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Testo coordinato DM 30 giugno 2021 | VVF Marzo 2023

ID 19208 | | Visite: 2584 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/19208

Testo coordinato DM 30 giugno 2021 VVF Marzo 2023

Testo coordinato DM 30 giugno 2021 | VVF Marzo 2023

ID 19208 | 14.03.2023 / In allegato aggiornato (precedende Ed. Luglio 2021)

Testo coordinato VVF del DM 30 giugno 2021 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto, con le modifiche apportate dal Decreto 16 febbraio 2023.

e della

Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000

Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
________

I gas combustibili che per lo più vengono utilizzati attualmente per il rifornimento degli automezzi sono il gpl ed il gas naturale.

Per quanto attiene il rifornimento stradale di gas naturale il decreto di riferimento è, adesso, il DM 24/05/02 che ha sostituito i seguenti decreti che si sono nel tempo succeduti: il DM 08/06/93 e la parte terza del DM 24/11/84. La sempre maggiore richiesta di gas naturale, soprattutto per autotrazione, e la difficoltà di alcuni siti di essere raggiunti da condotte, ha portato all’emanazione della Nota 18/05/2015, n. 5870 (sostitutiva della lettera circolare 21/03/2013, n. 3819) che riporta le misure antincendio per impianti di distribuzione di tipo l-gnl, l-gnc e l-gnc/gnl per autotrazione.

Il DL 31 maggio 2010 dà la possibilità di installare piccoli impianti di distribuzione di gas naturale (VRA), senza serbatoio di accumulo, senza necessità di autorizzazione in materia di prevenzione incendi per gli impianti aventi una portata di ricarica inferiore a 3 Nm3 /h; le misure antincendio sono riportate nel DM 30/04/2012.

Un altro combustibile gassoso previsto per l’autotrazione è l’idrogeno; per gli impianti di distribuzione che lo utilizzano è stato prima emanato il DM 31/08/2006, successivamente sostituito dal DM 23 ottobre 2018.

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, hanno reso necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso all’uso di tali infrastrutture, in particolare se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; per tali motivi è stata emanata la Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000 con allegate le “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.”

Valutata l’efficacia delle linee guida di cui alla Nota n. 5870 del 18/05/2015 è stato emanato il DM 30/06/2021 che, quindi, sostituisce detta Nota.

Si ritiene utile continuare a riportare la Nota 5870 del 18/05/2015 per eventuali verifiche su impianti esistenti.

...

Attività n 13 del DPR 01/08/2011 n. 151 

Criteri di assoggettabilità Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitoridistributori rimovibili di carburanti liquidi:

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi;
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

N

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

Categoria

A

B

C

13

 

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi.

 

 

 

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

 

 

 

 

 

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) 1

 

 

 

Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C

Solo liquidi combustibili,

Tutti gli altri

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

7

Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

18

Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio

Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività unifica sostanzialmente le precedenti, vengono però distinti due gruppi: distributori di soli carburanti liquidi - gruppo a) - e distributori di carburanti gassosi e di tipo misti - gruppo b) - . La nuova attività fa esplicitamente riferimento anche ai distributori fissi per la nautica e l’aeronautica. La nuova attività richiama esplicitamente anche i contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi.

(1) Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione ed alla sua assoggettabilità, il DL 31/05/2010, n° 78 al quale si rimanda in appendice. N.d.R.

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, hanno reso necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso all’uso di tali infrastrutture, in particolare se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; per tali motivi è stata emanata la Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000 con allegate le “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.” Valutata l’efficacia delle linee guida di cui alla Nota n. 5870 del 18/05/2015 è stato emanato il DM 30/06/2021 che, quindi, ha sostituito la detta Nota. Si ritiene utile continuare a riportare la Nota 5870 del 18/05/2015 per eventuali verifiche su impianti esistenti.
...

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