Direttiva 2010/31/UE
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Direttiva 2010/31/UE / Consolidato 01.01.2021
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia
GU L153/13 del 18.06.2010
Entrata in vigore: 08.07.2010
Direttiva (UE) 2024/1275 - Articolo 36 Abrogazione
La direttiva 2010/31/UE, come modificata dagli atti elencati all’allegato IX, parte A, è abrogata a decorrere dal 30 maggio 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato IX, parte B.
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Modificata dal 24.12.2019: Regolamento (UE) 2018/1999
Modificata dal 09.07.2018: Direttiva (UE) 2018/844
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Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale.
(G.U. n. 130 del 05 maggio 2013)
Pubblicato in GU del 21 dicembre 2018 il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che, per quanto riguarda l'articolo 40, l'articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, l'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 54, paragrafo 4 e l'articolo 55 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Pubblicata in GU del 19 giugno 2018 la Direttiva 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, in vigore dal 09 luglio p.v. che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020.
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Articolo 1 Oggetto
1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.
2. Le disposizioni della presente direttiva riguardano:
a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
b) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;
c) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:
i) edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;
ii) elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti; nonché
iii) sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;
d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;
e) la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
f) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici; e
g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.
3. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. Essi sono notificati alla Commissione.
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Articolo 4 Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia di cui all’articolo 3. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all’articolo 5, una volta che il quadro sia stabilito.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.
Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.
Tali requisiti tengono conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell’uso cui l’edificio è destinato e della sua età.
Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi di prestazione energetica che non siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato.
I requisiti minimi di prestazione energetica sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.
2. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie edilizie:
a) edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;
d) edifici residenziali che sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall’utilizzazione durante l’intero anno;
e) fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m2.
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Articolo 6 Edifici di nuova costruzione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4.
Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza come quelli indicati di seguito, se disponibili:
a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili;
b) cogenerazione;
c) teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili;
d) pompe di calore.
2. Gli Stati membri garantiscono che l’esame di sistemi alternativi di cui al paragrafo 1 sia documentato e disponibile a fini di verifica.
3. Tale esame di sistemi alternativi può essere effettuato per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l’esame può
essere effettuato per tutti gli edifici collegati all’impianto nella stessa area.
Articolo 7 Edifici esistenti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Tali requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio destinati ad essere sostituiti o rinnovati soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di prestazione energetica conformemente all’articolo 4.
Gli Stati membri incoraggiano, in relazione agli edifici destinati ad una ristrutturazione importante, a valutare e tener presenti i sistemi alternativi ad alto rendimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Articolo 8 Impianti tecnici per l’edilizia
1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetica globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.
Tali requisiti sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.
Detti requisiti riguardano almeno quanto segue:
a) impianti di riscaldamento;
b) impianti di produzione di acqua calda;
c) impianti di condizionamento d’aria;
d) grandi impianti di ventilazione;
o una combinazione di tali impianti.
2. Gli Stati membri promuovono l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante, provvedendo a che tale promozione sia in linea con l’allegato I, punto
2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (1). Gli Stati membri possono inoltre promuovere, se del caso, l’installazione di sistemi di
controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico.
Articolo 9 Edifici a energia quasi zero
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e
b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia.
2. Gli Stati membri procedono inoltre, sulla scorta dell’esempio del settore pubblico, alla definizione di politiche e all’adozione di misure, quali la fissazione di obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici
a energia quasi zero e ne informano la Commissione nei piani nazionali di cui al paragrafo 1.
3. I piani nazionali comprendono, tra l’altro, i seguenti elementi:
a) l’applicazione dettagliata nella pratica, da parte degli Stati membri, della definizione di edifici a energia quasi zero, tenuto conto delle rispettive condizioni nazionali, regionali o locali e con un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/m2 anno. I fattori di energia primaria usati per la determinazione del consumo di energia primaria possono basarsi sui valori medi nazionali o regionali annuali e tener conto delle pertinenti norme europee;
b) obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in preparazione dell’attuazione del paragrafo 1;
c) informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 per promuovere gli edifici a energia quasi zero, compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali concernenti l’uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti ad una ristrutturazione importante stabiliti nell’ambito dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE e degli articoli 6 e 7 della presente
direttiva.
4. La Commissione valuta i piani nazionali di cui al paragrafo 1, in particolare l’adeguatezza delle misure previste dagli Stati membri in relazione agli obiettivi della presente direttiva.
La Commissione, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In tal caso, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi dalla richiesta della Commissione.
In seguito alla valutazione, la Commissione può emettere una raccomandazione.
5. Entro il 31 dicembre 2012 e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tale relazione la Commissione elabora un piano d’azione e, se necessario, propone misure intese ad aumentare il numero di tali edifici e promuove le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace in termini di costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi
zero.
6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in casi specifici e giustificati in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico dell’edificio interessato è negativa. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai principi delle pertinenti discipline legislative.
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Modificata dal 24.12.2019: Regolamento (UE) 2018/1999
Modificata dal 09.07.2018: Direttiva (UE) 2018/844
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