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Decreto 10 marzo 2020

ID 10411 | | Visite: 9555 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/10411

Decreto 10 marzo 2020

Decreto 10 marzo 2020

Ministero dell'Interno

Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.

(GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020)

Entrata in vigore: 18.06.2020

...

Art. 1. Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.

Art. 2. Disposizioni tecniche

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’art. 1, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 « Refrigerants - designations and safety classification » o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte.

2. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’art. 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. La documentazione prevista al punto 3.2 dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità viene prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione.

3. Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

Art. 3. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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Tags: Prevenzione Incendi

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