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Depositi e/o rivendite liquidi infiammabili: quadro normativo

ID 6801 | | Visite: 97127 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/6801

Depositi   rivendite liquidi infiammabili quadro normativo

Depositi e/o rivendite liquidi infiammabili e/o combustibili: quadro normativo

ID 6801 | Rev. 1.0 del 29.01.2020

I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili con capacità geometrica maggiore di 1 m3 (oltre all'attività di rivendita), sono presenti come magazzini in molte attività lavorative.

Al superamento di tale soglia l'attività rientra come attività soggetta a PI di cui al punto 12 del D.PR. 151/2011 con RTV di riferimento di cui al DM 31/07/34.

Come detto i depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili vari (cosiddetti "oli minerali") rientrano nell'attività di cui al punto 12 del D.PR. 151/2011:

Attività 12 Attività 12.1.A Attività 12.2.B Attività 12.3.C
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili). Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità superiore a 9 e fino 50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili con capacità da 1 a 50 mc. Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc.

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/1982

La nuova attività, che unifica sostanzialmente le precedenti del DM 16/02/1982, non distingue più, per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, le attività a secondo l'uso:
commerciale, industriale, agricolo, artigianale o privato e fissa, per l’assoggettabilità, un unico limite è il quantitativo superiore ad 1 m3 (capacità geometrica).

n. DM 16/02/1982
15 Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc
 b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc
(Testo come modificato dal D.M. 27/03/1985)
16

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:

- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc
- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc

17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc

Le norme e chiarimenti

Norma Titolo Data
DM 31/07/34 Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,  l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi. 31/07/1934
Circolare n. 132 del 22 dicembre 1962 Depositi ed impianti di olii minerali. Norme di sicurezza integrative di quelle stabilite nel decreto ministeriale 31 luglio 1934. 22/12/1962
Lettera Circolare 16/01/75, n° 32343/4112 Depositi commerciali misti di oli minerali di capacità inferiore a 16 mc e superiori a mc 10. 16/01/1975
Lettera circolare n. 1607/4112 del 23/01/1976 Stabilimenti di lavorazione, depositi di olii minerali - Misure di sicurezza. 23/01/1976
Chiarimento 20/12/96, n° P2586/4112 sott. 53 D.M. 31 luglio 1934 - Categorie e distanze di sicurezza per depositi commerciali misti di oli minerali. Quesito 20/12/1996
Circolare prot. n. 6178 del 8 maggio 2014 D.P.R. 151/11. Liquidi con punto di infiammabilità superiore 65°C di cui alle attività 12 e 13 dell'Allegato I. 08/05/2014
Nota n. 17382/2013 del 27 dicembre 2013

Gasolio in contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.
D.M. 31 luglio 1934. Liquidi combustibili di categoria C.

27/12/2013

Il Documento completo in allegato:

Depositi iquidi infiammabili

Classificazione degli oli minerali, dei residui delle miscele carburanti

DM 31/07/34

Titolo II Classificazione degli oli minerali, dei residui delle miscele carburanti

1. Le sostanze delle quali si tratta sono raggruppate nelle seguenti categorie:

Categoria A - Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio
Derivati del petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21°C: petroli greggi per raffinazione, etere di petrolio, benzine; e inoltre alcune sostanze che entrano nella composizione di miscele carburanti, come benzolo ed etere solforico, nonchè le miscele medesime quando contengono più del 10 per cento di benzina, di benzolo, o di etere. Queste miscele possono anche contenere speciali sostanze antidetonanti.

Categoria B - Liquidi infiammabili
Petrolio raffinato, e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21°C e 65°C compresi; acqua ragia minerale (white spirit); e inoltre gli alcooli (etilico e metilico) in quanto usati per la composizione di miscele carburanti.

Categoria C - Liquidi combustibili
Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonchè liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65°C sino a 125°C compreso; ed oli minerali lubrificanti (nonchè oli minerali bianchi), con un punto di infiammabilità superiore a 125°C. Il limite di 65°C per la temperatura degli oli combustibili è in relazione a peculiari caratteristiche di alcuni prodotti non completamente scevri di tracce di oli leggeri.

Qualora il punto di infiammabilità sia inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, la prova del grado di infiammabilità deve essere completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150°, più del 2 per cento di distillato. In questa categoria C sono anche compresi i residui della distillazione, per raffinazione (Mazut, Astaki, Pakura, ecc.), da rilavorare con piroscissione (cracking o altri processi; nonchè i residui distillati per motori a combustione interna (Gasoil, Motol, Carburol, Petrolina, Motorina, ecc.). Fra le varie specie di prodotti petroliferi derivati dagli oli minerali o in ciclo di lavorazione, sono infine da annoverare: la vaselina, la paraffina, il bitume del petrolio e il coke del petrolio.

Equivalenza fra le varie specie di liquidi

DM 31/07/34

Titolo II Classificazione degli oli minerali, dei residui delle miscele carburanti
...

4. L'equivalenza fra benzina (e sostanze carburanti ad essa equiparate), petrolio, oli combustibili e oli lubrificanti, è rappresentata rispettivamente dai nn. 1, 10, 40 e 60.
Ne consegue che, ad esempio, un deposito contenente 10 mc di benzina, 50 mc di petrolio 1.200 mc di oli combustibili e 1.800 mc di oli lubrificanti, equivale ad un deposito di sola benzina della capacità di 75 mc, e cioè: 10 + 50/10 + 1.200/40 + 1.800/60 = 75 mc.
Questo computo è necessario per la definizione della classe del deposito e la conseguente determinazione delle distanze di rispetto da osservare, come viene specificato in seguito.

Limiti Esenzioni 

DM 31/07/34
...
Sono esenti dall'osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, pur dovendo osservarsi anche per essi le abituali cautele occorrenti nel maneggio e nell'impiego di liquidi infiammabili:

1. Per uso privato e per le farmacie
1.1 Nell'abitato:

Benzina litri 36
Petrolio litri 54
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso Kg 200

1.2 Fuori dell'abitato:
Benzina litri 150
Petrolio litri 500
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso Kg 2.000

2. Per piccole rivendite

2.1 Fuori dell'abitato, o nei centri rurali:
Benzina litri 18
Petrolio litri 36
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso Kg 200
Può essere variata la proporzione fra benzina e petrolio, purchè il totale non superi i 54 litri.
Non è consentita la sostituzione di oli con benzina e petrolio.

3. Per uso agricolo o industriale
Benzina e petrolio, in complesso mc 5
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso mc 20

Frantoi oleari / Oleifici

I depositi di olio di oliva vergine costituiscono un'attivita soggetta al controllo dei vigili del fuoco in quanto, per quantitativi di olio maggiori di 1 m3, sono ascrivibili all'attività di cui al punto 12 dell'Allegato I del DPR 151/2011.

Per tali attività è stata predisposta, da parte dell’Associazioni di categoria (F.O.O.I. - Filiera Olivicola Olearia Italiana) e degli Uffici della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, una specifica linea guida che si riporta di seguito von Nota VVF prot. n. 12622 del 26-09-2017 relativa alle linee guida per i depositi di olio vegetale

Con l'obiettivo di fornire un supporto concreto alle imprese del settore, indicando gli elementi indispensabili per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione degli incendi, sono state predisposte le "Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario- oleificio".

Quesiti VVF

Attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità > 1 m3.

Domanda:
Un frantoio oleario, per la molitura di olive e produzione olio e che detiene olio extravergine d'oliva superiore a 25 mc, è soggetto al DPR 151/2011?

Risposta:
Il deposito di olio in un frantoio può essere ricompreso al punto 12 dell'allegato al DPR 151/2011 in funzione della quantità depositata.

Domanda:
Una attività in possesso di CPI per le attività ex 72-15-17-20-91 del D.M. 16/02/1982, all'atto della presentazione della attestazione periodica di conformità antincendio, essendo le attività 15,17 e 20 state accorpate nell'attività 12, la devo considerare tre volte?

Risposta:
Nel processo di semplificazione avviato dal DPR 151/2011 è stata operata altresì una rielaborazione ed accorpamento delle attività soggette agli obblighi di prevenzione incendi.
Pertanto, nel caso esposto, le attività da inserire nell'attestazione periodica di conformità antincendio e per le quali deve essere effettuato il versamento sono: att. 54, 74 e 12, quest'ultima considerata una sola volta.
Resta inteso che, qualora i depositi e/o rivendite di cui all'attività 12, si configurano come attività distinte e separate, esse andranno conteggiate separatamente.

Domanda:
Un deposito o rivendita di lubrificanti e/o di oli diatermici di capacità 4 mc è ricompreso al punto 12 cat. A o 12 cat. B?

Risposta:
I depositi e/o rivendite di liquidi combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione rientrano in categoria "A" se hanno un punto di infiammabilità superiore a 65 °C e capacità geometrica compresa tra 1 e 9 mc.

Domanda:
Nel caso di un'azienda agricola in cui è presente una cisterna per il deposito di gasolio agricolo di capacità inferiore a 1 mc, quali sono gli adempimenti in relazione alle novità introdotte con il DPR 151/2011, e quali i requisiti che devono possedere la cisterna ed il locale in cui è posizionata?

Risposta:
Una cisterna di gasolio di capacità inferiore a 1 mc non rientra tra le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in base al DPR 151/2011. Se il gasolio è contenuto in un "contenitore-distributore mobile" per macchine in uso presso l'azienda agricola, devono essere rispettate le norme contenute nel d.m. 19 marzo 1990. Qualora il deposito non abbia la suddetta caratterizzazione, devono essere rispettate le norme contenute nel d.m. 31 luglio 1934.

Domanda:
Un'azienda agricola, in cui sia presente un deposito a tettoia aperta, con più di 50.000 kg di fieno, posto in adiacenza ad una stalla, a distanza minore di 100 m da abitazione interna all'azienda, deve essere considerata soggetta alla valutazione del progetto e quindi alla procedura di SCIA?

Risposta:
Rispetto ai fabbricati ubicati all'interno dell'azienda agricola non si configura la "distanza di sicurezza esterna" ma "interna." Pertanto, nel caso in esame, non pare sussistere attività soggetta, a meno che non vi siano fabbricati esterni all'azienda in un raggio inferiore ai 100 metri.

Domanda:
In un'azienda agricola è presente un frantoio di olive. Secondo la tabella delle attività soggette allegata al D.M. 16/02/1982, l'impianto risultava non soggetto al certificato di prevenzione incendi in quanto molto inferiore al limite di 25 mc previsto nell'ex punto 15B. A seguito delle modifiche apportate dal nuovo regolamento, un deposito di olio d'oliva in quale attività può essere classificato?

Risposta:
Un deposito di olio d'oliva rientra fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi se di capacità geometrica complessiva superiore ad 1 mc, essendo in questo caso ricompreso al punto 12 dell'allegato al DPR 151/2011.

Domanda:
Un frantoio oleario, con annesso deposito di olio extravergine di oliva in tre silos di capacità 16 mc cadauno, costituisce attività soggetta al rilascio di certificato di prevenzione incendi?

Risposta:
Nel caso specifico si configura l'attività 12B dell'allegato al DPR 151/2011, per la presenza di un deposito di liquidi combustibili in quantità fino a 50 mc.

DM 31 Luglio 1934 Coordinato VVF 2019

DM 31 Luglio 1934

Aggiornamento 29.09.2021

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi

Testo coordinato con modifiche successive (D.M. 12 maggio 1937, D.M. 1° dicembre 1975, D.M. 24 febbraio 1995, ecc.) con chiarimenti e commenti a cura dell’autore (in corsivo rosso).

Fonte: Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Ed. VVF V1. 2015
Ed. VVF V2. 2018
Ed. VVF 2019


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segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
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Data Rev. Oggetto Autore
29.01.2020 1.0 Circolare n. 132 del 22 dicembre 1962
Circolare prot. n. 6178 del 8 maggio 2014

Nota n. 17382/2013 del 27 dicembre 2013
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