Decreto 6 aprile 2020
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Decreto 6 aprile 2020
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
(GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020)
Entrata in vigore: 29.04.2020
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Art. 1 Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2 Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.
Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.9 - Asili nido», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all'art. 1.
2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».
3. All'art. 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».
4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera r), è aggiunta la seguente lettera: «s) decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido"».
Art. 4 Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. È approvato l'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Art. 5 Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Allegato 1 (articolo 1) REGOLE TECNICHE VERTICALI
Capitolo V. 9 Asili nido
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Allegato 2 (articolo 4)
Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.4.2, è sostituita come segue:
“ b) in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h ≤12m;
HB: 12m < h ≤ 24m;
HC: 24m< h ≤ 32 m;
HD: 32 m < h ≤ 54m;
HE: h >54 m.”
2. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.7.2, è sostituita come segue:
“ b) in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h ≤ 12m;
HB: 12 m < h ≤ 24m;
HC: 24m < h ≤ 32 m;
HD: 32 m < h ≤ 54m;
HE: h >54 m.”
3. Al comma 2 del paragrafo V.7.2, la classificazione delle aree TA è modificata come segue:
“TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;”
4. La nota [1] della Tabella V.5-2:Compartimentazione del paragrafo V.5.4.3, è modificata come segue:
“[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti Sa, se ubicate a quota ≥ -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota < -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.”
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Collegati:
Codice Prevenzione Incendi: Status
Decreto 16 luglio 2014
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