Decreto 30 giugno 2021 | Testo consolidato

Decreto 30 giugno 2021 / Testo consolidato Marzo 2023
ID 19110 | Ed. 1.0 2023 - 03.03.2023
Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 Testo consolidato 2023 con le modifiche apportate dal Decret...
OGGETTO: Impianto di produzione BIOGAS. - Applicabilità D.M. 24 novembre 1984. - Quesito.
Con riferimento al chiarimento richiesto in merito all’argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F. nella nota che si riscontra, ritenendo che le misure di sicurezza da adottare debbano scaturire da una valutazione dei rischi di incendio e/o esplosione ove siano esaminati i possibili malfunzionamenti dell’impianto nonché l’entità delle conseguente degli eventi incidentali presi a riferimento.
Parere dell’Ispettorato
Si trasmette l’unita richiesta di chiarimenti pervenuta dal Comando Provinciale di Mantova relativa alla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica presso la ditta XXXXXXXX.
Trattasi di un impianto con produzione di biogas da trattamento di bucce e fanghi biologici da produzione di patatine fritte della capacità di 100 mc/giorno.
L’impianto è descritto nella relazione tecnica ed elaborati grafici allegati.
L’oggetto del quesito riguarda uno dei due reattori anaerobici (il secondario) all’interno del quale possono formarsi circa 150 mc. di biogas alla pressione valutabile attorno ai 300 mm. di colonna d’acqua.
Il primo reattore può contenere circa 52 mc. di biogas alla pressione di 300 mm. di colonna d’acqua.
Non si tratta pertanto di gasometri con funzioni di depositi di accumulo, come definiti nella parte seconda sezione seconda punto 2.2 lettera c) del D.M. 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.).
È parere di questo Ispettorato che l’impianto debba essere esaminato, per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione da adottare, attraverso una analisi del rischio da condurre secondo i criteri di cui al D.M. 04 maggio 1998 (allegato I lettera A) e D.M. 10 marzo 1998.
Le norme tecniche di cui al D.M. 24 novembre 1984 possono rappresentare, nel caso, in specie, un utile riferimento e non disposizioni cogenti.
Quanto sopra in analogia al parere espresso da codesto Ispettorato con Chiarimento VVF n. P422/4107 sott. 14/3 del 07 maggio 1999.
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Fonte: VVF

ID 19110 | Ed. 1.0 2023 - 03.03.2023
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