Nota DCPST del 19.04.2024: Strutture sanitarie / facciate edifici nel piano dei Controlli PI Anno 2024
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Nota DCPST del 19.04.2024: Strutture sanitarie / facciate edifici nel piano dei Controlli di prevenzione incendi Anno 2024
ID 21728 | 21.04.2024 / In allegato
OGGETTO: Anno 2024 - Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.
Per il corrente anno, il piano dei controlli PI (previsto in totale nazionale di 9000) include le seguenti specifiche attività settoriali:
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.
- Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici.
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L’attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006, proseguirà anche per l’anno 2024. In coerenza con le iniziative avviate negli anni precedenti saranno oggetto di controllo le attività, ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011, che qualifichino maggiormente il territorio della regione interessata, fermo restando le indicazioni già fornite con la Lettera Circolare prot. n. 5443 del 28/05/2009 sui criteri da adottare per la loro selezione.
In particolare, per il corrente anno, il piano dei controlli dovrà includere le seguenti specifiche attività settoriali:
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.
Per le predette strutture sanitarie, si ritiene opportuno, tenuto conto del piano pluriennale di progressivo adeguamento per le attività esistenti previsto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e s.m.i. (c.d. legge Balduzzi) e disciplinato dal D.M. 19 marzo 2015, che i controlli siano prioritariamente focalizzati sugli aspetti di accessibilità dei mezzi soccorso e di gestione della sicurezza antincendio (GSA) definiti nelle pertinenti regole tecniche o, comunque, rinvenibili nel D.M. 2 settembre 2021.
A titolo indicativo e non esaustivo, per quanto attiene la GSA, si dovranno verificare:
a) Predisposizione del piano di emergenza completo dei contenuti minimi (rif. allegato II, punto 2.1, comma 1);
b) Indicazione nel piano di emergenza del numero di addetti al servizio antincendio necessario e adeguato per l’attuazione delle azioni previste nello stesso piano di emergenza, tenuto conto delle turnazioni o assenze prevedibili (rif. allegato II, punto 2.1, comma 2);
c) Effettiva presenza, al momento della visita di controllo, del numero di addetti antincendio di cui al precedente punto;
d) Verifica degli attestati di formazione, di idoneità tecnica (ove previsti) degli addetti antincendio designati;
e) Indicazione nel piano di emergenza delle azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia degli occupanti;
f) Indicazione nel piano di emergenza delle procedure per l’esodo degli occupanti;
Inoltre, considerati gli eventi accaduti nel territorio nazionale, il piano dei controlli, analogamente allo scorso anno, dovrà prevedere anche il controllo dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici le cui caratteristiche siano state riportate nei progetti di prevenzione incendi e/o nelle certificazioni agli atti di ciascun Comando e gli impianti di trattamento, smaltimento e/o compostaggio rifiuti e relativi depositi, ricompresi in qualsiasi delle attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011.
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segue in allegato
Art. 14 Competenza e attività
1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.
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Legge 27 dicembre 1941 n. 1570
Art. 22
Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco.
Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso.
Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'articolo 28, lettera d), nonché quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea.
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7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano (9) le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 19 Vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.
3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.
Collegati
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009
Decreto 2 settembre 2021
Indicazioni applicative DM 02 Settembre 2021
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