Emissioni industriali: Quadro normativo

Emissioni industriali: Quadro normativo / Update Rev. 1.0 del 30.05.2024
ID 11558 | Update 30.05.2024 - Documento completo allegato
Prevenzione e controllo delle emissioni industriali
Le attività indust...
ID 20689 | 31.10.2023
Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio
GU L 2023/2413 del 31.10.2023
Entrata in vigore: 20.11.2023
Recepimento IT entro il 21.05.2025
Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5
Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
(GU n.15 del 20.01.2026)
Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2026
...
Rettifiche:
- Rettifica direttiva (UE) 2023/2413 - 07.02.2024
________
Articolo 1 Modifiche della direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 2 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 3 Modifiche della direttiva 98/70/CE
...
Articolo 4 Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri assicurano che i dati raccolti e comunicati all’autorità designata dallo Stato membro per l’anno 2023 o parte di esso a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, terzo comma, e dell’articolo 7 bis, paragrafo 7, della direttiva 98/70/CE, che sono soppressi dall’articolo 3, punto 4), della presente direttiva, siano presentati alla Commissione.
2. La Commissione include i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in tutte le relazioni che è tenuta a presentare a norma della direttiva 98/70/CE.
Articolo 5 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 21 maggio 2025.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 6), relativamente all’articolo 15 sexies della direttiva (UE) 2018/2001, e all’articolo 1, punto 7) relativamente agli articoli 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies e 16 septies, entro il 1° luglio 2024.
Essi informano immediatamente la Commissione in merito a tali misure.
Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6 Abrogazione
La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Articolo 7 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
Collegati

ID 11558 | Update 30.05.2024 - Documento completo allegato
Prevenzione e controllo delle emissioni industriali
Le attività indust...

Environmental noise guidelines for the European Region
World Health Organization 2018
Le nuove linee guida europee sul rumore stabiliscono chiaramente che tal...

Indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 28 - Attuazi...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024