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Attività soggette Prevenzione Incendi: scadenza proroghe al 31.12.2024

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Attivit  soggette Prevenzione Incendi   Scadenza proroghe al 31 12 2024

Attività soggette Prevenzione Incendi: scadenza proroghe termini al 31.12.2024 - Stato al 08.02.2025

ID 22925 | 08.02.2025 / In allegato

Download Scheda Update 08 Febb. 2025 (link diretto)
Download Scheda Update 12 Nov. 2024 (link diretto)

In attesa di novità dalla Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2025 (Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202- GU  n.302 del 27.12.2024) da emanarsi entro il 25 Febbraio 2025, sono scadute il 31 Dicembre 2024 le seguenti proroghe per le attività soggette a Prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011 (dettagli nei documenti riportati - aggiornamento seguito):

Attività 66 - Alberghi
Attività 67 - Scuole / Asili / Università
- Attività 72 - Edifici tutelati
_________

Attività 67 - Asili nido con oltre 30 persone presenti

Timeline delle proroghe al Decreto 16 luglio 2014 RT asili nido esistenti con oltre 30 persone, al 30.12.2022, dopo l'emanazione dell'ultima proroga di cui al Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023) convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14.

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Attività 67 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti / Scuole

Scuole proroghe PI

Evoluzione e timeline proroghe della normativa di Prevenzione Incendi relativa alle scuole (D.M. 26 agosto 1992).

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Attività 67 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti / Università

Decreto 25 agosto 2022 Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

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Attività 66 - Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere...

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023.

Vedi

Attività 72 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico...biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.

Timeline delle proroghe del termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli edifici tutelati (tutti istituti MIC, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri soggetti PI - vedi a seguire quali sono i beni culturali e gli Istituti e luoghi della cultura) di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

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Attività 65 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere ... > 100 persone, ovvero > 200 m2

Update 08.02.2025

Semplificazione stabilizzata 27.12.2024

Stabilizzata definitivamente, dopo le proroghe susseguite, dal 1° gennaio 2025, la semplificazione della SCIA antincendio per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti.

Lo prevede l'Art. 7 c.2 del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 201 Misure urgenti in materia di cultura (GU n.302 del 27.12.2024), che rende strutturale la semplificazione della SCIA antincendio per la realizzazione di spettacoli dal vivo (come indicati).

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Attività 80 - Gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m

Update 08.02.2025

Differimento al 30 Aprile 2025

Il Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (GU n. 302 del 27.12.2024) Milleproroghe 2025 con l’articolo 7 comma 3 ha previsto ulteriore differimento al 30 aprile 2025:

Art. 7. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

3. All’articolo 13, comma 17-bis , del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».

La Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024, conferma e non modifica quanto disposto all’art 7 comma 5  Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, che ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.[/box-info]

Il riferimento per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie è il Decreto 28 ottobre 2005 (GU n.83 del 08.04.2006 - SO n. 89). In particolare è previsto l'adeguamento delle gallerie esistenti all'Art. 3 c. 8 e all'Art. 11 c. 4 inizialmente entro quindici anni dalla pubblicazione dello stesso, cioè entro il 08 aprile 2021, le proroghe susseguitesi hanno portato il differimento del termine al 31 dicembre 2024. Timeline.

Vedi

segue in allegato

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 08.02.205 Aggiornamento:
PI gallerie ferroviarie
PI SCIA spettacoli dal vivo < 2000 p.
Certifico Srl
0.0 12.11.2024 --- Certifico Srl

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Tags: Prevenzione Incendi

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