Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati
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Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati / INAIL 2025
ID 23992 | 19.05.2025 / In allegato
Nella presente pubblicazione viene affrontata la ristrutturazione di un ufficio aperto al pubblico, ubicato in un edificio sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, secondo la V.12, regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
Il patrimonio immobiliare di edifici tutelati nel nostro Paese è vastissimo.
Per questo, sin dai primi provvedimenti normativi in materia di prevenzione incendi, è stata prestata particolare attenzione all'individuazione di criteri progettuali compatibili con gli edifici tutelati, che si sono affinati nel corso degli anni fino a raggiungere l'attuale quadro normativo.
Le prime indicazioni di prevenzione incendi relative ai musei risalgono al 1942, con il Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564, che imponeva limiti all'esecuzione di impianti tecnici a protezione di edifici pregevoli per arte o storia, nonché di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.
Tra le disposizioni, rilevano le precisazioni relative ai possibili danni causati dagli impianti ad aria calda in presenza di affreschi e decorazioni (come screpolature nelle pareti e negli intonaci) e dall'umidità dell'aria, causa di alterazione di libri, stampe, dipinti, miniature, manoscritti, ecc..
Successivamente, la prevenzione incendi nelle attività presenti negli edifici tutelati è stata oggetto di due provvedimenti normativi specifici: il d.m. 20 maggio 1992, n. 569, "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre", e il d.p.r. 30 giugno 1995, n. 418, "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storicoartistico destinati a biblioteche ed archivi". Entrambi i regolamenti citati, tuttora vigenti, dettano una serie di prescrizioni non sempre attuabili, in quanto contrastano con i vincoli connessi alla tutela del bene stesso; da qui, la necessità di ricorrere frequentemente a deroghe. Rispetto a tutte le altre attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, l'attività 72 del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 ha una connotazione unica, collegando l'attività svolta alla protezione del bene tutelato.
Il panorama di tipologie edilizie, tecnologie costruttive, epoche di realizzazione, ecc., denota un'evidente eterogeneità che, in molti casi, non consente l'applicazione delle misure prescrittive previste dalle norme.
Dal punto di vista della vulnerabilità antincendio, la progettazione in edifici storici, spesso caratterizzati da incertezze nel comportamento strutturale, dalla mancanza di compartimentazioni e da elevati carichi di incendio, non permette di adeguarsi ai requisiti di resistenza e reazione al fuoco previsti nelle norme prescrittive, né è semplice realizzare sistemi impiantistici di controllo dell'incendio.
Altrettanto complesso risulta predisporre un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato, che deve rispondere a limiti dimensionali ben precisi, derogabili unicamente con la riduzione dell'affollamento.
L'utilizzo delle deroghe alle norme tecniche prescrittive permette di evitare l'integrale applicazione delle normative di sicurezza antincendio agli edifici tutelati, promuovendo l'individuazione e l'applicazione di misure di sicurezza equivalenti.
In questo modo, è possibile fornire ai progettisti lo strumento per individuare soluzioni progettuali, anche di tipo gestionale, compatibili con la tutela del bene culturale, agevolando in tal modo l'iter di autorizzazione delle Soprintendenze e, in definitiva, la fruizione del bene stesso.
In tali casi, è necessario individuare misure di sicurezza equivalenti, in applicazione dei citati decreti 569 e 418, che sostituiscano quelle che sarebbero state eccessivamente invasive e avrebbero alterato la fisionomia degli edifici tutelati, o ancora, non sarebbero compatibili con la conservazione dei beni presenti.
Tuttavia, il ricorso all'istituto della deroga comporta maggiori oneri e tempi più lunghi per l'istruttoria di valutazione del progetto da parte dei VV.F..
Nell’ambito del Codice, la RTV V.12, d.m. 14 ottobre 2021, “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” completa la
trattazione delle attività 72 abbinandosi al d.m. 10 luglio 2020 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (RTV V.10).
A differenza della RTV V.10, che può essere applicata in alternativa alle specifiche RT tradizionali di cui al d.m. 20 maggio 1992, n. 569, riferito agli edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre e al d.p.r. 30 giugno 1995, n. 418, riferito agli immobili di interesse storico-artistico destinati a contenere biblioteche e archivi, la RTV V.12 raffigura un’assoluta novità, trattando aspetti di tutela dell’edificio vincolato, avente valore storico o artistico, destinato alla erogazione e fruizione di beni o servizi non strettamente riconducibili alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale in essi contenuto, ma costituenti attività soggette ai sensi del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.
Conseguentemente, la V.12 non rappresenta un’alternativa ad alcuna RT tradizionale pre Codice, perseguendo uno degli obiettivi primari, tipici della progettazione prestazionale, richiamato al punto 1 del par. G.2.5.
In Italia, in considerazione del patrimonio edilizio esistente, risultano frequenti utilizzi di edifici tutelati per attività soggette quali uffici, scuole, alberghi, attività commerciali, strutture sanitarie, ecc..
L'approccio prestazionale della RTV V.12, contenuta nel citato d.m. 14 ottobre 2021, ha superato le rigidità delle disposizioni prescrittive, che, applicate alla progettazione antincendio negli edifici tutelati, determina quasi sempre il ricorso alle soluzioni in deroga.
Con le RTV V.10 e V.12, si passa dalle prescrizioni fondate esclusivamente sul criterio di garantire la massima prevenzione e protezione antincendio a una valutazione dell'attuabilità multi-criteriale della disposizione antincendio, basata su diversi aspetti che la caratterizzano, rendendola compatibile con le esigenze di conservazione, valorizzazione e fruizione degli edifici tutelati.
La strategia antincendio delle RTV V.10 e V.12 prevede, infatti, diverse soluzioni conformi, tra le quali il progettista può scegliere quella che meglio si adatta alle specificità dell'edificio da adeguare.
Senza dover ricorrere alle soluzioni in deroga, è inoltre possibile progettare soluzioni alternative calibrate sul tipo di edificio tutelato e sulle e sulle eventuali prescrizioni delle competenti Soprintendenze, connesse alle esigenze di tutela.
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INDICE
Introduzione
Obiettivi
Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale
Il Codice di prevenzione incendi
L’attività 72 dell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151
La prevenzione incendi e la salvaguardia del patrimonio artistico e storico
Il piano di limitazione dei danni
Attività 72 diversa da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
La Regola Tecnica Verticale V.12
Caso studio: ristrutturazione di un ufficio ubicato in un edificio tutelato
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Classificazione dell’attività
La metodologia generale
Scopo della progettazione
Obiettivi di sicurezza
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Valutazione del rischio residuo
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (par. S. 2.9)
Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Ubicazione
Comunicazioni tra attività
Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo
Sala conferenze al piano terra
Completamento della progettazione del sistema d’esodo in soluzione conforme
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5
Soluzioni alternative per la misura S.4
Analisi preliminare (par. M.1.3)
L’analisi quantitativa (par. M.1.4)
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
GSA nell’attività in esercizio
GSA in emergenza
Ricadute sulla GSA inerenti gli esiti della soluzione alternativa per S.4
Piano di limitazione dei danni (par. V.12.5.4.1)
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)
Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)
Impianti di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.10)
Sezione V - Regole tecniche verticali
Considerazioni a commento
Bibliografia
Fonti immagini
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Fonte: INAIL
Collegati
Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche
Decreto 10 luglio 2020
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