Esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico: indicazioni agli operatori per la trasmissione dei dati
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Esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico: indicazioni agli operatori per la trasmissione dei dati
ID 22879 | 06.11.2024 / In allegato
Sull’infrastruttura tecnologica del Ministero della salute per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sarà operativo dall'11 novembre 2024 il modulo dedicato alla raccolta degli indicatori dosimetrici delle radiazioni ionizzanti a scopo medico.
Entro sei mesi a partire dall'11 novembre 2024, gli esercenti pubblici, privati accreditati e privati non accreditati dovranno inserire i dati secondo le modalità previste per il primo invio nel decreto del Ministro della salute del 3 novembre 2023 “Determinazione ai sensi dell’articolo 168, commi 3 e 4 del D. Lgs. 31 luglio 2020, n.101, dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza per la valutazione dell’entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente” (articolo 7, comma 2, lettera a). Dal 31 ottobre 2024, è possibile richiedere le credenziali di accesso al sistema, secondo le modalità indicate nel documento allegato.
Il decreto ministeriale dà attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 31 luglio 2020, n.101 e s.m.i. e dalla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti al fine di proteggere tutta la popolazione, inclusi lavoratori, lavoratrici e pazienti sottoposti ad indagini diagnostiche e trattamenti terapeutici che fanno impiego di radiazioni ionizzanti.
Alle Regioni e alle Province autonome spetta il compito di raccogliere ed elaborare i dati ricevuti dagli esercenti per valutare l’entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico a livello regionale e delle singole province.
Il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità, anche attraverso dei programmi di ricerca finanziati dal Ministero, saranno dedicati a una valutazione complessiva dei dati raccolti a scopo epidemiologico e a una valutazione periodica del quadro nazionale di radioprotezione del paziente al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza e qualità.
Il servizio di registrazione on line del Ministero della Salute è in corso di riattivazione.
Al momento, per richiedere la registrazione è necessario rivolgersi al servizio di assistenza tecnica - disponibile 7 giorni su 7 h24 - ai seguenti contatti:
Telefono: 800.178.178
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per la registrazione è necessario fornire le seguenti informazioni:
Nome e cognome
Codice Fiscale
Partita Iva della Ditta (solo nel caso l’Unità Organizzativa di appartenenza sia Ditta)
Data di nascita
Luogo, provincia e stato di nascita
Indirizzo email (non PEC - tale indirizzo non può essere personale ma deve appartenere al dominio di posta elettronica dell’Ente/Amministrazione/Ditta di appartenenza)
Telefono
Unità Organizzativa di appartenenza (indicare se Ente/Amministrazione e unità organizzativa di appartenenza oppure se Ditta privata)
Applicazione Nsis da utilizzare (es. NSIS SIAD, Tracciabilità del farmaco, AVN, Distribuzione diretta del farmaco, Sintesi, Usmaf, Siaf, etc.)
Ambito territoriale di utilizzo (regionale, nazionale, internazionale)
Copia di un documento d'identità in corso di validità: da inviare in allegato alla email di richiesta di registrazione al NSIS
Consenso al trattamento dei dati personali per la finalità di registrazione in NSIS
Nel caso l’Unità Organizzativa di appartenenza sia una Regione/Provincia autonoma la richiesta di registrazione al NSIS deve essere completata con una richiesta autorizzativa da parte della Regione/Provincia autonoma trasmessa via PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Art. 168 Valutazione delle dosi alla popolazione e audit clinici (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 66; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 12).
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza quadriennale, gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza i dati definiti con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con il concorso dell'Istituto Superiore di Sanità e delle società scientifiche entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione di detto decreto, relativamente alle attività di radiodiagnostica e di medicina nucleare, si applicano le indicazioni di cui all'allegato XXIX.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare le entità e variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell'attività sanitaria in loro possesso. Le valutazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti successivi, secondo lo schema indicato nel decreto del Ministero della salute di cui al comma 3.
Fonte: Ministero della Salute
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