Legge di conversione Milleproroghe 2025 - Antincendio scuole e alberghi / Note
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Legge di conversione Milleproroghe 2025 - Proroghe Antincendio scuole e alberghi / Note
ID 23472 | 16.02.2025 / In allegato note complete
Alla luce dell’approvazione da parte del Senato in data del 13 febbraio 2025, del DDL di conversione Milleproroghe 2025, adesso al vaglio della Camera, è disposto il differimento degli obblighi antincendio di scuole, alberghi e rifugi alpini.
Proroga Alberghi con oltre 25 posti letto
(Adeguamento antincendio entro 31.12.2026 e SCIA parziale entro 31. 12.2025)
Proroga rifugi alpini con oltre 25 posti letto al 31.12.2025
[…] dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. All’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni"; b) al secondo periodo, le parole:"31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" ».
Di conseguenza per:
- le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto (prima erano indicate sei) delle seguenti prescrizioni:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi
- i rifugi alpini di capienza superiore a venticinque posti letto, viene differita al 31 dicembre 2025, la presentazione delle istanze preliminari per l'esame dei progetti di nuove costruzioni o di modifiche a quelli esistenti, che peggiorino le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, nonché della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.
Proroghe Edifici scolastici al 31.12.2027
Per l'adeguamento alla normativa antincendio di asili, scuole, università, nonché di edifici adibiti ad attività di formazione (IeFP, IFTS e ITS Academy), viene differito il termine del 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027.
Inoltre, nel Milleproroghe 2025 si prevede l'emanazione di un decreto interministeriale di definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
Infine, si proroga al 31 dicembre 2025 l'adozione di un decreto interministeriale per la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
[…]
All’articolo 5:
[…]
4-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027".
4-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
4-quinquies. Il termine previsto per l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all’articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025.
[...] Segue in allegato
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Collegati
Legge 27 dicembre 2017 n. 205
Decreto-Legge 30 dicembre 2016 n. 244
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Proroga normativa antincendio scuole e asili: DL 198/2022 Mille proroghe 2023
Proroga termine adeguamento antincendio rifugi alpini / Legge di conv. Decreto Milleproroghe
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