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Bozza Linee guida installazione infrastrutture ricarica dei veicoli elettrici

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Bozza Linee guida  ric  veicoli elettrici

Bozza Linee guida installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

VVF Ottobre 2018

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, installate sia in ambito pubblico che in ambito privato, rendono necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso a tali infrastrutture, a maggior ragione se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco.

Tale valutazione è attualmente limitata dal fatto che i veicoli elettrici hanno iniziato a diffondersi solo di recente e, pertanto, i dati statistici a disposizione sono ancora scarsamente significativi. Un apposito gruppo di lavoro, costituito da tecnici dei vigili del fuoco, rappresentanti di aziende elettriche installatrici di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, rappresentanti delle case automobilistiche costruttrici di veicoli elettrici e/o ibridi (CUNA), rappresentanti del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), ricercatori e studiosi (ENEA, Università) e professionisti antincendio, ha raccolto i dati disponibili a livello nazionale ed internazionale ed ha concluso che, allo stato attuale, non risulta che i veicoli elettrici presentino un livello di rischio di incendio e/o esplosione maggiore rispetto ai veicoli tradizionali; inoltre, le stazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici, allo stato attuale, risultano presentare rischi di natura prettamente elettrica.

Non si esclude che eventuali nuove ricerche, soprattutto a seguito dall’attività sperimentale condotta sul comportamento delle batterie a ioni di litio sottoposte ad abuso termico, abuso elettrico ed urto, possano rendere opportuno la revisione delle Linee guida.

Pertanto, esse possono costituire un utile riferimento progettuale ai fini antincendio per le infrastrutture per la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici installate nell’ambito di un’attività, nuova od esistente, soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Qualora l'installazione di un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici avvenga in una attività soggetta al controllo, essa comporta una modifica da considerarsi di tipo rilevante ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 151/2011, in termini di:

- rischio elettrico connesso al sistema di alimentazione per la ricarica;
- rischio di incendio e di esplosione connesso al sistema di accumulo elettrochimico del tipo ione – litio o polimeri litio o anche altro;
- rischio di elettrocuzione per gli operatori in fase di ricarica ovvero per i soccorritori nell’espletamento delle operazioni di soccorso;
- ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione incendi;
- rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno di un eventuale fabbricato.

Pertanto in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:

1. le infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nell’Allegato alle Linee guida, nonché le infrastrutture poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate secondo la regola dell’arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5 del successivo Allegato, potranno essere considerate modifiche ad attività esistenti che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi e quindi, per la regolarizzazione di tali attività, si potrà procedere ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del D.M. 7 agosto 2012;

2. le infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1, dovranno essere considerate modifiche ad attività esistenti che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi e quindi, per la regolarizzazione di tali attività, si dovrà procedere ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.M. 7 agosto 2012 e, per quelle installate nell’ambito di attività di categoria B e C soggette al controllo dei vigili del fuoco, sarà necessario attivare le procedure di cui all’art. 3 del DPR n. 151 del 1° agosto 2011.

...

CAMPO DI APPLICAZIONE

Costituiscono oggetto delle seguenti Linee guida le infrastrutture per la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici targati installate nell’ambito di attività, nuove o esistenti, soggette al controllo dei VVF, ai sensi del DPR 151 del 1° agosto 2011.

2. TERMINI E DEFINIZIONI
Le seguenti definizioni sono desunte, in generale, dalle vigenti norme e guide di settore, cui si farà riferimento ai fini delle presenti Linee guida.

2.1 Veicolo Elettrico
Veicolo la cui propulsione è fornita anche o solo da un motore elettrico che assorbe corrente da una batteria ricaricabile utilizzando l’energia fornita da una sorgente esterna al veicolo, quale la rete elettrica domestica o pubblica, costruito principalmente per l’impiego sulla pubblica via, su strade o autostrade
Nella definizione di veicolo elettrico sono compresi i veicoli elettrici leggeri ma comunque targati.

2.2 Punto di connessione
Il punto in cui un veicolo elettrico viene collegato all’impianto fisso.
Il punto di connessione è una presa fissa oppure un connettore mobile.

2.3. Ricarica conduttiva
Trasferimento di energia a un veicolo elettrico tramite la connessione elettrica a una rete di alimentazione pubblica o privata.

2.4 Connettore mobile
Dispositivo di accoppiamento del veicolo che è integrato a un cavo flessibile.

2.5 Connettore fisso del veicolo
Dispositivo di accoppiamento del veicolo che è incorporato o fissato al veicolo elettrico.

2.6 Presa fissa
Elemento installato nell’impianto fisso per la connessione all’impianto di un cavo flessibile dotato di spina.

...segue in allegato

Fonte: CNI

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