Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2022/2258

ID 18102 | | Visite: 3570 | Legislazione HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/18102

Regolamento delegato (UE) 2022/2258

Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione del 9 settembre 2022 che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi bivalvi

GU L 299/5 del 18.11.2022

Entrata in vigore: 08.12.2022

______

Articolo 1 Modifiche e rettifiche del regolamento (CE) n. 853/2004

L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato e rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/624

Il regolamento delegato (UE) 2019/624 è così modificato:

1) all’articolo 1, lettera a), il punto v) è sostituito dal seguente:
«v) le deroghe all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione in relazione ai pettinidi, ai gasteropodi marini e agli echinodermi;»;
2) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 Controlli ufficiali sui pettinidi e sui gasteropodi marini e sugli echinodermi che non sono filtratori raccolti da zone di produzione che non sono classificate in conformità all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625

In deroga all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non è necessaria in relazione alla raccolta di pettinidi e di gasteropodi marini ed echinodermi che non sono filtratori, se le autorità competenti effettuano controlli ufficiali su tali animali alle vendite all’asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di trasformazione.

Tali controlli ufficiali verificano la conformità:

a) alle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
b) ai requisiti specifici per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi che non sono filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate di cui al capitolo IX della medesima sezione.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2022 2258.pdf)Regolamento delegato (UE) 2022/2258
 
IT460 kB698

Tags: Chemicals Food HACCP

Più letti Prevenzione Incendi

Ott 15, 2022 181739

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

Mar 22, 2025 743

Lettera Circolare Prot. n. DCSPT.427 del 31 marzo 2008

Lettera Circolare Prot. n. DCSPT.427 del 31 marzo 2008 ID 23670 | 22.03.2025 Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. Trasmissione delle linee guida per l'approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati predisposte dall'Osservatorio. Collegati[box-note]Decreto 9 maggio… Leggi tutto