Slide background
Slide background
Slide background




Circolare DCPREV 9962 del 24 luglio 2020

ID 11265 | | Visite: 5826 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/11265

Resistenza al fuoco   Chiarimenti soluzioni alternative S 2 Codice

Circolare DCPREV 9962 del 24 luglio 2020 | Chiarimenti soluzioni alternative di resistenza al fuoco S.2 Codice

Ministero dell'Interno, Dip. VV.F., circ. 24 luglio 2020, prot. n. 9962 - Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. - Capitolo S.2 - Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi

OGGETTO: Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. - Capitolo S.2 - Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

In riscontro a taluni quesiti pervenuti per la corretta implementazione di soluzioni progettuali alternative e per la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture con le metodologie previste al Capitolo S.2 dal decreto 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto 18 ottobre 2019, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti e indirizzi applicativi per i casi maggiormente significativi.

A. Utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali non protetti. In questo caso devono essere sempre considerate le sollecitazioni indirette che si generano per deformazioni o espansioni, imposte o impedite, durante l’esposizione alle curve naturali d’incendio, così come indicato al punto S.2.8.1, salvo i casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli; le sollecitazioni indirette vengono normalmente portate in conto nelle modellazioni termo-strutturali dell’intera struttura o di sottostrutture significative, mentre ciò non avviene nei modelli analitici su singoli elementi che, per tale motivo, non sono applicabili (vedasi punto S.2.8.1) con incendi naturali, ad eccezione dei casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli.

B. Utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali con protettivi (ad es. vernici intumescenti, intonaci protettivi, lastre, ecc.). Sono in corso diverse attività di ricerca, sia nell’industria e sia nel mondo accademico, finalizzate a verificare se e come si potrà procedere alle verifiche di elementi protetti esposti ad incendi naturali; ad oggi, oltre a tenere conto delle considerazioni riportate nel punto precedente, ciò non è possibile per i seguenti motivi:
- essendo i protettivi certificati sperimentalmente con curve nominali, i cui esiti sono sintetizzati nei relativi rapporti di valutazione, non è possibile certificare in alcun modo le proprietà , di aderenza e di comportamento di un protettivo a temperature ed a gradienti differenti da quelli di una curva nominale, che, contrariamente a quelle naturali, è strettamente crescente;
- inoltre, non è noto il comportamento (aderenza e variazione delle proprietà fisiche e chimiche con la temperatura) dei protettivi in fase di raffreddamento (fattore necessario ed ineludibile quando la verifica della resistenza al fuoco viene effettuata con esposizione alla curva naturale di incendio).

C. Durata degli incendi naturali. Spesso, in maniera errata, si confondono la durata di un incendio naturale con la classe di resistenza al fuoco; quest’ultima è riferita unicamente a curve nominali (vedasi la definizione di classe al punto G.1.12), mentre la durata degli incendi naturali non ha alcuna relazione con la classe e dipende, invece, dal livello di prestazione, come di seguito esplicitato:
- per il livello I sarà necessario procedere alle analisi termo-strutturali fino al collasso della struttura o, in assenza, fino alla durata da stabilire in funzione di quanto contenuto al punto M.2.5;
- per il livello II vale quanto contenuto al punto precedente, fatto salvo che sarà necessario dimostrare che la struttura non collassi fino ad un tempo pari a: max(RSET+ 100%RSET, 15 minuti}, ai sensi del punto S.2.4.7;
- per il livello III è sempre necessario effettuare analisi termo-strutturali per una durata da stabilire in funzione di quanto contenuto nel punto M.2.5, al fine di verificare il mantenimento della capacità portante in caso d’incendio per l’intera sua durata;
- per i livelli IV e V vale quanto riportato al punto precedente, fermo restando che le analisi termo-strutturali saranno finalizzate a verificare non solo il mantenimento della capacità portante in caso d’incendio per l’intera sua durata, ma anche il non superamento dei limiti stabiliti (in funzione del livello di prestazione) su deformazioni e spostamenti.

D. Omissione di verifiche sugli elementi strutturali. Spesso si omettono le verifiche di capacità portante sulle strutture e sugli elementi che le compongono, a seguito di sola analisi sulle temperature raggiunte nei compartimenti ritenute, senza alcuna giustificazione, non in grado di compromettere le strutture interessate dal cimento termico considerato; si rappresenta che, ad oggi, le attuali normative nazionali di settore non prevedono valori limite di temperature dei gas caldi o delle fiamme d’incendio o delle temperature e gradienti negli elementi strutturali al di sotto dei quali è possibile omettere le verifiche strutturali in termini di resistenza (fino al livello di prestazione III) e di deformabilità (livelli di prestazione IV e V); pertanto, in linea generale, è sempre necessario procedere alle verifiche termo-strutturali, utilizzando come dati di ingresso termico i risultati di output (in termini di temperature o flussi termici o altre grandezze rappresentative) delle analisi quantitative degli scenari d’incendio di progetto e come combinazione dei carichi quella prevista per le azioni eccezionali di cui alle vigenti NTC.

E. Utilizzo di sistemi o impianti a disponibilità superiore. È noto che il D.M. 18/10/2019 ha introdotto, al punto M. 1.8, il seguente periodo: “Qualora i sistemi di protezione attiva siano considerati ai fini della riduzione della potenza termica rilasciata dall’incendio RHR(t) (capitolo M.2) o comunque contribuiscano a mitigare gli effetti dell’incendio, devono essere installati sistemi a disponibilità superiore."-, ciò rappresenta, di sicuro, un’importante possibilità progettuale, ma non esime il professionista antincendio da una valutazione del rischio specifica, sempre di tipo quantitativo, mediante un’analisi di sicurezza funzionale, che stabilisca in maniera tecnicamente e professionalmente valida la caratteristica di disponibilità superiore del sistema o impianto (tenendo conto sia della parte impiantistica che di quella manutentiva e della gestione degli stati degradati), nonché da una valutazione del rischio complessiva, ai fini della corretta individuazione degli scenari d’incendio di progetto per la resistenza al fuoco; solo a valle di tali prime valutazioni, di una successiva analisi in termini previsionali o di conseguenze, nonché di riferimenti sperimentali consolidati in cui sono state misurate le effettive riduzioni di potenza termica dovute al sistema o impianto, sarà possibile stabilire se uno scenario in cui è considerato il contributo di tali sistemi o impianti possa essere ritenuto adeguato.

F. Collasso implosivo sulle strutture in condizioni d’incendio. In alcuni casi sono state tratte conclusioni semplicistiche ed affrettate in merito al collasso implosivo con riferimento ad analisi su singoli elementi basate sulla sola resistenza, anche di singole membrature, senza individuare l’effettivo meccanismo di collasso in condizioni d’incendio in termini cinematici; ciò può portare a soluzioni non corrette dal punto di vista tecnico. Pertanto, le relative valutazioni in tale complesso ambito devono essere fondate su una corretta, seppur molto complessa, analisi termo-strutturale, nella quale il cimento termico sia stato correttamente valutato in termini di scenari d’incendio di progetto, tenendo conto delle fondamentali preliminari e conseguenti misure gestionali, e valutando, altresì, anche lo stato di sollecitazione e di deformazione al variare di gradienti termici negli elementi in funzione del tempo, in modo da definire il cinematismo di collasso e dimostrare che, nelle condizioni di incendio considerate, esso sia implosivo o meno.

G. Omissione di verifiche ad incendi localizzati. Molto spesso, finanche nelle soluzioni conformi (punto S.2.9), non vengono correttamente considerate le distribuzioni di materiale combustibile localizzate in un compartimento, che normalmente determinano prestazioni superiori rispetto a quelle valutate sul quantitativo considerato, se inteso come distribuito sull’intera superficie lorda del compartimento; pertanto, nell’individuazione degli scenari d’incendio di progetto (così come nella progettazione con soluzioni conformi) è assolutamente necessario tenere conto di tali distribuzioni localizzate di materiale combustibile, che sono tra l’altro molto ricorrenti, al fine di addivenire ad una corretta progettazione strutturale antincendio.

L’attuazione degli indirizzi indicati nella presente nota consente la corretta implementazione delle soluzioni progettuali alternative per la resistenza al fuoco delle strutture (capitolo S.2).

...

Fonte: VVF

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Circolare DCPREV 9962 del 24 luglio 2020.pdf
 
1665 kB 33

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Più letti Prevenzione Incendi

Ott 15, 2022 150113

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto
DPR 151 2011 small
Set 01, 2023 110736

Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

PDF | ebook Google Android | ebook Apple iOSElenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi DPR 151/2011 Testo consolidato ID 921 | Update 01.09.2023 Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982 Documento Tabella Attività e RTV (al link il Documento formato… Leggi tutto
Marcatura CE maniglioni antipanico
Mag 05, 2023 90764

Maniglioni antipanico: normativa

Maniglioni antipanico: marcatura CE Le porte antincendio, salvo casi particolari, devono "aprirsi a semplice spinta dall'interno nel verso dell'esodo", i dispositivi di apertura del tipo maniglioni o piastre ai apertura pur non esssendo obbligatori, sono altamente consigliati per soddisfare il… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

Procedure to certify CFPA E Fire Safety Specialists in Building Design
Mar 13, 2024 76

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design ID 21503 | 13.03.2024 / CFPA-E Guideline No 40:2023 F 1 Introduction The field of fire protection in building design has developed t throughout the world, including Europe. Due to its basis in science, the areas in which fire… Leggi tutto
RISC 501 2023   Fire Safety Assessment Test for External Cladding Systems
Feb 26, 2024 236

RISC 501:2023 - Fire Safety Assessment Test for External Cladding Systems

RISC 501:2023 - Fire Safety Assessment Test for External Cladding Systems / FPA ID 21426 | 26.02.2024 Dal 1990 è in aumento il verificarsi di incendi nei sistemi di rivestimento di grandi dimensioni particolare preoccupazione in quanto il sistema di rivestimento di un edificio ha il potenziale di… Leggi tutto
Circolare D C PREV  prot  n  5555 del 18 aprile 2012
Feb 19, 2024 336

Circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012

Circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012 / DPR 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi ID 21386 | 19.02.2024 / In allegato Circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012 - DPR 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi. Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in… Leggi tutto
Dic 12, 2023 809

Nota VVF prot. 6 dicembre 2023 n. 18291

Nota VVF prot. 6 dicembre 2023 n. 18291 ID 20952 | 12.12.2023 / In allegato Nota VVF prot. 6 dicembre 2023 n. 18291 - Allegato IV del decreto 2 settembre 2021 - Refuso A seguito di segnalazioni pervenute a questa Direzione relative all’oggetto, si segnala che il richiamo normativo inserito al punto… Leggi tutto