Attività soggette Prevenzione Incendi: scadenza proroghe al 31.12.2024
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Attività soggette Prevenzione Incendi: scadenza proroghe termini al 31.12.2024 - Stato al 24.02.2025 (L. n. 15/2025)
ID 22925 | 24.02.2025 / In allegato
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Nella GU n. 45 del 24.02.2025 pubblicata la a Legge 21 febbraio 2025 n. 15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, c.d. Milleproroghe 2025 ed in vigore dal 25 febbraio 2025. (Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202- GU n.302 del 27.12.2024) che proroga i termini per le attività soggette a Prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011 (dettagli nei documenti riportati - aggiornamento seguito):
La Legge 21 febbraio 2025 n. 15 (Conversione Milleproroghe 2025) porta i seguenti differimenti di termini antincendio:
- Asili differimento 31.12.2027
- Scuole differimento 31.12.2027
- Università differimento 31.12.2027
- Alberghi differimento 31.12.2026
- Rifugi alpini differimento 31.12.2025
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Attività 67 - Asili nido con oltre 30 persone presenti
Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Conversione decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe 2025)
[…]
All’articolo 5:
[…]
4-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027".
...
Timeline delle proroghe al Decreto 16 luglio 2014 RT asili nido esistenti con oltre 30 persone, al 30.12.2022, dopo l'emanazione dell'ultima proroga di cui al Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023) convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Attività 67 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti / Scuole
Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Conversione decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe 2025)
[…]
All’articolo 5:
[…]
4-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027".
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Evoluzione e timeline proroghe della normativa di Prevenzione Incendi relativa alle scuole (D.M. 26 agosto 1992).
Attività 67 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti / Università
Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Conversione decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe 2025)
[…]
All’articolo 5:
[…]
4-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027".
...
Decreto 25 agosto 2022 Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Attività 66 - Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere...
Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Conversione decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe 2025)
[…]
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. All’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni";
b) al secondo periodo, le parole:"31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"». (rifugi alpini / ndr)
Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023.
Attività 72 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico...biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.
Timeline delle proroghe del termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli edifici tutelati (tutti istituti MIC, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri soggetti PI - vedi a seguire quali sono i beni culturali e gli Istituti e luoghi della cultura) di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Attività 65 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere ... > 100 persone, ovvero > 200 m2
Stabilizzata definitivamente, dopo le proroghe susseguite, dal 1° gennaio 2025, la semplificazione della SCIA antincendio per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti.
Lo prevede l'Art. 7 c.2 del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 201 Misure urgenti in materia di cultura (GU n.302 del 27.12.2024), che rende strutturale la semplificazione della SCIA antincendio per la realizzazione di spettacoli dal vivo (come indicati).
Attività 80 - Gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m
Il Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (GU n. 302 del 27.12.2024) Milleproroghe 2025 con l’articolo 7 comma 3 ha previsto ulteriore differimento al 30 aprile 2025:
Art. 7. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
3. All’articolo 13, comma 17-bis , del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».
La Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024, conferma e non modifica quanto disposto all’art 7 comma 5 Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, che ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.[/box-info]
Il riferimento per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie è il Decreto 28 ottobre 2005 (GU n.83 del 08.04.2006 - SO n. 89). In particolare è previsto l'adeguamento delle gallerie esistenti all'Art. 3 c. 8 e all'Art. 11 c. 4 inizialmente entro quindici anni dalla pubblicazione dello stesso, cioè entro il 08 aprile 2021, le proroghe susseguitesi hanno portato il differimento del termine al 31 dicembre 2024. Timeline.
segue in allegato
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 24.02.2025 | Aggiornamento Legge 21 febbraio 2025 n. 15: - Asili differimento 31.12.2027 - Scuole differimento 31.12.2027 - Università differimento 31.12.2027 - Alberghi differimento 31.12.2026 - Rifugi alpini differimento 31.12.2025 |
Certifico Srl |
1.0 | 08.02.205 | Aggiornamento: - PI gallerie ferroviarie - PI SCIA spettacoli dal vivo < 2000 p. |
Certifico Srl |
0.0 | 12.11.2024 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Asili nido esistenti con oltre 30 persone: Stato proroghe PI
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Prevenzione Incendi attivita' ricettive turistico-alberghiere: Timeline proroghe
Decreto 25 agosto 2022
Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo
Edifici tutelati: proroga adeguamento antincendio
Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie / Proroghe
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
Tags: Prevenzione Incendi