Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024
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Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 / Semplificazioni SCIA spettacoli dal vivo
ID 21859 | 15.05.2024 / In allegato
Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.
La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA. Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.
In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:
- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
Il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il regime di semplificazione che regolamenta specifiche tipologie di pubblici intrattenimenti, quali il teatro, la musica, la danza, i musical e le proiezioni cinematografiche, caratterizzate da un massimo di 2.000 partecipanti e da una circoscritta durata dell’evento, precisamente dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente.
La circolare della Pubblica Sicurezza chiarisce che la disposizione non si applica alle discoteche ed ai locali da ballo. Inoltre il regime di semplificazione è riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell’arco di tempo indicato dalla norma (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente), mentre sono da escludersi dal campo di applicazione della norma gli eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
In questi casi il Sindaco rilascia la licenza di esercizio dopo aver acquisito il parere della Commissione di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.
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Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all'art.38- bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e successive modificazioni - Indicazioni
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Estratto
1. L'art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.
Come è noto, nel corso degli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia SARS COVID-19, sono stati posti in essere specifici interventi volti a favorire la ripresa economica in diversi settori di attività, tra cui anche quello culturale, considerevolmente provato dalle misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria.
In particolare, è stato varato l'art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, il quale, originariamente, prevedeva, in via sperimentale, fino al 31.12.2021, che - fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del Regolamento di esecuzione al TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) - per gli spettacoli dal vivo che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 23.00, destinati ad un massimo di 1000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito, con esclusione dei casi previsti, dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui ali'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato al Suap o ufficio analogo competente per territorio.
La norma è stata oggetto di diversi interventi di modifica, volti a prorogare la sperimentazione del regime semplificato nonché ad ampliare le tipologie di eventi in cui tale disciplina è ammessa, la loro durata ed il numero dei partecipanti.
Da ultimo, con l'art. 7, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, il regime semplificato della SCIA è stato prorogato al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2000 partecipanti.
La ratio della disposizione è volta, come detto, a favorire la ripresa del settore, senza pregiudizio alle esigenze di sicurezza e incolumità, tenuto conto del relativo ambito di applicazione, che è limitato a specifiche e circoscritte fattispecie di pubblici intrattenimenti (che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche), caratterizzate sia da un numero individuato di partecipanti (massimo 2000 partecipanti), sia da una circoscritta durata temporale dell'evento (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente)
E' stata, invece, segnalata un'applicazione distorta e strumentale del citato art.38-bis del D.L. n. 76/2020.
In sostanza, taluni operatori economici del settore interpreterebbero il termine "danza" in maniera impropria, facendovi rientrare anche l'attività della discoteca e del locale da ballo, laddove, al contrario, il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo.
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E' evidente che la semplificazione del regime giuridico, introdotta dal citato art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, se applicata al comparto delle discoteche e delle sale da ballo, è potenzialmente in grado di pregiudicare gli interessi primari della sicurezza e dell'incolumità pubbliche, in quanto verrebbe inevitabilmente meno il complesso sistema di presidio dettato per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici dal combinato disposto degli artt. 68,69 e 80 del TULPS.
Oltre al segnalato profilo critico, concernente la "sicurezza" dell'evento, sicuramente preminente, si pone anche un tema di distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, a scapito degli operatori "virtuosi" che agiscono nel rispetto delle regole.
Diventa, allora, utile riepilogare gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art.38-bis del D.L. n. 76/2020, solo in presenza dei quali è possibile sostituire la licenza con la segnalazione certificata di inizio attività di cui ali'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
I. tipologia dell'evento: specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, ove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità.
1. dimensioni dell'evento: massimo 2000 partecipanti;
2. durata dell'evento: orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.
Quest'ultimo elemento, di fondamentale importanza, deve correttamente intendersi come riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell'arco di tempo indicato dalla norma (8.00 - 1.00 del giorno seguente); diversamente sono da escludersi dal campo di applicazione della norma eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
Così come la presentazione di una SCIA allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP), ogni qual volta scadono le ore 1.00 del giorno seguente, con l'intento di segnalare ogni volta un nuovo evento (trattasi, invece, dello stesso evento), rappresenta un mero espediente, volto ad eludere l'applicazione del regime giuridico ordinario e, con esso, le verifiche e i controlli di natura tecnica affidati ali'organo di vigilanza.
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Art. 38-bis (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri ((che attesta)) la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
segue in allegato
Collegati
D.M. 19 Agosto 1996
Decreto-Legge 30 dicembre 2023 n. 215
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198
Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76
Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635
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