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Relazione Legge 10/1991: correzione formale sul deposito

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Relazione Legge 10 1991 correzione formale sul deposito

Relazione Legge 10/1991: correzione formale sul deposito previsto (abrogazione Art. 28)

ID 11094 | 28.06.2020

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Attuazione EPBD III (Energy Performance of Building Directive III) (GU n.146 del 10-06-2020), è stato abrogato l'Art. 28 della Legge 10/1991

L’Art. 28 della Legge 10/1991 “Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni”, prevede il deposito della stessa in Comune, al comma 1.

L’abrogazione dell’Art. 28 è una correzione formale normativa, e non si intende l’abrogazione del deposito, in quanto il deposito della Relazione cosiddetta "Ex Legge 10" / "Relazione energetica", introdotta per la prima volta, appunto, dalla Legge 10/1991, è previsto ora solo dal D.Lgs. 192/1995, nulla cambia per il deposito ai sensi dello stesso.

Resta previsto, quindi, il deposito della Relazione di cui all'Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni ai sensi del D.Lgs. 192/1995.

Vedi a seguire.

Il D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48 è entrato in vigore il 25 Giugno 2020.

D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48

Art. 17 Abrogazioni
...

3. L’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato.
...

Abrogazione Art. 28 della Legge 10/1991
...

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 
...

Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai proggettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

3. (Comma abrogato dal D.lgs. 19 Agosto 2005, n. 192).

4. (Comma abrogato dal D.lgs. 19 Agosto 2005, n. 192).

Testo consolidato Legge 10/1991

Vedi testo Legge 10/1991 Consolidato


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