestione delle emergenze (procedure per la prevenzione incendi, dell’evacuazione dei lavoratori e di primo soccorso);
d) Attestati, programmi formativi, loro durata e prova della partecipazione, relativi al personale addetto alle emergenze (antincendio, evacuazione e primo soccorso) che assiste quello che effettua le lavorazioni in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati. Tali requisiti dovranno riguardare anche l’addestramento all’uso delle attrezzature per il soccorso.
e) Protocollo sanitario, certificazione di idoneità sanitaria degli addetti alle lavorazioni in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati e relazione di sopralluogo negli ambienti di lavoro del medico competente, soprattutto dove vengono svolte le attività oggetto della certificazione o precedenti similari, da cui risultino i rischi per la salute e ne derivi il protocollo sanitario;
f) Elenco dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro da utilizzare o potenzialmente necessarie nelle lavorazioni in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati. Tale elenco dovrà comprendere le norme tecniche di riferimento per cui sono conformi e le soglie di sensibilità strumentale, ove applicabili.
g) Fac-simile del verbale della riunione che si dovrà svolgere o verbale di quella che si è già svolta tra il committente e i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati.
h) Elenco completo dei lavoratori da utilizzare nell’esecuzione del contratto di appalto presso la committente specificando per ciascuno di essi:
dati anagrafici completi di codice fiscale, tipologia di assunzione (tipo di contratto, inquadramento contrattuale/qualifica, mansione svolta), tipo di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro acquisita da ciascuno di essi (con specifico riguardo a quella relativa ai lavori da svolgere in ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento), data di assunzione, CCNL applicato.
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Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell'art.2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177/2011 del 14/09/2011”, del 27/06/2013, prot. 38/0011549/MA007.A001 (in allegato)
________

D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177
...
Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; 

b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;  

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; 
...

D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177
________

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nota 27 giugno 2013, n. 11649
Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.

In riscontro alla nota su richiamata, inerente l’applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177/2011 ed in particolare l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per il personale impiegato in servizi resi in ambiente sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, si rappresenta quanto segue.

L’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. In particolare il comma 1, lett. c), del citato articolo prevede, quale requisito obbligatorio, la "presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui all’art. 1, comma 2, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Qualora l’appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In merito al ricorso al subappalto, si fa presente che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011 prevede che "in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate".

La certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal D.P.R. n. 177/2011, assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l’utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione, il regolamento "si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo" (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011).

Inoltre, come previsto dall’art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 177/2011, le disposizioni di cui agli art. 2, comma 2 (subappalto), e 3, comma 1 e 2 (coordinamento), sono vigenti unicamente "in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo". Pertanto la restante parte del D.P.R. n. 177/2011 è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni.

In caso di appalto o subappalto di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come definiti rispettivamente, dagli artt. 66121 e dall’allegato IV, punto 3, del D.lgs. n. 81/2008, il committente è obbligato ad applicare l’art. 26 del citato decreto ed anche il D.P.R. n. 177/2011.

La verifica dell’idoneità tecnico professionale consta nell’acquisizione non solo del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, lett. A) D.lgs. n. 81/2008), ma anche di questo previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011.

Pertanto, per quanto interessa il caso di specie, in merito ai provvedimenti sanzionatori da adottare qualora un datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti contenute nel D.P.R. n. 177/2011, è applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prevista dall’art. 26, comma 1, lett. A) e sanzionata dall’art. 55, comma 5, lett. B), D.lgs. n. 81/2008).

Fonte: INL

Soggetti qualificati lavori in ambienti confinati

Fig  1 Soggetti qualificati lavori in ambienti confinati

(*) Contratti dei lavoratori devono essere certificati / Contratto di appalto NO certificazione
(**) Contratti di subappalto devono essere certificati

Vedi:

Nota MLPS n. 11649 27 giugno 2013:
"La certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal D.P.R. n. 177/2011, assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l’utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni."

Nota INL n.694 del 24.01.2024:
"Se dunque l’intento del legislatore era quello di rendere obbligatoria la certificazione dei contratti di lavoro in tutte le ipotesi di esternalizzazione dell’attività produttiva – ivi compresi i contratti di appalto e non solo di subappalto – lo avrebbe previsto in maniera esplicita."

Fig. 1 - Soggetti qualificati lavori in ambienti confinati

[...]

Nota INL n.694 del 24.01.2024

Oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento.

Sono pervenute a questa Direzione generale, da parte degli Uffici territoriali, alcune richieste di chiarimento in ordine alle problematiche concernenti l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, problematica sulla quale occorre svolgere le seguenti osservazioni condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In via preliminare occorre evidenziare che il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 ha dato attuazione all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a qualificare le imprese ed i lavoratori operanti in “in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo” (art. 1, comma 2).

L’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo.

Le lettere a) e b), dell’art. 2 citato evidenziano un’applicazione rigorosa ed integrale delle norme di sicurezza in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria ed adozione delle misure di gestione delle emergenze. Il suddetto obbligo vale per tutte le tipologie di azienda e quindi anche per i lavoratori autonomi, soprattutto in termini di sorveglianza sanitaria. 

Inoltre il comma 1, lett. c), dell’art. 2 del medesimo D.P.R. n. 177/2011 prevede, quale requisito obbligatorio, la “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto”. La misura del 30% deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda (vedi nota MLPS prot. n. 11649 del 27 giugno 2013).

La citata disposizione impone dunque alle imprese l‘obbligo di utilizzo di personale qualificato, stabilendone i requisiti minimi – esperienza almeno triennale – e la tipologia contrattuale, la quale deve essere generalmente di tipo subordinato a tempo indeterminato. Qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, allora l’impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto.

Tali certificazioni, ovviamente, potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto. 

Tale posizione interpretativa deriva anzitutto dalla disamina delle ulteriori disposizioni di cui al D.P.R. n. 177/2011 e, in particolare, dell’art. 2, comma 2 – secondo il quale “in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati (…)” – che subordina il ricorso al subappalto ai casi in cui sia autorizzato dal committente e sia certificato ai sensi del titolo VII, capo I del D.Lgs. n. 276/2003.

Se dunque l’intento del legislatore era quello di rendere obbligatoria la certificazione dei contratti di lavoro in tutte le ipotesi di esternalizzazione dell’attività produttiva – ivi compresi i contratti di appalto e non solo di subappalto – lo avrebbe previsto in maniera esplicita.

Peraltro, il comma 1, lett. c), dell’art. 2 sopra menzionato definisce i requisiti che devono avere i lavoratori addetti alle lavorazioni in ambienti confinati e sospetti di inquinamento e non si rivolge ai rapporti intercorrenti tra il committente e l’appaltatore. In secondo luogo, prevedere la certificazione dei contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore (ma non anche del contratto “commerciale” di appalto) è già di per sé una garanzia in ordine sia ai requisiti di esperienza richiesti dalla norma, sia per quanto concerne i trattamenti retributivi e normativi riservati a tale personale che, evidentemente, costituiscono anch’essi un indice di regolarità dell’appalto.

Ciò premesso va poi chiarito che l’individuazione dell’organo di certificazione cui far riferimento è il luogo in cui è svolta l'attività, qualora ci si rivolga ad un soggetto che ha una competenza territoriale (Ispettorato del lavoro, Province, Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Enti bilaterali regionali o provinciali); nel caso in cui ci si rivolga alle Università o alle Fondazioni Universitarie non c’è un problema di competenza territoriale, potendo tali organi certificare in ambito nazionale.

È da ultimo opportuno evidenziare che l'attività istruttoria propria della Commissione di certificazione non può limitarsi a verificare la mera sussistenza dei requisiti organizzativi, ma dovrà approfondire, occupandosi delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati e della loro esperienza professionale, del possesso del DURC in capo alle imprese, dell’applicazione integrale del CCNL, degli adempimenti compiuti dal committente in relazione alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale. 

[...]
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 27.01.2024 Nota INL n.694 del 24.01.2024
Nuovo Cap. Note sulla certificazione dei contratti
Certifico Srl
0.0 23.05.2022 Estratto Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Estratto Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Link Art. e Rif. normativi D.Lgs. 81/2008
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