Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Modelli Relazione tecnica D.Lgs. 192/2005 (ex Legge 10)

ID 5964 | | Visite: 201505 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/5964

Modelli relazione dLgs 192 2005 ex legge 10

Relazione tecnica di progetto (Relazione tecnica ex Legge 10)

ID 5964 | Update 28.06.2020

Update 28.06.2020: correzione formale deposito della Relazione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Attuazione EPBD III (Energy Performance of Building Directive III) (GU n.146 del 10-06-2020), è stato abrogato l'Art. 28 della Legge 10/1991.

L’Art. 28 della Legge 10/1991 “Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni”, prevede il deposito della stessa, al comma 1, il deposito in Comune.

L’abrogazione dell’Art. 28 è una correzione formale normativa, e non si intende l’abrogazione del deposito, in quanto il deposito della Relazione cosiddetta "Ex Legge 10" / "Relazione energetica", introdotta per la prima volta, appunto, dalla Legge 10/1991, è previsto ora solo dal D.Lgs. 192/1995, nulla cambia per il deposito ai sensi dello stesso.

Resta previsto, quindi, il deposito della Relazione di cui all'Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni ai sensi del D.Lgs. 192/1995.

Vedi a seguire.

Modelli di relazione Tecnica Rev. 1.0 2020

- Aggiornati riferimenti normativi di cui al Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. (GU n.222 del 23-9-2005 - S.O. n. 158), così come modificato dal D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48[/box-note]

Disponibili i Modelli tipo (pdf e doc Abbonati) di relazione tecnica di Progetto dal D.M. 26 giugno 2015 secondo quanto previsto Art. 8 D.Lgs. 192/2005 ed Art. 28 Legge 10/1991.

La Relazione tecnica di Progetto relativa all'efficienza energetica degli edifici per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti ed interventi di riqualificazione energetica, è prevista dall'Art. 8 D.Lgs. 192/2005 (Relazione tecnica ex Art. 28 Legge 10/1991) e deve attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Relazione tecnica

Con il D.M. 26 giugno 2015 sono state stabilite le "Relazioni tipo", schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, predisposte in 3 Modelli, rispettivamente per:

1. Modello 1: Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero
Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello quando l’intervento ricade nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a) dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005.

2. Modello 2: Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici.
Un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori, in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.2 dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, ed insistono su elementi edilizi facenti parte dell'involucro edilizio che racchiude il volume condizionato e/o impianti aventi proprio consumo energetico.

3. Modello 3: Riqualificazione energetica degli impianti tecnici
Un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica degli impianti tecnici quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, insistono su impianti aventi proprio consumo energetico.

 Legge 10/1991 

Art. 28. (Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni) Articolo brogato dal D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai proggettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge. 

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192

5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. 

D.Lgs. 192/2005
.
..
Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni. 

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.

2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonche' l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e' accompagnata da tale documentazione asseverata.

3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.

4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformita' alla documentazione progettuale di cui al comma 1.

5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei richiedenti. 

La relazione tecnica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto, a titolo esemplificativo:

- edifici di nuova costruzione;
- demolizioni e ricostruzioni;
- ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3;
- ristrutturazioni importanti di primo livello;
- ristrutturazioni importanti di secondo livello;
- riqualificazioni energetiche;
- impianti termici di nuova installazione;
- ristrutturazione degli impianti termici esistenti;
- sostituzione di generatori di calore.

 D.M. 26 giugno 2015

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

GU n. 162 del 15 luglio 2015 S.O. n. 39
_______

Art. 1. Ambito di intervento e finalità

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo, il presente decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori:

- nuove costruzioni,
- ristrutturazioni importanti,
- interventi di riqualificazione energetica.

Art. 2.Relazioni tecniche di progetto

1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’art. 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.

Art. 3. Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, hanno efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.

2. Gli allegati al presente decreto, ove necessario, sono modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e sentito il parere della Conferenza Unificata.

Allegato I
Modello 1: Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero

Allegato II
Modello 2: Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici.

Allegato III 
Modello 3: Riqualificazione energetica degli impianti tecnici

 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Relazione tecnica - Modello 3 Riqualificazione Impianti tecnici Rev. 1.0 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2020
516 kB 58
Allegato riservato Relazione tecnica - Modello 2 Ristrutturazioni importanti Rev. 1.0 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2020
611 kB 31
Allegato riservato Relazione tecnica - Modello 1 Nuove costruzioni Rev. 1.0 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2020
569 kB 35
Allegato riservato Relazione tecnica - Modello 3 Riqualificazione Impianti tecnici Rev. 1.0 2020.docx
Certifico Srl - Rev. 1.0 2020
147 kB 39
Allegato riservato Relazione tecnica - Modello 2 Ristrutturazioni importanti Rev. 1.0 2020.docx
Certifico Srl - Rev. 1.0 2020
744 kB 39
Allegato riservato Relazione tecnica - Modello 1 Nuove costruzioni Rev. 1.0 2020.docx
Certifico Srl - Rev. 1.0 2020
213 kB 28
Allegato riservato Relazione tecnica - Modello 3 Riqualificazione Impianti tecnici.docx
Certifico Srl - Rev. 0.0 2018
148 kB 94
Allegato riservato Relazione tecnica - Modello 2 Ristrutturazioni importanti.docx
Certifico Srl - Rev. 0.0 2018
746 kB 83
Allegato riservato Relazione tecnica - Modello 1 Nuove costruzioni.docx
Certifico Srl - Rev. 0.0 2018
215 kB 90
Allegato riservato Relazione tecnica - Modello 3 Riqualificazione Impianti tecnici.pdf
D.M. 26 giugno 2015 | Allegato III
455 kB 116
Allegato riservato Relazione tecnica - Modello 2 Ristrutturazioni importanti.pdf
D.M. 26 giugno 2015 | Allegato II
548 kB 125
Allegato riservato Relazione tecnica - Modello 1 Nuove costruzioni.pdf
D.M. 26 giugno 2015 | Allegato I
506 kB 113

Tags: Impianti Impianti termici Abbonati Impianti

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Decreto direttoriale n  11 del 30 ottobre 2024
Nov 03, 2024 214

DD n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative

Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative ID 22860 | 03.11.2024 Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 che approva le regole operative del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese… Leggi tutto
Il ruolo dell idroelettrico nel processo di transizione energetica
Ott 30, 2024 183

L'idroelettrico nel processo di transizione energetica

Il ruolo dell’idroelettrico nel processo di transizione energetica / Ricerca sul Sistema Energetico - RSE SpA ID 22834 | 30.10.2024 / In allegato La monografia Il ruolo dell’idroelettrico nel processo di transizione energetica fa parte della collana RSEviewe ha l’obiettivo di fornire lo stato… Leggi tutto
Ott 21, 2024 232

Energivori: condizionalità green - Linee guida ISPRA

Energivori: condizionalità green - Linee guida ISPRA ID 22771 | 21.10.2024 / In allegato Linee guida per l’adempimento alla condizionalità green “investimento per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra” (articolo 6 del DM n.256 del 10 luglio 2024).________ Energivori: comunicazione… Leggi tutto
Lug 28, 2024 1345

Decreto MASE del 23 luglio 2024 n. 268

Decreto MASE del 23 luglio 2024 n. 268 / Decreto per imprese energivore ID 22335 | 28.07.2024 / In allegato Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024 n. 268 recante disciplina del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili… Leggi tutto
Lug 15, 2024 768

Direttiva (UE) 2024/1788

Direttiva (UE) 2024/1788 ID 22258 | 15.07.2024 Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva… Leggi tutto