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Efficienza energetica: note modifiche del D.Lgs. n. 73/2020

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Dlgs 73 2020   Note

Efficienza energetica: note modifiche del D.Lgs. n. 73/2020

ID 11194 | 16.07.2020

Pubblicato nella GU serie generale n. 175 del 14.07.2020 il D.Lgs del 14 Luglio 2020, n. 73 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. 

Di seguito si illustrano le principali modifiche operate dal D.Lgs del 14 Luglio 2020, n. 73 al D.lgs del 04 Luglio 2014 n. 102in vigore dal 29 Luglio 2020 e precisamente:

1. Nuove definizioni
2. Acquisti delle p.a.
3. Obbligo di risparmio energetico
4. Diagnosi energetica
5. Sanzioni
6. Relazione tecnica
7. Lettura da remoto dei contatori
8. Suddivisione delle spese
9. Interventi di riqualificazione energetica
10. Fondo nazionale per l’efficienza energetica
11. Requisiti minimi informazioni fatturazione e consumo

_______

1. NUOVE DEFINIZIONI

Esperto in Gestione dell’energia (EGE) - persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247

Auditor energetico - figura coincidente con quella dell’EGE per le attività previste dal presente decreto in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche;

Grande impresa - ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003

Testo D.lgs 102/2014 così come modificato dal D.lgs 73/2020 (in vigore dal 29/07/2020)

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le abrogazioni previste all’art. 18, comma 1, lettera a), si applicano le definizioni di cui:

a) all’art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni;
b) all’art. 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni;
c) all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;
d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d -bis ) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
a -bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralità di unità di consumo, ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, per venderli o metterli all’asta in mercati organizzati dell’energia;
b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova analoga unità;
b -bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;
c) esperto in Gestione dell’energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247;
c -bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell’EGE per le attività previste dal presente decreto in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche;

[…]

v) grande impresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;

2. ACQUISTI DELLE P.A.

Previsto il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili oggetto di acquisto o di nuova locazione da parte della P.A. è verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs n. 192 del 19/08/2005.

Testo così come modificato dal D.lgs 73/2020 (in vigore dal 29/07/2020)

Art. 6. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali

1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all’allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell’ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalità con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi.

1 -bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

2. L’obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l’acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” indicate nei “Criteri ambientali minimi” per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)”.

3. L’obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l’obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo.

4. È ammessa deroga dal rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia, fattibilità economica e idoneità tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara. In materia di immobili, è ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora l’acquisto sia finalizzato a:

a) intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione;

b) salvaguardare l’immobile in quanto ufficialmente protetto in virtù dell’appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

5. L’obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l’obiettivo primario delle attività delle forze armate. In ogni caso, l’obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

6. Nel caso in cui la fornitura preveda l’acquisto con-testuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell’efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione dell’efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l’intera fornitura.

7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, individuano, al proprio interno, uno o più soggetti responsabili dell’attuazione degli obblighi suddetti.

8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l’acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo.

9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.

3. OBBLIGO DI RISPARMIO ENERGETICO

Esteso l’obbligo di risparmio energetico - inizialmente stabilito fino al 31/12/2020 - al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2030.

Testo D.lgs 102/2014 così come modificato dal D.lgs 73/2020 (in vigore dal 29/07/2020)

Art. 7. Obiettivo obbligatorio di efficienza energetica

1. L’obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale è determinato ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi.

1 -bis. Nel calcolo dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 1, relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, si applicano le specifiche modalità previste dall’art. 7, paragrafo 4 , lettere a) e d) , della direttiva 2012/27/UE e successive modificazioni , contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d) , esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.

1 -ter. L’obiettivo di cui al comma 1 è conseguito tramite misure di promozione dell’efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, paragrafi da 7 a 12, nonché degli articoli 7 -bis e 7 -ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, al PNIEC è allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l’elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonché dall’allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicità previste dal suddetto regolamento, sono altresì trasmessi al Parlamento.

2. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1:

a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1 -ter possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata nell’ambito dell’osservatorio di cui al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l’obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;

b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1 -ter sono calcolati conformemente all’allegato V e all’art. 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;

c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle già previste, si tiene conto dell’esigenza di alleviare la povertà energetica secondo le disposizioni di cui all’art. 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni

4. DIAGNOSI ENERGETICA

Eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001. Di conseguenza, l’esenzione rimane solo per le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità alle disposizioni dell’allegato 2, D.lgs 102/2014.

Testo D.lgs 102/2014 così come modificato dal D.lgs 73/2020 (in vigore dal 29/07/2020)

Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell’energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2. Tale obbligo di periodicità non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all’allegato.

2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA che ne cura la conservazione.

1 -bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.

2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

2 -bis. L’accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

5. SANZIONI

Vengono introdotte sanzioni in caso di:

- inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 15.000;
- mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, mancata adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 10.000.

Testo D.lgs 102/2014 così come modificato dal D.lgs 73/2020 (in vigore dal 29/07/2020)

Art. 16. Sanzioni

[...]

13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all’art. 8, entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

13 -bis . Le imprese a forte consumo di energia di cui all’art. 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva l’attuazione dell’intervento stesso, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

6. RELAZIONE TECNICA

Con riferimento all'obbligo di cui alla lett. c) del comma 5 dell'art. 9, D.lgs 102/2014 di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, l’art. 9, D.lgs 73/2020 stabilisce che gli eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

7. LETTURA DA REMOTO DEI CONTATORI

Con il medesimo art. 9, D. Leg.vo 73/2020 viene aggiunto il comma 5-bis all’art. 9, D.lgs 102/2014 che prevede che i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25/10/2020 siano leggibili da remoto e che quelli già installati siano dotati di tale capacità entro il 01/01/2027.

8. SUDDIVISIONE DELLE SPESE

Con la sostituzione della lett. d) del comma 5 dell’art. 9, D.lgs 102/2014 si stabilisce che quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Tali disposizioni sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

Testo D.lgs 102/2014 così come modificato dal D.lgs 73/2020 (in vigore dal 29/07/2020)

Art. 9. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

[...]

c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b) , all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459 . Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

5 -bis. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto.

Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.

9. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

E’ previsto che nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.lgs 19/08/2005, n. 192, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.

Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al Titolo II del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.

...

10. FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

...

11. REQUISITI MINIMI INFORMAZIONI FATTURAZIONE E CONSUMO

Con l’art. 19 del D.lgs 73/2020 viene introdotto l’Allegato 9 che contiene i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

Testo D.lgs 102/2014 così come modificato dal D.lgs 73/2020 (in vigore dal 29/07/2020)

Allegato 9 - Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore.

Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all’anno.

2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

3. Informazioni minime in fattura.

Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;

b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in energia primaria, nonché una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;

c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell’utente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;

d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell’ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell’efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell’ambito del presente allegato;

e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;

f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all’interno delle fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l’importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).

... Segue in allegato

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