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Decreto 7 aprile 2025

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Decreto 7 aprile 2025

Decreto 7 aprile 2025 / CAM raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento stradale

ID 23850 | 19.04.2025 / DM in allegato

Decreto 7 aprile 2025
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)

(GU n.92 del 19.04.2025)

Entrata in vigore: 18.06.2025

___________

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l’affidamento: del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana; fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani; fornitura, leasing , locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettivamente, all’art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e all’art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresì le seguenti ulteriori definizioni:

a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria antecedentemente al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti conferiti dall’utenza, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti. L’area è attrezzata in maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo recupero o smaltimento;
b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. ecocar, ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi
sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la disponibilità di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta;
c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all’interno dei centri di raccolta;
d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti ai sensi dell’art. 214 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero in via
ordinaria;
e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate all’interno dei centri di raccolta.

Art. 3. Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022 di adozione dei «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[...] Segue in allegato

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