Slide background
Slide background
Slide background




Decreto 10 marzo 2020

ID 10411 | | Visite: 9685 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/10411

Decreto 10 marzo 2020

Decreto 10 marzo 2020

Ministero dell'Interno

Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.

(GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020)

Entrata in vigore: 18.06.2020

...

Art. 1. Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.

Art. 2. Disposizioni tecniche

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’art. 1, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 « Refrigerants - designations and safety classification » o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte.

2. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’art. 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. La documentazione prevista al punto 3.2 dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità viene prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione.

3. Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

Art. 3. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decteto 10 marzo 2020 VVF 07.2020.pdf)Decteto 10 marzo 2020
VVF 07.2020
IT293 kB1560
Scarica questo file (Decreto 10 marzo 2020.pdf)Decreto 10 marzo 2020
 
IT1462 kB2456

Tags: Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Più letti Prevenzione Incendi

Ott 15, 2022 180392

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

Mar 22, 2025 687

Lettera Circolare Prot. n. DCSPT.427 del 31 marzo 2008

Lettera Circolare Prot. n. DCSPT.427 del 31 marzo 2008 ID 23670 | 22.03.2025 Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. Trasmissione delle linee guida per l'approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati predisposte dall'Osservatorio. Collegati[box-note]Decreto 9 maggio… Leggi tutto