Slide background
Slide background
Slide background




Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009

ID 21729 | | Visite: 1016 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/21729

Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009

Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 139/2006

D.Lgs 139/2006

Art. 19 Vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009.pdf
 
494 kB 1

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Più letti Prevenzione Incendi

Ott 15, 2022 180218

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

Mar 22, 2025 683

Lettera Circolare Prot. n. DCSPT.427 del 31 marzo 2008

Lettera Circolare Prot. n. DCSPT.427 del 31 marzo 2008 ID 23670 | 22.03.2025 Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. Trasmissione delle linee guida per l'approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati predisposte dall'Osservatorio. Collegati[box-note]Decreto 9 maggio… Leggi tutto