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Proroga termini legislativi Prevenzione incendi D.L. 183/2020 conversione in iter

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Proroga termini legislativi Prevenzione incendi

Proroga termini legislativi Prevenzione incendi D.L. 183/2020 conversione in iter

12932 | 23.02.2021  / In allegato Dossier parlamentare del 21 febbraio 2021

Il Milleproproghe 2021, ora all'esame dell'Aula della Camera, proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016).

Inoltre, il termine è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del  D.L. 244/2016).

Articolo 2, comma 4-septies (Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido)

L’articolo 2, comma 4-septies, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga e unifica il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici (lett.a)) e ad asili nido (lett. b)) alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. In particolare, vengono novellati, rispettivamente, i commi 2 e 2-bis dell’art. 4 del  D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

In particolare, il termine di adeguamento alla normativa antincendio:

- è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del  D.L. 244/2016);
- è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del  D.L. 244/2016).

Si ricorda che l’art. 10-bis del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva previsto che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno – che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

Successivamente, l’art. 4, co. 2, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) aveva disposto che l’adeguamento delle strutture scolastiche dovesse essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 10-bis del citato D.L. 104/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Le prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono state adottate con D.I. 12 maggio 2016.

Il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio era poi stato prorogato, nei casi in cui a ciò non si fosse già provveduto, al 31 dicembre 2017 dall'art. 4, co. 2, del  D.L. 244/2016 (L. 19/2017), al 31 dicembre 2108 dall'art. 6, co. 3-bis, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018) e poi al 31 dicembre 2021 dall'art. 4-bis, co. 2, lett. a), del D.L. 59/2019 (L. 81/2019).

A sua volta, l'art. 4, co. 2-bis, del citato  D.L. 244/2016 aveva fissato al 31 dicembre 2017 - prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 6, co. 3-ter, del summenzionato D.L. 91/2018 e poi al 31 dicembre 2019 dall'art. 4-bis, co.2, lett. b), del predetto D.L. 59/2019 (L. 81/2019) - il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data della sua entrata in vigore non si fosse ancora provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'art. 6, co. 1, lett. a), del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014, in relazione agli adempimenti richiesti dalla medesima lett. a)29, fermi restando i termini indicati per gli altri adempimenti previsti dalle lett. b) e c) dello stesso art. 6, co. 1.

Con D.I. 21 marzo 2018 sono state adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. 

Per completezza, con riferimento alle risorse stanziate per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, si rammenta che con D.M. 13 febbraio 2019, n. 101 l'ex MIUR ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi 114.160.000 euro, per le annualità dal 2019 al 2022.

Successivamente, sempre al fine dell'adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, un ulteriore riparto di risorse si è avuto con D.M. 29 novembre 2019, n.1111, che ha ripartito tra le regioni, per il triennio 2019-2021, 98 milioni di euro (di cui 25 milioni di euro per il 2019, 25 milioni di euro per il 2020 e 48 milioni di euro per il 2021), sulla base dei criteri stabiliti nell'Accordo quadro definito nella seduta della Conferenza unificata del 6 settembre 2018. Tale D.M. ha dato attuazione all'art. 4-bis, co. 1, del D.L. 59/2019, che ha previsto la definizione, con decreto dell'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata al Piano antincendio sul sito del Ministero dell'istruzione.

Articolo 2, comma 4-octies (Adeguamento antincendio nelle strutture recettive)

L’articolo 2, al comma 4-octies, inserito in sede referente, sostituisce l’articolo 1, comma 1122, lett. i) della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), al fine di posticipare i termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

In particolare, il comma 4-octies dispone:

- la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) del termine per il completamento dell’adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, ammesse al piano straordinario previsto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011, che prevedeva una istanza da parte delle strutture interessate e la ammissione da parte di un decreto del Ministro dell’Interno (DM 16 marzo 2012), previa presentazione della SCIA che attesta il rispetto di almeno 4 dei requisiti indicati dal comma 1122 della legge n. 205 del 2017 entro il 30 giugno 2021;
- per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire del 2 ottobre 2018, nonché per i territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017, e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia in ragione degli eventi sismici del 21 agosto 2017, si prevede la proroga del termine di adeguamento al 31 dicembre 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022), previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020);
- differisce di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, per i rifugi alpini, il termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011) e della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

Relativamente alle strutture citate dalla norma in esame, si rammenta che il DM 9 aprile1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere” è stato aggiornato con le modifiche introdotte dal DM 6 ottobre 2003 “Regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al DM 9/4/1994” e dal DM 3 marzo 2014 “Modifica del Titolo IV - del DM 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini”.

Con il DM 16 marzo 2012 è stato approvato il "Piano straordinario biennale, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 (26 aprile 1994), che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi".

L’articolo 1, comma 1222, lett. i) della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), ha posticipato al 30 giugno 2019 il termine per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.

Ha altresì previsto la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, della Scia parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture
- reazione al fuoco dei materiali
- compartimentazioni
- corridoi
- scale
- ascensori e montacarichi
- impianti idrici antincendio
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei materiali
- vie d’uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali
- locali adibiti a deposito.

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 1141) ha poi aggiunto una ulteriore previsione per le strutture ricettive turisticoalberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018.

Per tali strutture, ha prorogato il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale.

Il successivo D.L. n. 162/2019 (cd. milleproroghe), all’art. 3, comma 5, ha sostituito integralmente la lettera i) del comma 1122 della L. n. 205/2017, al fine di ulteriormente differire:

- dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi;
- dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale le predette strutture presentano, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni disciplinate dalle specifiche regole tecniche già indicate dalla legge di bilancio 2018.

Il D.L. n. 162/2019 ha anche prorogato:

- dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;
- dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata.

Il D.L. n. 162/2019 ha introdotto, infine, una disposizione relativa ai rifugi alpini, volta al differimento al 31 dicembre 2020 (dal 31 dicembre 2019) del termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio, dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011); della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

Fonte: Senato della Repubblica

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