Slide background
Slide background
Slide background




Nota DCPREV prot. 19168 del 17 dicembre 2021

ID 15639 | | Visite: 839 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/15639

Nota DCPREV prot  19168 del 17 dicembre 2021

Nota DCPREV prot. 19168 del 17 dicembre 2021

OGGETTO: Nota RPT - Emergenza epidemiologica COVID-19. Aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Richiesta di chiarimento in merito alla validità dei quinquenni di riferimento.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, si rappresenta, preliminarmente, che l’art. 103, comma 2 del D.L. n.18/2020 e s.m.i. stabilisce che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza…(omissis)”.

In ambito formazione ex D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ciò comporta che i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 dicembre 2021).

Pertanto, il citato art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 non detta una proroga tout court della scadenza del quinquennio di riferimento per l’aggiornamento dei professionisti antincendi bensì garantisce a questi ultimi solamente un lasso di tempo maggiore per poter completare il proprio obbligo formativo.

Conseguentemente, per coloro che hanno completato regolarmente l’aggiornamento obbligatorio entro il 26/8/2021, il nuovo quinquennio è iniziato il 27 agosto 2021 e le ore di formazione svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio, come peraltro correttamente segnalato anche nella nota di codesta Rete delle professioni tecniche.

Analoga considerazione, tuttavia, deve essere estesa anche a coloro che completano l’aggiornamento in data successiva alla scadenza prevista del proprio quinquennio di riferimento. Infatti, il provvedimento normativo sopra richiamato mantiene valido l’atto abilitativo sino al completamento dell’obbligo di aggiornamento che, in ogni caso, dovrà essere antecedente il novantesimo giorno dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per costoro, pertanto, il nuovo quinquennio di riferimento inizia il giorno successivo al completamento del previsto obbligo formativo, anche al fine di evitare la doppia computazione delle ore di formazione effettuate.

Di seguito, al fine di rendere più chiaro quanto è stato appena detto, si riportano due esempi:

1) un professionista il cui quinquennio di riferimento è scaduto il 26 agosto 2021, completa invece l’obbligo formativo in data 30 dicembre 2021; per costui, quindi, il nuovo quinquennio inizia il 31 dicembre 2021 e le ore di aggiornamento svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio;
2) un professionista il cui quinquennio di riferimento è scaduto il 10 maggio 2021, ha completato invece l’obbligo formativo in data 1 luglio 2021; per costui, quindi, il nuovo quinquennio è iniziato il 2 luglio 2021 e le ore di aggiornamento svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio.

...

Fonte: Ministero dell'Interno

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Nota DCPREV prot. 19168 del 17 dicembre 2021.pdf
 
204 kB 0

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Più letti Prevenzione Incendi

Ott 15, 2022 104498

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto
DPR 151 2011 small
Mar 15, 2023 76887

Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

PDF | ebook Google Android | ebook Apple iOSElenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi DPR 151/2011 Testo consolidato ID 921 | Update 15.03.2023 Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982 Documento Tabella Attività e RTV (al link il Documento formato… Leggi tutto
Marcatura CE maniglioni antipanico
Ott 31, 2021 72691

Maniglioni antipanico: normativa

Maniglioni antipanico: marcatura CE Le porte antincendio, salvo casi particolari, devono "aprirsi a semplice spinta dall'interno nel verso dell'esodo", i dispositivi di apertura del tipo maniglioni o piastre ai apertura pur non esssendo obbligatori, sono altamente consigliati per soddisfare il… Leggi tutto
Decreto 5 agosto 2011
Feb 03, 2023 64330

Decreto 5 agosto 2011

Decreto 5 agosto 2011: Professionisti antincendio Iscrizione elenchi MI Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. G.U. n.198 del 26 agosto 2011 Testo… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

Feb 24, 2023 79

Decreto 6 luglio 1983

Decreto 6 luglio 1983 Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere (G.U. n. 201 del 23.07.1983) Leggi tutto
Feb 06, 2023 186

Lettera circolare 28 luglio 1990 n. 13148/4188

Lettera circolare 28 luglio 1990 n. 13148/4188 ID 18917 | 06.02.2023 Gruppi di cogenerazione costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice - Criteri per la concessione di deroghe. ... Collegati[box-note]Circolare n. 12 del 8 luglio… Leggi tutto
Feb 02, 2023 195

Circolare Min. Interno n. 24 del 30.9.1989 (Prot. N. 16627)

Circolare Min. Interno n. 24 del 30.9.1989 (Prot. N. 16627) Circolare n. 24 MI.SA (89) 19 Prot. n° 16627/4101 Oggetto: Validità della certificazione e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi. Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti… Leggi tutto