Attività soggette Prevenzione Incendi: scadenza proroghe al 31.12.2024
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Attività soggette Prevenzione Incendi: scadenza proroghe termini al 31.12.2024
ID 22925 | 12.11.2024 / In allegato - Download Scheda (link diretto)
In scadenza il 31 Dicembre 2024 le seguenti proroghe per le attività soggette a Prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011: (dettagli nei documenti riportati - aggiornamento seguito):
Attività 67 - Asili nido con oltre 30 persone presenti
Timeline delle proroghe al Decreto 16 luglio 2014 RT asili nido esistenti con oltre 30 persone, al 30.12.2022, dopo l'emanazione dell'ultima proroga di cui al Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023) convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Attività 67 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti / Scuole
Evoluzione e timeline proroghe della normativa di Prevenzione Incendi relativa alle scuole (D.M. 26 agosto 1992).
Attività 67 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti / Università
Decreto 25 agosto 2022 Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Attività 66 - Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere...
Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023.
Attività 72 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico...biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.
Timeline delle proroghe del termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli edifici tutelati (tutti istituti MIC, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri soggetti PI - vedi a seguire quali sono i beni culturali e gli Istituti e luoghi della cultura) di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Attività 65 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere ... > 100 persone, ovvero > 200 m2
La Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024, conferma e non modifica quanto disposto all’art 7 comma 5 Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, che ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo...
Attività 80 - Gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m
Il riferimento per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie è il Decreto 28 ottobre 2005 (GU n.83 del 08.04.2006 - SO n. 89). In particolare è previsto l'adeguamento delle gallerie esistenti all'Art. 3 c. 8 e all'Art. 11 c. 4 inizialmente entro quindici anni dalla pubblicazione dello stesso, cioè entro il 08 aprile 2021, le proroghe susseguitesi hanno portato il differimento del termine al 31 dicembre 2024. Timeline.
segue in allegato
Collegati
Prevenzione Incendi scuole: la normativa
Prevenzione Incendi attivita' ricettive turistico-alberghiere: Timeline proroghe
Decreto 25 agosto 2022
Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo
Edifici tutelati: proroga adeguamento antincendio
Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie / Proroghe
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
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