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ID 19346 | 30.03.2023 / In allegato
Nota del ministero dell'Interno - dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica -ufficio di coordinamento 22 marzo 2023, n. 4351
Oggetto: richiesta interpretazione co. 2 art. 6 DM 2/09/2021
Con riferimento al quesito pervenuto a questo Ufficio con nota DCPRIN prot. 4260 del 20/03/2023 in merito all'interpretazione del co. 2, art. 6 del DM 2/09/2021 relativo ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio, si formula il seguente chiarimento.
Come è stato già chiarito in altre occasioni, per «documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio sia in ambito teorico che in ambito pratico» il legislatore intende che le 90 ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico.
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
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