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Macchine elettriche fisse esistenti: adeguamento PI entro il 7 ottobre 2021 e 2023

ID 12725 | | Visite: 14234 | News Prevenzioni IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/12725

Macchine elettriche fisse esistenti adeguamento antincendio

Macchine elettriche fisse esistenti: adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio entro il 7 ottobre 2021 e 7 ottobre 2023

ID 12725 | 01.02.2021 / Scheda completa in allegato

Con l'attività 48 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 vengono introdotte come nuove attività (in categoria B) le macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc.

RTV di riferimento: Decreto 15 settembre 2014.
Obbligo Codice DM 3 Agosto 2015: NO

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151

Attività n.

Descrizione

Cat. A

Cat. B

Cat. C

48

Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3

 

Macchine elettriche

Centrali termoelettriche

Le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc, esistenti alla data del 4 Settembre 2014 (data di entrata in vigore del Decreto 15 luglio 2014 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc), devono adeguarsi ai requisiti previsti dal suddetto decreto di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), entro il 7 ottobre 2021.

Inoltre devono essere adeguate agli altri requisiti previsti dal suddetto decreto di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) entro il 7 ottobre 2023.

Decreto 15 settembre 2014 
...

Art. 6. Disposizioni complementari e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le installazioni di macchine elettriche fisse esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in GU - 4 Settembre 2014 - ndr) di cui all’art. 4, commi 2 e 4, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio ivi previsti, entro i seguenti termini:

a) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151(1) e successive modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto:
Titolo I, Capo II, punti 7, 8, 9;
Titolo I, Capo II punto 10, limitatamente alla installazioni di tipo BE e CE e punto 11;
Titolo III, punto 3;
Titolo III, Capo I, punto 1;
Titolo III, Capo V, punto 2;

b) entro quattro anni dal termine previsto alla precedente lettera a), (7 ottobre 2021) per i seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto:
Titolo III, Capo I, punto 2;
Titolo III, Capo II, punto 1, punto 3, limitatamente al primo capoverso, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;
Titolo III, Capo III, punto 2, punto 3, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 4;
Titolo III, Capo IV, punto 2, punto 3, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;

c) entro sei anni dal termine previsto alla precedente lettera a) (7 ottobre 2023) per i restanti punti dei Titoli I e III della regola tecnica allegata al presente decreto;
...

(1) L'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 è stato prorogato più volte, termine ultimo 7 ottobre 2017 (Vedi articolo proroghe nuove attività DPR 151/2011)

...
segue in allegato

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