Asili nido esistenti con oltre 30 persone: Stato proroghe PI
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Asili nido esistenti con oltre 30 persone: Stato proroghe PI (Aggiornato Decreto mille proroghe 2023)
ID 12984 | Rev. 1.0 del 30.12.2022 / Documento completo allegato
Timeline delle proroghe al Decreto 16 luglio 2014 RT asili nido esistenti con oltre 30 persone, al 30.12.2022, dopo l'emanazione dell'ultima proroga di cui al Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023) convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Decreto 16 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido (≥30 persone o <30 persone) (GU n.174 del 29-7-2014)
Entrata in vigore: 28 Agosto 2014
Adeguamento asili esistenti stabilito dal Decreto 16 luglio 2014 come prorogato da:
Decreto di proroga | Decreto 16 luglio 2014 (RT) |
Scadenze |
D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
31 dicembre 2024 31 dicembre 2026 31 dicembre 2029 |
D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
31 dicembre 2022 31 dicembre 2024 31 dicembre 2027 |
D.L. 28 giugno 2019, n. 59 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
31 dicembre 2019 31 dicembre 2021 31 dicembre 2024 |
D.L. 25 luglio 2018, n. 91 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
31 dicembre 2018 31 dicembre 2020 31 dicembre 2023 |
D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
31 dicembre 2017 31 dicembre 2019 31 dicembre 2022 |
D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
7 ottobre 2016 7 ottobre 2018 7 ottobre 2021 |
Decreto 16 luglio 2014 | Art. 6, comma 1, lettera a) Art. 6, comma 1, lettera b) Art. 6, comma 1, lettera c) |
7 ottobre 2014 7 ottobre 2018 7 ottobre 2019 |
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023) convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
...
b) al comma 2 -bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
_______
La proroga disposta dall'Art. 5 c.5 b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2024
Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:
- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026)
- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2029)
La proroga disposta dall'Art. 2 c. 4-septies b) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2022
Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:
- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2024)
- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2027)
La proroga disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2019
Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento per i requisiti ivi previsti è entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:
- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2021)
- Termini art. 6, comma 1, lettere 5): 5 anni dal 31 dicembre 2021 (31 dicembre 2024)
Il Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019.
Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Milleproroghe 2017), convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 modifica il Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244:
Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)
...
2 -bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018.
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
Decreto 21 marzo 2018
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido
GU n. n.74 del 29-03-2018
Art. 3. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b) , 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all’art. 6, lettera a) del citato decreto..
Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproproghe 2017) convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19 recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative, ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi.
2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017.
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 Art. 2-bis. (“Milleproroghe 2015”) convertito dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 riporta Art. 4 c. 2-bis:
"all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» (D.P.R. 151/2011 - 7 ottobre 2011), sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
Scadenze asili nuovi (nuove attività D.P.R. 151/2011)
Rientrando gli asili nido nuovi tra le nuove attività del DPR 151/2011, su di essi ha effetto anche la proroga riservata alle cosiddette «nuove attività» stabilita dallo stesso DPR (con decreti susseguenti la proroga è stata portata dal 7 Ottobre 2012 (1 anno dall'entrata in vigore del DPR 151/2011) al 7 Ottobre 2017.
Segue in allegato
...
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
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Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 30.12.2022 | D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 | Certifico Srl |
0.0 | 02.03.2021 | --- | Certifico Srl |
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198
Decreto 16 luglio 2014
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Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151
Proroga antincendio "nuove attività" del D.PR. 151/2011
Tabelle adeguamento programmatico P.I. Scuole e Asili nido
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Asili nido esistenti con oltre 30 persone - Stato proroghe PI Rev. 1.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2022 |
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Asili nido esistenti con oltre 30 persone - Stato proroghe PI Rev. 00 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
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