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Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS) / Quadro normativo

ID 17109 | | Visite: 71570 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/17109

Commissione Vigilanza locali di pubblico spettacolo

Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLS) Comunale e Provinciale / Quadro normativo Maggio 2024

ID 17109 | Update 27.05.2024 / Documenti allegati 

Allegati:
- Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
- Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF Ed. Maggio 2024
- Linee guida manifestazioni pubbliche Prefettura Ravenna 2022
- Note Operative Antincendio VVF PG 2019

Documento Quadro normativo sulle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLS) Comunale e Provinciale, con riferimenti anche a quanto previsto per assoggettabilità alla normativa antincendio. Documenti allegati.

Update Documentazione allegata 27.05.2024

Inserita Ed. Maggio 2024: Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF 

- Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.

La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA.

Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.

In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:

- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Update Documentazione allegata 22.03.2024

Inserita Ed. Marzo 2024: Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF 

La Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024, conferma e non modifica quanto disposto all’art 7 comma 5  Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, che ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo. Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il DM 19 agosto 1996.

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 / Milleproroghe 2024

Art. 38-bis - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche.

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
2. La segnalazione di cui al comma 1indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. 5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.”.

Vedi: Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo

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Il Documento allegato VVF si occupa di individuare quali siano le attività sottoposte ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS).

Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:

- un locale, un edificio, una struttura temporanea, un’area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- un’area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);
- locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente “trasformato” per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

È da precisare che l’assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per cui un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011, che riporta invece i “locali di spettacolo e di trattenimento in genere …” soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Allegato I D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 punto 65

CVLS Tabella Attivit  65

Per le altre attività a carattere fisso si devono applicare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 DPR 151/2011:

- attività di categoria A: presentazione di SCIA al Comando VVF competente,
- attività di categoria B: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA al Comando VVF,
- attività di categoria C: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando VVF.

Per quanto attiene il servizio di vigilanza antincendio deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo oppure, nei seguenti casi previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 261/1996:

- Circhi - teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti
- Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza di pubblico
- Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti
- Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli  stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive
- Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive
- Edifici, luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq
- Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone
- Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone

Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo.
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La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635 (“Regolamento T.U.L.P.S.”) verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
- auditori e sale convegni (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell’evento) con capienza fino a 5000 persone;
- locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
- sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
- teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;
- circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino 1300 persone;
- luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
- luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all’aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all’interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
- circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l’accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell’evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;
- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
- impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
- piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l’accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.

In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:

- esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Fig  1   La Commissione Comunale di Vigilanza e  nominata ogni tre anni dal sindaco competente

Fig. 1 - La Commissione Comunale di Vigilanza e' nominata ogni tre anni dal sindaco competente

I limiti di competenza delle Commissioni Comunali di Vigilanza stabiliti dal D.P.R. 311/2001, sono:

- locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone,
- altri locali ed impianti, anche all’aperto, con capienza fino a 5000 persone.

Oltre tali limiti la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1945.

(!) In ogni caso i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiore ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sono di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza.

CVLS Figura 2 3

Fig. 2 e 3 - Limiti di competenza delle Commissioni di Vigilanza

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) è un organo nominato dalla Prefettura e si occupa di esprimere un parere di fattibilità sui nuovi progetti o modifiche di locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi e verificare l’agibilità dei locali ristrutturati o di nuova costruzione.

Fig  1   Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo  C P V L P S     organo nominato dalla Prefettura

Fig. 4 - Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CPVLPS) / Organo nominato Prefettura

I gestori di locali pubblici e organizzatori di manifestazioni pubbliche presentano domanda per la verifica di agibilità e/o il parere di fattibilità tramite il Comune.

La Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune.

Fa parte della Commissione un ingegnere dipendente del Settore Tecnico regionale competente per territorio; la Commissione è nominata ogni tre anni dal Prefetto.

Le competenze della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo sono in relazione a:

- locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1.300 spettatori;
- spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori;
- altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità;

Documento completo in allegato

Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Rev  4 0 2024

1. Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) è un organo nominato dalla Prefettura tramite il servizio di Polizia Amministrativa che interviene ad esprimere un parere obbligatorio, non vincolante, circa l’idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi.

Tale Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al rilascio della licenza.

La commissione è stata prevista per la prima volta dall’articolo 80 del Testo Unico della Legge di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e confermata dal Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635 (regolamento di esecuzione).

La Commissione, come prevede l'art. 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635):

- Esprime un parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
- Verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità).

2. Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 ha istituito, accanto alla Commissione Provinciale Tecnica di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo è infatti subordinata alla verifica da parte di una Commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio e dell'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha competenza esclusiva nelle seguenti ipotesi:

- locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- spettacoli viaggianti con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- altri locali o impianti con capienza inferiore o pari a 5000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che non comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi inferiore ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Manifestazioni con presenza di un numero di persone inferiore a 200

L'art. 141 comma 2 del Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635, così come modificato dal D.P.R. 311/2001 e dall'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 222/2016 riporta;

“Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.”

Resta comunque necessaria l'autorizzazione Comunale così come esplicitato alla sezione I, paragrafo 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, richiamata al comma 2 dell'art. 4.

L'istanza, la documentazione e l'eventuale comunicazione vanno presentate tramite il SUAP.

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773

Art. 18. (Art. 17 T. U. 1926).

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara' tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo e puo', per le stesse ragioni, prescrivere modalita' di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorita' sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali.

Art. 25. (Art. 24 T. U. 1926).

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore.

Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 68.  (Art. 67 T. U. 1926).

Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si

possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita
dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69. (Art. 68 T. U. 1926).

Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del  giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le  attivita'  produttive o ufficio analogo.

Art. 80. (Art. 78 T. U. 1926).

L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza. (1) (2)

(1) Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 9) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80". 

(2) La L. 15 dicembre 2011, n. 217, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 11, comma 6-ter) che "La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis".

Legge 15 dicembre 2011 n. 217

6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento.

6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.

6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purche' prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983.

Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635

Art. 141. Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.

Art. 141-bis. (introdotto da DPR 28 maggio 2001 n. 311 / ndr)

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed e' composta:

a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o piu' supplenti.

Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 142. Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:

a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o piu' sezioni della commissione provinciale. 

Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'. 


Fig  1   Commissione Provinciale Vigilanza  CPV    casi di verifica sempre prescritta

Fig. 5 - Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV) / casi di verifica sempre prescritta
...

Commissione Comunale di vigilanza non istituita

Rientrano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all’art. 142 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ai fini dell'applicazione dell’art. 80 del T.U.L.P.S. le rimanenti tipologie di locali e impianti, indipendentemente dalla loro capienza, quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai sensi dell’art. 142, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635

Fig  4   Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici non sottoposti a regime autorizzatorio  ex  Artt 18 e 25 TULLPS

Fig. 6. Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici non sottoposti a regime autorizzatorio (ex. Artt.18 e 25 TULLPS)

Fig  5   Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici sottoposti a regime autorizzatorio  ex  Art  68  69 e 80 TULLPS

Fig. 7. Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici sottoposti a regime autorizzatorio (ex. Artt. 68, 69 e 80 TULLPS)
...

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