Decreto 24 novembre 2021
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Decreto 24 novembre 2021 / Modifiche Allegato 1 Codice Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015)
ID 15080 | 02.12.2021
Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.
(GU n.287 del 02.12.2021)
Entrata in vigore: 01.01.2022
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Art. 1. Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
1. È approvato l’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
Art. 2. Disposizioni finali
1. Per le attività sottoposte alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte con il predetto provvedimento, ovvero alle stesse già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015
1. Al capitolo G.1 della sezione G - Generalità sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo G.1.7 il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello che determina le soluzioni più gravose (es. per il piano più elevato di compartimento fuori terra, per il piano più profondo di compartimento interrato).”;
b) al paragrafo G.1.8, nel comma 4, sono eliminate le seguenti parole “in particolare grazie all’assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qf ammesso” ed è aggiunta la seguente nota:
“Nota Ad esempio, grazie alla bassa probabilità di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qf.”;
c) al paragrafo G.1.9 il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l’esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, diversi dal luogo
considerato.”;
d) al paragrafo G.1.9 il comma 14 è sostituito dal seguente:
“14. Uscita finale (o uscita d’emergenza): varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all’esterno su luogo sicuro temporaneo o luogo sicuro.”;
e) al paragrafo G.1.12 sono aggiunti il seguente comma e la relativa nota:
“14. Strutture vulnerabili in condizioni di incendio: strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all’azione del fuoco.”;
“Nota Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell’incendio sono: tensostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mobili, …”;
f) al paragrafo G.1.18, nel comma 3, la parola “concertazione” è sostituita dalla seguente “concentrazione”;
g) al paragrafo G.1.18 i commi 7, 8 e 9 e le relative note sono sostituiti dai seguenti:
“7. Malfunzionamento: stato in cui apparecchi, sistemi di protezione o componenti non svolgono la funzione prevista.
Nota Un malfunzionamento può accadere per diverse ragioni, tra cui: la variazione di una caratteristica o di una dimensione del materiale o del pezzo lavorato, il guasto di uno o più elementi costitutivi di apparecchi, sistemi di protezione e componenti, per effetto di disturbi di origine esterna (es. urti, vibrazioni, campi elettromagnetici), per un errore o un’imperfezione nella progettazione (es. errori nel software), per effetto di un disturbo dell’alimentazione di energia o di altri servizi; per la perdita di controllo da parte dell’operatore (specialmente per le macchine a funzionamento manuale).
8. Malfunzionamento previsto: malfunzionamento (es. disturbi o guasti) di apparecchi, sistemi di protezione o componenti, che è noto si verifichi durante il normale utilizzo.
9. Malfunzionamento raro: tipo di malfunzionamento che è noto possa accadere, ma solo in rari casi.
Nota Ad esempio, due malfunzionamenti previsti indipendenti che separatamente non creerebbero il pericolo di accensione, ma che in combinazione creano il pericolo di accensione, sono considerati come un malfunzionamento raro.”;
h) al paragrafo G.2.6.5.2, nel comma 1, la parola “punto” è sostituita dalla seguente “comma”;
i) è eliminato il paragrafo G.1.26 “Indice analitico”.
2. Alla sezione S – Strategia antincendio sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a ciascuno dei paragrafi S.1.4, S.3.4, S.6.4, S.8.4, S.9.4 è aggiunta la seguente nota:
“Nota Il livello di prestazione I della presente misura antincendio non richiede l’applicazione di soluzioni progettuali.”
b) al paragrafo S.1.7, nel comma 2, è eliminata la nota;
c) al paragrafo S.3.5.1, nel comma 3, la parola “punto” è sostituita dalla seguente “comma”;
d) al paragrafo S.3.5.6, nel comma 1, è eliminata la nota;
e) al paragrafo S.3.8, nel comma 1 è aggiunta la seguente nota:
“Nota Ad esempio, ove non sia interposta idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero o compartimentazione, edifici distinti sono assimilabili a porzioni dello stesso compartimento.”;
f) al paragrafo S.4.5.3.2, nel comma 2, sono eliminate le seguenti parole: “Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta.”;
g) al paragrafo S.4.5.3.3, nel comma 4, sono eliminate le seguenti parole: “Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta.”;
h) al paragrafo S.4.5.11 è aggiunto il seguente comma:
“4. Negli ambiti ove siano prevalentemente installati posti a sedere, sono ammessi anche occupanti in piedi. Le aree dedicate agli occupanti in piedi devono essere identificate e non devono interferire con il sistema d’esodo.”;
i) al paragrafo S.4.7, nel comma 8, la parola “evita” è sostituita dalla seguente “evitato”;
j) al termine del paragrafo S.4.8.2 è aggiunta la seguente nota:
“Nota Anche nel caso sia ammesso omettere porzione di corridoio cieco, devono essere rispettati i requisiti del paragrafo S.4.7”;
k) al paragrafo S.4.8.3, nel comma 3, le parole “dalla verifica” sono sostituite dalle seguenti “la verifica”; le parole “le vie d’esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie d’esodo /*esterne, poiché si ritiene improbabile che vi si inneschi un incendio.” sono sostituite dalle seguenti “nelle vie d’esodo verticali con caratteristiche di filtro e nelle vie d’esodo esterne.”;
l) al paragrafo S.4.8.6, nel comma 3, è aggiunta la seguente nota:
“Nota Ad esempio, le scale d’esodo a prova di fumo aventi le caratteristiche di filtro non richiedono verifica di ridondanza, a differenza dei corridoi di piano non protetti che vi adducono.”;
m) al paragrafo S.4.9.1, comma 2, alla lettera a è aggiunta la seguente nota:
“Nota Il sistema di comunicazione bidirezionale è un impianto di sicurezza (capitoli G.2 ed S.10).”;
n) al paragrafo S.4.12, nel comma 1, la lettera d è sostituita dalla seguente:
“d. UNI EN 17210 “Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali”;”;
o) al paragrafo S.6.6.2.1, nel comma 3, la parola “raggiuntamento” è sostituita dalla seguente “raggiungimento”.
[...] Segue in allegato
Collegati
Note e chiarimenti al DM 03 agosto 2015
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
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