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Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.
(GU n.85 del 09.04.2021)
Entrata in vigore: 09/05/2021
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Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare a:
a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002.
Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.11 – Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all’art. 1.
2. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, le parole «67; da 69 a 71» sono sostituite dalle seguenti: «da 67 a 71».
3. All’art. 2 -bis , comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, tra le lettere b) e c) è inserita la lettera «b -bis ) 68».
4. All’art. 5, comma 1 -bis , del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera v) , è aggiunta la seguente lettera: « z) decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private».
Art. 4. Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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