Circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012
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Circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012 / DPR 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi
ID 21386 | 19.02.2024 / In allegato
Circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012 - DPR 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi.
Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in ordine all’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, quando questa è presentata al Comando oltre i tempi stabiliti dalla normativa.
Pervengono altresì quesiti sulle procedure da attuare a seguito di visita tecnica con esito negativo, nonché sul ricorso allo strumento della SCIA quando l’utente intende realizzare ed utilizzare, rispetto al progetto approvato, solo parte di una struttura, generalmente caratterizzata da rilevanti dimensioni e complessità.
Si vuole pertanto, con la presente, fornire indicazioni operative alle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di un’applicazione uniforme della nuova normativa su tutto il territorio nazionale.
Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del DPR 151/2011
L’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è istituto ispirato al principio di semplificazione, già presente nel regime precedente al DPR 151/2011. È previsto che la stessa sia effettuata “ogni cinque o dieci anni”, in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall’articolo 16 del d.lgs. 139/2006. Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.
La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011.
Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l'utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità.
Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell’attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato
esercizio dell’attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all’art. 5 del DPR 151/2011.
Controlli di prevenzione incendi con esito negativo
L’art. 4 del DPR 151/2011 individua, ai commi 2 e 3, le modalità di effettuazione dei controlli per le attività soggette di cui all’Allegato I, determinando che gli stessi vengano svolti attraverso visite tecniche, per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Nello stesso articolo, viene disposto che in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione.
Si richiama al riguardo che il riferimento normativo sulla sospensione dell’attività è individuato dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che l’azione di controllo deve in primo luogo mirare a verificare se quanto dichiarato in occasione della segnalazione di inizio attività corrisponda al vero.
Pertanto, se a seguito di verifica di controllo di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011, il Comando riscontra la mancanza di specifica documentazione necessaria ovvero la difformità al progetto approvato (cat. B o C) o alle norme di prevenzione incendi (cat. A), lo stesso deve formalmente richiedere all’interessato la documentazione mancante o l’adeguamento alla normativa antincendi. L’interessato, in un arco temporale, non superiore a quarantacinque giorni, deve fornire la documentazione mancante e/o provvedere a conformare l’attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, fornendo al termine dei lavori la relativa documentazione corredata delle dichiarazioni/certificazioni necessarie.
Nelle more dell’adeguamento il Comando, oltre ad imporre l’immediata rimozione di eventuali pericoli, determinerà le restrizioni operative e gli eventuali ulteriori obblighi gestionali per consentire la prosecuzione dell'attività; solamente in estrema ratio imporrà la chiusura della parte di attività per la quale non sussistono i presupposti per la prosecuzione dell’esercizio.
Rimane fermo l’obbligo della segnalazione di reato alla Autorità Giudiziaria, da parte del Comando, nel caso di falsità in atti - dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni - (art. 19 comma 6, art. 21, comma 1 legge 241/1990, artt. 75 e 76 DPR 445/2000, artt. 359 e 481 C.P, art. 20, comma 2 D.Lgs. n. 139/2006).
Acquisita la documentazione richiesta e/o quella attestante l’esecuzione delle prescrizioni richieste, entro il tempo massimo di quarantacinque giorni, il Comando redige, a seconda del tipo di attività, gli atti conclusivi (verbale sopralluogo per cat. A e B e verbale CPI per cat. C).
Giova qui evidenziare che in caso di effettuazione di una “seconda visita tecnica” da parte del Comando, non dovrà essere avanzata alcuna richiesta di nuovo versamento, rientrando detti controlli tra quelli eventualmente determinati dalla amministrazione e pertanto non a titolo oneroso per l’utenza.
Nel caso in cui i lavori per l’adeguamento dell’attività richiedessero tempi superiori a quelli sopra stabiliti, ovvero nel caso in cui entro tale termine l’attività non sia stata conformata alla normativa antincendio, ovvero sia proseguita nonostante il provvedimento cautelare interdittivo emanato, il Comando, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006, darà comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini della adozione dei rispettivi provvedimenti.
Restano ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante “Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", con particolare riferimento al capo II, “Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
Presentazione di SCIA per parti di attività.
Si verifica frequentemente che, nella realizzazione delle strutture e complessi soggetti ai controlli previsti dal DPR 151/2011, generalmente caratterizzate da rilevanti dimensioni e complessità, a fronte della predisposizione di un progetto unitario riguardante l’intera struttura, l’utenza provveda alla realizzazione ed utilizzazione per fasi successive o per lotti.
Bisogna distinguere alcune fattispecie:
i. realizzazioni rientranti in categoria A.
Nel predetto caso è possibile la presentazione della SCIA per la parte completata non essendo prevista la valutazione preliminare della progettazione da parte del Comando VF.
ii. realizzazioni rientranti in categoria B e C.
Per tali situazioni è auspicabile che il progetto complessivo dell’opera, sottoposto alla valutazione del Comando, riporti fin dall’inizio la descrizione delle fasi successive di realizzazione, esplicitandone la relativa indipendenza, autonomia e funzionalità dal punto di vista antincendio e descrivendo, per ogni lotto di completamento dell’attività, l’ubicazione e la disponibilità di vie di esodo, sistemi, presidi ed impianti antincendio, idonee compartimentazioni, nonché della gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio, in conformità ai criteri ed alle norme di prevenzione incendi.
In tale evenienza, la valutazione preliminare del progetto comprende già un’approvazione dei singoli lotti realizzativi e pertanto si può procedere con la presentazione della SCIA per ogni singolo lotto realizzato.
Qualora invece la progettazione sottoposta a valutazione preliminare del Comando non preveda fasi realizzative differenziate e, in corso di realizzazione, per esigenze della proprietà si volesse realizzare e mettere in esercizio solo una parte della struttura, si ritiene che per la parte di opera completata, potrà essere prodotta SCIA antincendio (con le procedure di cui all'art. 4 del DPR 151/2011) purché le aree interessate siano sicuramente separate e rese indipendenti dal punto di vista antincendio rispetto alle zone non completate, e sia allegata alla SCIA una documentazione tecnica nella quale venga esplicitata l'area o zona che deve essere utilizzata prima del completamento dell'intera opera, l'autonomia delle relative misure di prevenzione e protezione antincendio (ad esempio impianti idrici, di rivelazione, le compartimentazioni) e come, dette misure, sono rese indipendenti dalla restante parte dell'opera in corso di realizzazione, senza pregiudizio della funzionalità ed efficacia delle stesse.
Rimangono ferme in ogni caso, in capo al titolare dell'attività, le responsabilità e gli oneri per la valutazione della conformità delle parti dell'opera ultimate rispetto al progetto complessivo approvato dal Comando, e della corretta funzionalità di tali parti, con riferimento a tutti gli aspetti significativi della prevenzione incendi quali: le vie di esodo; le compartimentazioni; i sistemi, i presidi e gli impianti antincendio; la gestione dell’emergenza.
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Fonte: VVF
Collegati
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 97
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