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Chiarimento VVF n. 0003197 del 09 Marzo 2011

ID 12448 | | Visite: 2765 | News Prevenzioni IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/12448

Chiarimento VVF n. 0003197 del 09 Marzo 2011

Chiarimento n. 0003197-365/032101 01 4188 002 del 09 Marzo 2011

OGGETTO: Quesito di prevenzione incendi - Intestazione del Certificato di Prevenzione Incendi nel caso di specie: “Intestazione, da parte di ditte specializzate, di impianti di cogenerazione all’interno di aziende a diversa ragione sociale”.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, in allegato, il quesito in oggetto, ricevuto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino in data 30 novembre 2010.

A parere di questa Direzione, i vari casi che descrive il Comando possono essere regolati da appositi accordi contrattuali tra le parti, individuando il titolare degli impianti comuni. I soggetti possono richiedere anche separatamente il CPI, purché adempiano gli obblighi di legge (art. 26 del D.Lgs 81/08, art. 5 del D.P.R. 37/98, ecc..) e concordino gradi di responsabilità, obblighi di cooperazione, obblighi di esercizio, divieti e quant’altro negli accordi citati.

Si prega di voler far conoscere le determinazioni conclusive di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Pervengono a questo Comando istanze di ditte specializzate nella produzione di energie da fonti rinnovabili o combustibili biologici per l’installazione di impianti di cogenerazione (attività inquadrabili in genere ai punti 1, 63, 64 e 91 del D.M. 16/02/1982) all’interno del sedime di altre aziende a diversa ragione sociale. Questi casi riguardano in genere aziende che installano impianti per lo sfruttamento del biogas da discarica o dalla fermentazione di prodotti naturali ovvero impianti per la produzione di energia o gas dalla combustione di biomasse per il successivo impiego in impianti di cogenerazione.

In quasi tutti i casi, ancorché la zona di installazione degli impianti dell’azienda ospitata sia ben definita e recintata, alcuni impianti o parti di impianto possono essere in comune oppure insistenti su aree dell’azienda ospitante (per esempio: impianti di cogenerazione per lo sfruttamento del biogas da discarica - azienda X all’interno dell’azienda Y - la cui rete di captazione e convogliamento insiste nel corpo della discarica appartenente all’azienda Y) oppure può addirittura esistere una connessione nella parte impiantistica (esempio: fornitura di biomasse dell’azienda ospitante a quella ospitata e la conseguente restituzione di parte dell’energia termica od elettrica prodotta dall’azienda ospitata a quella ospitante). In alcuni casi anche i presidi antincendio possono essere in comune (ad esempio, l’impianto idrico antincendio, di proprietà e gestito dall’azienda ospitante, può essere unico per entrambe le aziende).

Poiché l’approvazione di tali progetti, ed il conseguente rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, comporta sia una modifica sostanziale dell’attività ospitante sia oneri e responsabilità per entrambe le aziende, questo Comando ritiene opportuno che le istanze di cui all’art. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 debbano essere presentate congiuntamente dalle aziende interessate. In sede di richiesta di rilascio C.P.I. dovrebbe inoltre essere presentato anche il documento unico di valutazione dai rischi di interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09.

Non sempre però tale orientamento trova accoglimento presso le aziende proponenti gli impianti che, per non avere commistioni nella gestione delle attività e soprattutto nella responsabilità legale in caso di incidenti, continuano a presentare istanze di parere di conformità e rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in maniera disgiunta.

Premesso quanto sopra si chiede a codesto Ministero di esprimere con cortese sollecitudine il proprio parere in merito ed indicare la procedura da seguire, nei casi di che trattasi, nell’espressione dei pareri di conformità e di rilascio del C.P.I., atteso che sono pendenti presso questo Comando istanze riguardanti il quesito.

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Fonte: VVF

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