Reazione al fuoco dei materiali: Quadro normativo IT/EU
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Reazione al fuoco dei materiali: Quadro normativo raccordo IT/EU / Aggiornato decreto 14 ottobre 2022
ID 6472 | Update Rev. 2.0 del 13.11.2022 / In allegato
Quadro normativo IT/EU aggiornato al Decreto 14 ottobre 2022, sulla reazione al fuoco dei materiali e prodotti da costruzione ai fini della Prevenzione Incendi, con Documento allegato completo e cenni sulle prove di Reazione al fuoco, in riferimento al regime omologativo IT del DM 26 Giugno 1984 e D.M. 10 marzo 2005 e regime della classificazione EU (marcatura CE) in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011 CPR e Regolamento delegato (UE) 2016/364 e norma EN 13501-1 armonizzata per il regolamento CPR.
In allegato Documento completo Riservato Abbonati Sicurezza (Accedi / Acquista)
Modifiche a decreti inerenti alla classificazione di reazione al fuoco
Il Decreto 14 ottobre 2022 modifica i seguenti provvedimenti inerenti alla classificazione di reazione al fuoco:
- Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 11 e all’allegato A.2.1 del DM 26 Giugno 1984 recante «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» (articoli da 1 a 7).
Tra le altre cose, prevede le prove al fuoco IT riferite a scenari d’incendio all’interno dell’opera da costruzione, utilizzabili unicamente ai fini della certificazione e omologazione di materiali diversi dai prodotti di costruzione. Aggiorna l’elenco di cui all’allegato A.2.1 ai fini dell’omologazione. Aggiorna l’articolo 10 relativo alle procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell’omologazione.;
- Modifiche agli articoli 1, 2, 4, e abrogazione degli allegati A e B del D.M. 10 marzo 2005 recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» (articoli da 8 a 11).
Tra le altre cose, prevede l’applicazione del Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e la loro classificazione di reazione al fuoco ricorrendo esclusivamente a procedure di classificazione europee come previste dalla norma EN 13501-1;
- Modifica al decreto 3 agosto 2015, con la sostituzione delle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della sezione S1 dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 (articolo 12). Le modifiche riguardano l’eliminazione del ricorso alle classi italiane per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, che diventano quindi classificabili ricorrendo esclusivamente alle classi europee secondo la norma UNI EN 13501-1.
Il Decreto 14 ottobre 2022 è stato emanato, in particolare, con la modifica dell’allegato A 2.1 al DM 26 Giugno 1984, al fine di applicare i metodi di prova e di classificazione di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco, anche ai prodotti da costruzione per i quali non sono applicate le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza.
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Allegato A 2.1 Materiali e relativi metodi di prova (aggiornamento con norma in rosso)
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A) Elementi strutturali;
A.1 - Elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti (EN 13501-1);
A.2 - Pilastri: (EN 13501-1);
A.3 - Travi: (EN 13501-1);
A.4 - Scale: (EN 13501-1);
A.5 - Solai: (EN 13501-1);
A.6 - Coperture: (EN 13501-1, EN 13501-5);
A.7 - Strutture pressostatiche e tendoni: UNI 8456 (1987) - UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);
B) Materiali di completamento;
B.1 - Materiali di completamento degli elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti;
B.1.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);
B.1.2 - Serramenti: (EN 13501-1);
B.1.3 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.2 - Materiali di completamento di pilastri e travi;
B.2.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);
B.2.2 - Isolanti: (EN 13501-1);
B.3 - Materiali di completamento delle scale;
B.3.1 - Rivestimenti scale: (EN 13501-1);
B.3.2 - Rivestimenti vano scale: (EN 13501-1);
B.3.3 - Parapetti: (EN 13501-1);
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Per “reazione al fuoco” si intende il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto, a seguire le definizioni del D.M. 30 novembre 1983, del DM 26 Giugno 1984, del DM 3 agosto 2015, della norma UNI CEI EN ISO 13943:2017, UNI 9177:2008 e UNI EN 13501-1:2019.
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2.2. Reazione al fuoco.
Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto.
In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.
UNI CEI EN ISO 13943:2012 Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario
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4.272 reazione al fuoco
risposta di un provino (4.321) quando è esposto al fuoco (4.97) in condizioni specificate durante una prova al fuoco (4.132)
La resistenza al fuoco (4.121) è considerata come caso particolare e normalmente non come una reazione alla proprietà del fuoco
DM 3 agosto 2015
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G.1.13 Reazione al fuoco
1. Reazione al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza in condizione di incendio ed in particolare nella fase di prima propagazione dell’incendio (pre-flashover). Essa esprime il comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale è stato sottoposto in specifiche condizioni.
D.M. 30 novembre 1983
1.10 - Reazione al fuoco
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UNI 9177:2008
Reazione al fuoco
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UNI EN 13501-1:2019
Reazione al fuoco
Risposta di un prodotto che contribuisce, con la propria decomposizione, ad un incendio al quale è esposto, in condizioni specifiche.
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Classe di reazione al fuoco
La classe di reazione al fuoco non è relativa al prodotto tale e quale, ma è riferita al suo impiego e alla sua posa in opera, un prodotto può avere, infatti, una diversa classe secondo il suo impiego.
In Italia per primo il DM 26 Giugno 1984 ha stabilito norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, con esclusione dei rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio dai suddetti materiali.
I materiali sono assegnati alle classi: 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione, pertanto il comportamento di un materiale combustibile al fuoco è tanto migliore quanto più bassa è la classe i materiali di classe 0 sono incombustibili (vedi UNI 9177).
Classe italiana | Definizione |
0 | materiali incombustibili |
1 | materiali combustibili non infiammabili |
2 | materiali combustibili difficilmente infiammabili |
3 | materiali combustibili infiammabili |
4 | materiali combustibili facilmente infiammabili |
5 | materiali combustibili estremamente infiammabili |
Ai prodotti imbottiti quali poltrone, divani, ecc. è invece attribuita la classe di reazione 1IM, 2IM, 3IM (all'aumentare del grado di partecipazione all'incendio) che deve intendersi riferita al complesso costituito da rivestimento, imbottitura ed eventuale interposto.
Ad alcuni materiali è attribuita la classe di reazione al fuoco 0, senza la necessità che siano sottoposti alla prova di non combustibilità prevista dal DM 26 Giugno 1984. Tali materiali sono elencati nel D.M. 14/01/1985.
Documento completo allegato Abbonati Sicurezza:
- Classe 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (prodotti combustibili) secondo UNI 9177
- Classe 0 (prodotti incombustibili) secondo DM 03/09/2001
- Classe 1IM, 2IM, 3IM (mobili imbottiti) secondo UNI 9175
Omologazione materiali ai fini della prevenzione incendi
I Materiali e prodotti da costruzione, per essere ritenuti idonei e quindi utilizzabili nell’ambito di attività soggette alle disposizioni di prevenzione incendi, devono essere omologati, secondo la procedura indicata dallo stesso DM 26 Giugno 1984.
La procedura di omologazione consiste in:
1. una prima fase di “prova”, da svolgersi presso la struttura preposta del Dipartimento dei Vigili del fuoco oppure presso uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'interno, ed a seguito della quale viene rilasciato il “certificato di prova”
2. rilascio da parte del Ministero dell'Interno stesso dell'atto di approvazione (approvazione di tipo o omologazione).
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2.3. Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi.
Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministro dell'Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
2.4. Certificato di prova.
Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.
Atto di Omologazione
L’omologazione ha validità di 5 anni ed è rinnovabile.
Atto di Estensione
E' possibile estendere l'omologazione a quei materiali in possesso già di un atto di omologazione in corso di validità la cui campionatura di prova sia identica a quella del prodotto omologato che hanno le stesse caratteristiche di omologazione, senza ripetere le prove di omologazione.
Validità 5 anni.
Atto di integrazione
Se un produttore sé già in possesso di una omologazione in corso di validità, può richiedere di "integrare" l'atto rilasciato per impieghi o posa in opera diversi da quelli per cui è stato emesso lo stesso. Viene rilasciata una ulteriore omologazione, che rappresenta un'appendice all'omologazione di riferimento di cui acquisisce la stessa scadenza. L'ulteriore omologazione non si rilascia per i prodotti imbottiti.
Riferimenti per le procedure di omologazione:
- Nota ministeriale del 22/11/1996, n. 6859
- Circolare 22/04/2005, n. 11 (Tariffe)
Per i materiali non combustibili (classe di reazione 0) non occorre alcun atto di omologazione, essi sono elencati nel DM 26 Giugno 1984.
Procedure per omologazione dei materiali DM 26 Giugno 1984 e DM 03/09/2001 (decreto modifiche e integrazioni al DM 26 Giugno 1984)
DM 26 Giugno 1984
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Art. 8: procedure per omologazione dei materiali
- Certificazione presso Laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno
- Istanza di omologazione al Ministero dell’Interno
- Rilascio di omologazione dal Ministero dell’Interno
- Dichiarazione di conformità del Produttore
Nel caso in cui il prodotto sia marcabile CE perché esiste una norma armonizzata, la procedura di omologazione viene sostituita dalla “Marcatura CE ” (solo "materiale da costruzione"(1))
(1) E’ considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, il DM 10 marzo 2005 non si applica a mobili imbottiti, mobili, tendaggi, materiale scenico, ecc.
Testo coordinato VVF 2022 (allegato)
DM 26 Giugno 1984
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi
DM 10 marzo 2005
Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio
DM 15 marzo 2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo
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VVF Reazione al fuoco - normativa di prevenzione incendi
- DM 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”.
- D.M. 10 marzo 2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio”.
- Circolare N. 9 - MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18/04/2005 “D.M. 15/03/2005 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo” - Chiarimenti e primi indirizzi applicativi”.
- Circolare N. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21/04/2005 “D.M. 10 marzo 2005 concernente “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della “sicurezza in caso d’incendio”. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi”.
Il D.M. 10 marzo 2005 ha stabilito, in accordo con le decisioni della Commissione europea, nuove classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto si applica ai prodotti da costruzione, come definiti dall’art. 2 del Regolamento (UE) 305/2011del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
2. Si intende per “prodotto da costruzione” qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
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La classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione è effettuato ai sensi della norma armonizzata UNI EN 13501-1:2012 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco”
Il DM 10 marzo 2005 (come modificato dal Decreto 25 ottobre 2007 eDecreto 14 ottobre 2022 - Sostituisce allegato A e C del D.M. 10/03/2005), gli allegati sono:
Allegato A - Classificazione dei prodotti da costruzione (Abrogato da Decreto 14 ottobre 2022 / ndr)
Allegato B - Elenchi delle classi di reazione al fuoco attribuibili in conformità alla norma EN 13501-1 (Abrogato Decreto 14 ottobre 2022 / ndr)
Allegato C - Elenco dei materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e A1FL di reazione al fuoco di cui alla decisione 2000/147/CE senza dover essere sottoposti a prove.
Esso individua le “euroclassi”, dalla A1 (materiale o prodotto incombustibile) alla F con l'aumentare della partecipazione alla combustione.
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Euroclasse | Esempio |
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A1, A2 | Lana di roccia, pannello a base di gesso |
B | Pannello a base di gesso verniciato |
C | Pannello a base di gesso con tappezzeria cartacea |
D | Legno |
E | EPS ignifugo |
F | Materiale non testato, EPS |
Classi aggiuntive per la produzione di fumo | Classi aggiuntive per la produzione di gocce ardenti |
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s1 l'elemento strutturale può emettere una quantità estremamente limitata di gas di combustione |
d0 l'elemento strutturale non deve emettere gocce o particelle ardenti |
s2 l'elemento strutturale può emettere una quantità limitata di gas di combustione |
d1 è possibile che vengano rilasciate limitate quantità di gocce o particelle ardenti |
s3 non è prevista alcuna limitazione della produzione di gas di combustione |
d2 non è prevista alcuna limitazione della produzione di gocce e particelle ardenti |
Materiali in regime di marcatura CE (omologazione IT non prevista)
In allegato al DM 10 marzo 2005 è riportata la Decisione 2000/147/CE (abrogata dal Regolamento delegato (UE) 2016/364) che elenca:
- materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e aA1FL di reazione al fuoco senza dover essere sottoposti a prove;
- prodotti e/o materiali da costruzione ai quali è attribuita senza dover essere sottoposti a prove la classe in relazione alle caratteristiche tecniche specificate ed alla conformità ad una norma armonizzata di prodotto e sono:
- - pannelli a base di legno;
- - pannelli di cartongesso;
- - pannelli decorativi laminati ad alta pressione;
- - prodotti di legno da costruzione;
- - legno lamellare;
- - rivestimenti laminati per pavimentazioni;
- - rivestimenti resilienti per pavimentazioni;
- - rivestimenti tessili per pavimentazioni;
- - pavimentazioni in legno;
- - pannelli e rivestimenti in legno massiccio.
La classificazione di cui al DM 26 Giugno 1984 resta in vigore per tutti quei materiali e prodotti che:
1. non rientrano nella definizione sopra fornita di “prodotto da costruzione” ai sensi del D.M. 10/03/2015, come ad esempio elementi di arredo, ecc;
2. per i "prodotti da costruzione" per i quali non esiste una norma armonizzata con requisito richiesto di reazione al fuoco.
Circolare n. 1 del 24 febbraio 2016 - Omologazione di materiali ai sensi del DM 26 Giugno 1984.
Le indicazioni riguardano materiali di finitura di mobili imbottiti, l'utilizzo di "materiali di chiusura " di mobili imbottiti e le sedie imbottite con seduta o schienale in materiale non rigido, le sedie non imbottite con seduta e schienale in materiale non rigido. Inoltre, vengono fornite una serie di indicazioni per l’omologazione in serie di supporti imbottiti di materassi (sommier) e testiere imbottite, topper, coprimaterasso e materassi sfoderabili.
Il Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione del 01/07/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L68 del 15/03/2016 ed in vigore dal 04/04/2016 - ha provveduto ad apportare modifiche ai criteri di classificazione all’interno delle classi “F”, per le quali la vecchia normativa riportava il riferimento “nessuna prestazione determinata” (o “reazione non determinata”), non compatibile con un sistema di classificazione a norma del Regolamento (UE) n. 305/2011.
La decisione 2000/147/CE (abrogata dal Regolamento delegato (UE) 2016/364) prevedeva varie classi di reazione all'azione del fuoco e conteneva le classi F, FFL, FL ed FCA, definite come «Reazione non determinata».
Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 305/2011, per «classe» s'intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo.
Le classi definite con il riferimento «Nessuna Prestazione Determinata NPD» (o «reazione non determinata») non corrispondono a tale definizione e quindi non possono essere inserite in un sistema di classificazione a norma del Regolamento (UE) n. 305/2011.
L'articolo 6, paragrafo 3, lettera f) del Regolamento (UE) n. 305/2011 prevede l'uso del riferimento «Nessuna Prestazione Determinata NPD» in sede di redazione della dichiarazione di prestazione.
L'Allegato del Regolamento delegato (UE) 2016/364 riporta le "Classi di prestazioni in relazione alla reazione all'incendio" ed un insieme di tabelle:
-Tabella 1: Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici
-Tabella 2: Classi di prestazione dei pavimenti in relazione alla reazione al fuoco
-Tabella 3: Classi di prestazione dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture in relazione alla reazione al fuoco
-Tabella 4: Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione alla reazione al fuoco
Nelle more delle modifiche che dovranno essere apportate alle relative tabelle del D.M. 10/03/2015 devono essere applicate le tabelle di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/36.
Prove necessarie per le classi 1 / 2 / 3 / 4 / 5
- prova di materiali investiti dalla fiamma su entrambe le facce (UNI 8456):
- prova di materiali investiti dalla fiamma su una sola faccia (UNI 8457):
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- prova di materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9174):
Prova necessaria ai fini della classe 0
- prova di non combustibilità (UNI ISO 1182):
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Prove necessarie ai fini della classe 1IM/ 2IM /3IM
- Prova di manufatti imbottiti sottoposti all’azione di una piccola fiamma (UNI 9175):
Prove Regolamento (UE) n° 305/2011
Il regolamento stabilisce che i prodotti da costruzione devono garantire il rispetto di uno o più dei seguenti punti:
1 - resistenza meccanica e stabilità
2 - sicurezza in caso di incendio
3 - igiene, salute e ambiente
4 - sicurezza nell’uso
5 - protezione contro il rumore
6 - risparmio energetico ed isolamento termico
7 - uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni
Prove necessarie Euro classificazione secondo EN 13501-1
Il requisito 2 “SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO” valuta:
- la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un determinato periodo di tempo
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate
- la propagazione del fuoco a opere vicine sia limitata
- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti
- la sicurezza delle squadre di soccorso sia presa in considerazione
PROVE DI LABORATORIO
- prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182) Fornetto ISO;
- misura del PCS potere calorifico superiore (UNI EN ISO 1716) Bomba di Mahler;
- prova di esposizione ad un attacco termico mediante un Single Burning Item (UNI EN 13823) SBI;
- prova di infiammabilità per contatto diretto di fiamma (UNI EN ISO 11925-2) Piccola fiamma;
- prova di comportamento al fuoco dei pavimenti con l'utilizzo di una fonte di calore radiante (UNI EN ISO 9239-1) Pannello radiante pavimenti.
Esempio di classificazione: A2-s1,d0 B-s1,d0 B-s2,d1 A2FL- s1
- prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182)
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- misura del PCS quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa a pressione costante della massa unitaria del combustibile, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale del combustibile e del comburente UNI EN ISO 1716:
...
- prova di infiammabilità a contatto diretto di fiamma (UNI EN ISO 11925-2):
- prova di esposizione ad un attacco termico mediante un Single Burning Item SBI (UNI EN 13823):
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- Valutazione del comportamento al fuoco dei pavimenti utilizzando una sorgente di calore radiante (UNI EN ISO 9239-1):
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Impatto su prevenzione incendi
Classi di reazione IT
Diversi sono i decreti di prevenzione incendi che ancora riportano le classi di reazione al fuoco italiane.
Classe italiana | Definizione |
0 | materiali incombustibili |
1 | materiali combustibili non infiammabili |
2 | materiali combustibili difficilmente infiammabili |
3 | materiali combustibili infiammabili |
4 | materiali combustibili facilmente infiammabili |
5 | materiali combustibili estremamente infiammabili |
Classi di reazione EU escluso pavimenti secondo EN 13501-1 (a carattere indicativo, si rimanda alla tabella ufficiale)
ALLEGATO B
ELENCHI DELLE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO ATTRIBUIBILI IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 13501-1
PRODOTTI DA COSTRUZIONE ESCLUSI I PAVIMENTI
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Tabelle di conversione Classificazione reazione al fuoco IT / UE
Il ministero dell’Interno con il DM 15 marzo 2005 integrato con il DM 16 febbraio 2009, riporta delle tabelle negli allegati con le quali si possono “convertire” le classi di reazione al fuoco italiane in Euroclassi; nei decreti riguardanti la prevenzione incendi delle varie attività, la classificazione di reazione al fuoco italiana (0, 1, 2, 3, 4, 5), ha una sua corrispondente europea (A1, A2, B, C, D, E, F, completata da s1, s2, s3 e d0, d1, d2)
Tabelle DM 15 marzo 2005 integrate con DM 16 febbraio 2009:
Panoramica delle classi europee e delle classi nazionali più usate
Europa EN 13501-1:2017
Germania DIN 4102-1,1998 (spesso indicata come “B1”)
Francia NF P92-507:2004 (spesso indicata come “M1”)
Regno Unito BS 476-6:1989 +A1:2009 e BS 476-7:1997
...
Cenni classificazione Reazione / Resistenza al fuoco
I requisiti di sicurezza antincendio previsti dalle normative edilizie nazionali sono spesso basati sulla diffusione degli incendi (curva di incendio standard).
La reazione al fuoco è un parametro specificatamente riferito ai materiali come tali, che assume particolare rilevanza nelle costruzioni, per la caratterizzazione dei materiali di rifinitura e rivestimento, delle pannellature, dei controsoffitti, delle decorazioni e simili, e si estende anche agli articoli di arredamento, ai tendaggi e ai tessuti in genere.
I requisiti relativi ai materiali utilizzati e alle strutture dipendono dall'utilizzo dell'edificio, dalle dimensioni, dal carico di fuoco e dal funzionamento.
a) Classificazione al fuoco dei materiali: Reazione all'incendio (espansione dell'incendio)
- I materiali appartenenti alla classe A1 sono classificati come non combustibili; tale requisito non può essere combinato con quelli previsti per l'appartenenza ad alcuna altra classe.
- Anche i materiali appartenenti alla classe A2 sono classificati come non combustibili, in quanto la loro applicazione evita il verificarsi di fenomeni di autoaccensione.
- Per le classi da A2 a D sono previste classi aggiuntive, che prendono in considerazione la produzione di fumo - s1, s2 o s3 - e la quantità di gocce ardenti emesse - d0, d1 o d3 (ad esempio A2-s1, d0).
- Per la classe E è prevista solo la classe aggiuntiva d2.
- La classe F comprende i prodotti non documentati, i prodotti che non rispettano i criteri previsti per nessuna delle altre classi, o quelli per i quali il produttore non ha specificato le proprietà di reazione al fuoco. Anche per la classe F i requisiti non possono essere combinati con quelli previsti per l'appartenenza ad altre classi.
- Quando si indica l'euroclasse dei materiali utilizzati per l'isolamento dei tubi, è necessario specificare il sottoindice “L” (ad es., A2L – s1, d0).
b) Classificazione delle strutture: Resistenza al fuoco (compartimentazione degli incendi)
Mentre i prodotti vengono classificati in base alla loro reazione al fuoco, i tetti, le pareti, i pavimenti, i soffitti e gli impianti degli edifici, inclusi i condotti di ventilazione e le tubazioni, vengono classificati in base alla loro resistenza al fuoco. Il sistema di classificazione è stato elaborato sulla base di requisiti funzionali. Le proprietà di resistenza la fuoco vengono testate in un forno in scala reale utilizzando una curva di incendio standard per l'andamento della temperatura in funzione del tempo. Vengono testate e classificate le seguenti proprietà.
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (S.O. n. 87 alla G.U. n. 74 del 29 marzo 2007)
...
Allegato 1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
....
j) resistenza al fuoco: una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio.
Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi.
I = Isolamento. Tempo necessario perché si produca un aumento di temperatura sul lato freddo dell'elemento strutturale, solitamente pari a 140 ⁰C.
E = Integrità. Indica per quanto tempo l'elemento strutturale mantiene la sua integrità in presenza di fiamme o di gas ad alta temperatura durante un incendio standard.
R = Capacità di sopportare un carico. Indica per quanto tempo l'elemento strutturale in questione è in grado di sopportare il carico corrente durante una fase di normale sviluppo di un incendio.
M = Effetto meccanico. Indica la capacità dell'elemento strutturale di reagire all'impatto meccanico durante un incendio standard.
I risultati della prova sono espressi sotto forma di time stamp, che indicano per quanti minuti l'elemento strutturale resiste al fuoco prima che venga superata la soglia definita per ciascun criterio. Se il prodotto è conforme ai requisiti previsti per la classe REI 60, significa che l'elemento strutturale è in grado di resistere al fuoco per un'ora, per quanto riguarda la sua capacità di sopportare un carico, la sua integrità e il suo isolamento. La capacità di isolamento è determinata dalla temperatura sul lato opposto se la temperatura del fuoco non può superare i 140 gradi. In alcuni casi, è possibile includere nella classificazione dei criteri aggiuntivi. M indica la resistenza agli urti ed è solitamente richiesta per le paratie parafiamma.
c) Classificazione degli impianti degli edifici
La costruzione degli impianti elettrici ad alta tensione e a corrente alternata, ad esempio, ha un ruolo importante nella progettazione della sicurezza antincendio di un edificio. Per limitare la diffusione di un incendio a una singola cella, i condotti di ventilazione e le tubazioni devono essere conformi ai requisiti antincendio previsti. Gli elementi passanti all'interno delle pareti collegati a un'altra cella devono essere progettati in modo da impedire la propagazione delle fiamme.
Esistono anche norme armonizzate relative alle prove di resistenza la fuoco degli impianti degli edifici, come i condotti di ventilazione, le tubazioni e blindosbarre. Esistono numerose norme EN relative alle procedure di prova, ma nessuna norma di prodotto armonizzata per tutti gli impianti. Per informazioni sulle normative e sui requisiti locali consultare le pagine relative al proprio paese.
d) Classificazione degli edifici
All'avvio di un progetto edilizio, durante la fase di pianificazione, il progettista deve stabilire la classe tecnica operativa e costruttiva a cui l'edificio deve essere conforme. In molti casi non vi sono alternative, ma talvolta è possibile scegliere tra più classi.
Normativa specifica
DM 26 Giugno 1984
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
Decreto 14 gennaio 1985
Attribuzione ad alcuni materiale della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"
Circolare 27 MI (SA) del 21/09/1985
Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della reazione al fuoco. Estensione delle omologazioni
Circolare n. 17 MI (SA) del 16 Aprile 1987
Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per i materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili
Nota Ministeriale n. 15580/4190 Sott. 3 del 30/12/93
Omologazione di serie di mobili imbottiti.
Circolare n. 3 MI.SA. (95) 3 del 28/02/1995
D.M. 26.6.1984 - Omologazione nella reazione al fuoco di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi.
Nota prot. NS 2809/4190 sott. 3 del 05/07/1995
Omologazioni di serie di materassi, guanciali e supporti imbottiti per materassi sommier).
Nota Ministeriale Prot. NS 2580/4190 sott. 3 del 08/05/1996
Omologazione di serie di materassi e guanciali.
Nota Ministeriale Prot. n. NS 6859/4190 sott. 3 del 22/11/1996
Procedure per la richiesta di omologazione dei materiali ai sensi del D.M. 26 giugno 1984.
Decreto 3 settembre 2001
Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
Lettera Circolare Prot. n. 7590/4190 sott. 3 del 15 Novembre 2001
Attuazione del D.M. 3 Settembre 2001 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di Reazione al Fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi".
Circolare n. 13 del 16/10/2002
DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di divani-letto e poltrone-letto ai fini della reazione al fuoco.
Circolare n. 22 del 24 Novembre 2003
DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco.
Circolare n. 7 del 18 Giugno 2004
DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di mobili fissati, e non, agli elementi strutturali, realizzati con più materiali omogenei.
Decreto Ministeriale 5 agosto 1991
Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.
Circolare n. 18 del 03/08/98
Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 1991 - Procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'Interno per prodotti già omologati in un paese dell'Unione Europea.
DM 10 marzo 2005
Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
- Allegato A (sostituito dall’allegato 1 al Decreto 25 ottobre 2007)
- Allegato B (---)
- Allegato C (sostituito dall’allegato 2 al Decreto 25 ottobre 2007)
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
Circolare n. 10 del 21 aprile 2005
Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 2005 concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della "sicurezza in caso d'incendio". Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.
Decreto 25 ottobre 2007
Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio
Decreto 16 febbraio 2009
Modifiche ed integrazioni al decreto del 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione
Circolare n. 1 del 24 febbraio 2016
Omologazione di materiali ai sensi del decreto del Ministro dell ' interno 26 giugno 1984.
Decreto 14 ottobre 2022
Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022 - Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
Testo coordinato VVF 2022
- DM 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”.
- DM 10 marzo 2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio”.
- Circolare N. 9 - MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18/04/2005 “D.M. 15/03/2005 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo” - Chiarimenti e primi indirizzi applicativi”.
- Circolare N. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21/04/2005 “D.M. 10 marzo 2005 concernente “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della “sicurezza in caso d’incendio”. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi”.
Testo coordinato VVF 2022 (allegato)
DM 26 Giugno 1984
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi
DM 10 marzo 2005
Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio
DM 15 marzo 2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo
(*) Immagini di prove fonte Istituto Giordano
Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 13.11.2022 | Decreto 14 ottobre 2022 Testo coordinato VVF 2022 UNI EN 13501-1 UNI EN 13501-1: Reazione al fuoco dei PC |
Certifico Srl |
1.0 | 07.06.2022 | Testo coordinato VVF 2019 UNI CEI EN ISO 13943:2017 UNI EN 13501-1:2019 Altro |
Certifico Srl |
0.0 | 06.07.2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Decreto 14 ottobre 2022
UNI EN 13501-1: Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione
Regolamento Delegato (UE) 2016/364
UNI EN ISO 1716:2018 | Prove di reazione al fuoco dei prodotti
UNI EN 13501-1: Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione
Decreto 10 marzo 2005
Decreto Ministeriale 26 giugno 1984
Decreto 15 marzo 2005
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Reazione al fuoco dei materiali - Quadro normativo IT-EU Rev. 2.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2022 |
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Testo coordinato sulla Reazione al fuoco VVF 2022.pdf |
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Reazione al fuoco dei materiali - Quadro normativo IT-EU Rev. 1.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2022 |
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Testo coordinato sulla Reazione al fuoco VVF 2019.pdf |
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Reazione al fuoco dei materiali - Quadro normativo IT-EU Rev. 00 2018.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2018 |
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