La polizia giudiziaria negli incendi boschivi VVF
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La polizia giudiziaria VVF negli incendi boschivi
Per i Vigili del fuoco che intervengono in occasione di un incendio boschivo, oltre alle attività di spegnimento e di messa in sicurezza di beni e persone nelle zone di interfaccia, rilevano le funzioni di polizia giudiziaria. Ferma restando la piena collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la squadra dei Vigili del fuoco raggiunge, spesso, i luoghi dell’incendio prima di altre forze e pertanto rileva “a caldo” le informazioni utili al prosieguo delle indagini, che rischierebbero di essere dispersi per l’ulteriore sviluppo dell’incendio. Ai fini penali è bene avere chiara la rilevanza del fuoco oltre che dell’incendio. Un principio d’incendio in un’abitazione, in assenza d’incendio, ossia di fuoco distruggitore e di difficile contenimento, di rado porta, all’esito delle indagini, alla contestazione del reato d’incendio di cui all’art. 423 c.p.
Ma l’art. 2, c.1, della L.353/2000 precisa che “per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, (...), oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”; pertanto, nel campo degli incendi boschivi occorre segnalare all’Autorità Giudiziaria gli episodi in cui il Corpo nazionale interviene per un semplice fuoco. In particolare gli interventi su fuochi privi di suscettività a espandersi costituiscono in genere “falso allarme”, mentre i fuochi con suscettività ad espandersi vanno classificati come reato di incendio boschivo di cui all’art. 423- bis c.p., se l’espansione delle fiamme può interessare “aree boscate, cespugliate o arborate, (...)” o come principio d’incendio di cui all’art. 423 c.p. negli altri casi. È evidente come, nel momento valutativo della suscettività a espandersi delle fiamme, la specifica competenza della squadra dei Vigli del fuoco nello spegnere si integri utilmente con la competenza di polizia giudiziaria. Di fondamentale importanza è il punto di origine dell’incendio.
Non è raro il ritrovamento di tracce, o di parti non combuste dei materiali utilizzati per dare fuoco volontariamente alla vegetazione. L’area va preservata e sequestrata opportunamente per l’espletamento di altri accertamenti. I falsi allarmi d’incendio boschivo vanno sempre monitorati, d’intesa con l’Arma dei Carabinieri, perché potrebbero costituire dei tentativi d’incendio dolosi non riusciti. La loro sottovalutazione farebbe perdere la visione d’insieme di eventuali gravi fenomeni delittuosi in atto. I fatti, le osservazioni e altri elementi utili ai fini delle indagini vanno raccolti, anche mediante redazione di annotazioni e verbali (accertamenti urgenti ed irripetibili, sommarie informazioni, ecc.), compatibilmente con l’accurato espletamento delle attività di spegnimento e di soccorso pubblico.
È opportuno, pertanto, che nelle relazioni di servizio siano evidenziate le attività di spegnimento attuate ed eventuali passaggi di consegne effettuati che hanno reso impossibile l’effettuazione di ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria. Le fiamme degli incendi boschivi devastanti evolvono nello stesso modo, sia quando sono di origine dolosa (volontaria) che quando sono di natura colposa (negligenza, imprudenza, imperizia, mancato rispetto di ordinanze e regolamenti).
Se l’incendiario attende le condizioni di rischio peggiori per appiccare il fuoco, anche se non ha la volontà di provocare un incendio vero e proprio ha comunque buone probabilità di perdere il controllo delle fiamme. Pertanto, non è affatto la gravità dell’incendio a stabilirne l’origine dolosa o colposa. Anzi, non sono da escludere quei casi in cui colui che ha provocato colposamente l’incendio tenti di sviare le indagini a suo carico, ad es. appiccando altri roghi in zona. Il personale che interviene sugli incendi boschivi ha gli obblighi di riferire all’Autorità Giudiziaria e del segreto istruttorio. È pertanto opportuno evitare la divulgazione di foto e riprese, che potrebbero essere d’interesse ai fini delle indagini
Fonte VVF
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