Slide background
Slide background
Slide background




Schema DM aggiornamento RT prevenzione incendi

ID 8762 | | Visite: 4596 | News Prevenzioni IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/8762

Schema DM aggiornamento RT prevenzione incendi

Schema DM aggiornamento RT prevenzione incendi

Schema D.M. di aggiornamento del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"

Il 10 luglio 2019 L'Italia ha notificato alla Commissione Europea il presente schema di DM e la Commissione potrà produrre osservazioni fino al 10 ottobre 2019 (termine dello status quo).

Il provvedimento notificato aggiorna le precedenti norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e del decreto 7 agosto 2017 (Norme orizzontali e RTV attività scolastiche) integrati con il decreto del 8 giugno 2016 (RTV Uffici), con il decreto del 9 agosto 2016 (RTV Attività turistico-alberghiere), con il decreto del 21 febbraio 2017 (RTV Attività commerciali) e con le modifiche dell'articolato approvate con il decreto 12 aprile 2019.

L'aggiornamento scaturisce dal monitoraggio, svolto ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, nel corso del quale sono emersi possibili ambiti di miglioramento delle medesime norme tecniche e che hanno riguardato in particolare le Sezioni G - Generalità, sezione S - Strategia antincendio, sezione V - Regole tecniche verticali, i capitoli V.1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive) e V.3 (Vani degli ascensori) e la sezione M - Metodi.

Nel dettaglio lo schema di decreto si compone di due articoli e un allegato, e precisamente:

- art. 1: Approva le modifiche all'allegato I del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e s.m.i.;
- art. 2: Stabilisce le disposizioni finali;
- Allegato l : Norme tecniche di prevenzione incendi.

...

Articolo Procedure di prevenzione incendi 16 decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attivita'; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di
prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche' le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il comando puo' acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.
4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.
6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

...

Fonte: EU

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Schema D.M..pdf
 
5668 kB 99

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Più letti Prevenzione Incendi

DPR 151 2011 small
Lug 28, 2024 174109

Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

PDF | ebook Google Android | ebook Apple iOSElenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi DPR 151/2011 Testo consolidato ID 921 | Update Rev. 31.0 del 18.05.2024 / Download Preview Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982 Documento Tabella Attività e… Leggi tutto
Ott 15, 2022 171239

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

NFPA 13 2025
Nov 07, 2024 209

NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2025 Edition

NFPA 13 | Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2025 Edition ID 22889 | 07.11.2024 The 2025 edition includes many technical additions and revisions, including: - Inclusion of listed vacuum dry pipe systems in Chapter 8- New provisions in Chapter 7, including allowing vapor phase… Leggi tutto
Ott 23, 2024 339

Decreto Ministero dell'Interno 2 marzo 2012

Decreto Ministero dell'Interno 2 marzo 2012 ID 22790 | 23.10.2024 Decreto 2 marzo 2012 Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU n.71 del 24.03.2012) ____________ Modifiche: - Decreto Ministero dell'Interno 11 Ottobre 2024 Leggi tutto
Set 18, 2024 525

Decreto 14 marzo 2012

Decreto 14 marzo 2012 ID 22575 | 18.09.2024 / In allegato Decreto 14 marzo 2012 Tariffe per l’attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 75 del 30 marzo 2012) Collegati[box-note]D.Lgs.… Leggi tutto