Energy manager: obbligo comunicazione entro il 30 Aprile
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Energy manager: obbligo comunicazione entro il 30 Aprile 2024
ID 5951 | Update news 18.04.2024 / Download Guida 2022
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Il termine ultimo per l'invio della comunicazione di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia "Energy manager", per i soggetti obbligati ai sensi dell'Art. 19 della legge 10/91 è il 30 Aprile. La mancanza della comunicazione esclude i soggetti dagli incentivi previsti.
La comunicazione va fatta mediante la piattaforma web FIRE https://nemo.fire-italia.org/site.
I soggetti che non raggiungano le soglie di legge previste per i consumi energetici annui possono comunque provvedere alla nomina dell’energy manager con le medesime modalità.
L’energy manager è una figura fondamentale per la transizione energetica, con il compito di supportare le organizzazioni pubbliche e private nella gestione dell’energia, nella contabilità energetica e nell’accesso agli incentivi. Nel 2022 sono stati nominati 2.269 energy manager, di cui 1.582 comunicati da soggetti obbligati e 687 da soggetti non obbligati. L’energia complessiva gestita dalle organizzazioni che hanno provveduto alla nomina è stata pari a 84 milioni di tep.
La FIRE svolge a supporto della ex Direzione Generale Competitività ed efficienza energetica del MASE l’attività di acquisizione, archiviazione, gestione e diffusione delle comunicazioni di nomina degli energy manager ai sensi della Convenzione del 14 luglio 2023 sottoscritta tra il MASE e la FIRE.
L'energy manager, è al tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, figura introdotta in Italia dalla legge 10/91 al fine di promuovere il controllo dei consumi e la diffusione di buone pratiche di efficientamento energetico presso i soggetti pubblici e privati caratterizzati da consumi importanti.
Il termine “energy manager”, è in generale più ampio.
Le soglie oltre le quali diventa obbligatoria la nomina, espresse in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), sono le seguenti:
- 10.000 tep per le imprese del settore industriale;
- 1.000 tep per i soggetti dei settori civile, trasporti e terziario.
(1.000 tep corrispondono a circa 1,2 milioni di m3 di gas naturale o a 5,3 milioni di kWhe in usi finali)
L'incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia consiste nella raccolta e nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente dell’energia nella propria struttura – ossia nell’essere un energy manager – e può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno.
Il responsabile nominato ai sensi dell’articolo 19 della legge 10/91 viene inserito nell’elenco curato e gestito dalla FIRE per incarico del Ministero dello sviluppo economico.
L'invio della nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, per i soggetti obbligati, è il 30 aprile.
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Art. 19.(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
Modulo conversione consumi in tep
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
La nomina deve essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma NEMO (Nomina Energy Manager On-line) disponibile all’indirizzo nemo.fire-italia.org
Per i soggetti che procedono volontariamente alla nomina non è prevista alcuna scadenza in caso di prima nomina.
Devono poi rispettare la scadenza del 30 aprile negli anni seguenti, come i soggetti obbligati, come sancito dal punto 5 della nota esplicativa della Circolare MiSE del 18 dicembre 2014.
Le linee guida per l’utilizzo della piattaforma sono disponibili in allegato: “Linee guida FIRE per la comunicazione della nomina dell’Energy manager“.
Elenco energy manager 2022
Gli energy manager delle aziende di grandi dimensioni sono anche tecnici responsabili nominati ai sensi della legge 10/91, e i relativi riferimenti sono disponibili nell’elenco pubblicato annualmente da FIRE.
I tecnici responsabili operanti in Italia sono circa 2.000, di cui circa 400 sono responsabili locali di aziende che si diramano con più sedi sul territorio nazionale e che presentano consumi superiori alle soglie indicate. Questi dati non tengono conto dei responsabili nominati da aziende non soggette all’obbligo, in quanto sotto soglia, pari a circa 500 (dati sono variabili di anno in anno).