Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.939
/ Documenti scaricati: 33.121.438
/ Documenti scaricati: 33.121.438
ID 20952 | 12.12.2023 / In allegato
Nota VVF prot. 6 dicembre 2023 n. 18291 - Allegato IV del decreto 2 settembre 2021 - Refuso
A seguito di segnalazioni pervenute a questa Direzione relative all’oggetto, si segnala che il richiamo normativo inserito al punto 4.1 comma1 lett. r) dell’allegato IV del decreto 2 settembre 2021: “ nonché operazioni di trattamento rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.” è un refuso di trascrizione in fase di stesura dell’allegato IV e va quindi espunto.
IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
(Articolo 5, comma 2)
4.1 Idoneità tecnica
1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
m) uffici con oltre 500 persone presenti;
n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Collegati
ID 17070 | 11.07.2022 / Vademecum in allegato
Lunedì 20 giugno, presso il CON, il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco, alla presenza...
Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.
(GU n. 169 del 22-7-2011)
_____
Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le p...
Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Nota prot. n. 11257 del 16/09/2016 recante "DM 28 febbraio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione in...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024