Circolari VVF Uso di uscite di emergenza con tornelli o porte scorrevoli
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Circolari VVF Uso di uscite di emergenza con tornelli o porte scorrevoli
ID 6368 | 29.10.2023
Il 4 aprile 2012 dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ha emanato due circolari riguardanti la sicurezza delle vie di esodo:
Circolare n. 4962 2012 “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”
Circolare n. 4963 2012 “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti”.
Al riguardo si segnala che i sistemi di vie e uscite di emergenza debbono essere di norma progettati senza tenere conto delle uscite attraverso gli stessi tornelli.
Tuttavia in casi di particolare sussistenza di vincoli, fermo restando il numero di moduli necessari per l'esodo previsto, con la presente si intende specificare le condizioni minime a cui alcuni tipi di tornelli, rispondenti ai requisiti minimi di seguito riportati, possono essere considerati tra le vie e uscite di emergenza.
Considerato che i tornelli di che trattasi possono essere assimilati alle porte chiuse a chiave, l'interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.7 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività produttive per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di controllo di entrata/uscita del personale a mezzo di tornelli con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).
Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi n. 305 del 5 luglio 2011 e di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza, per garantire il rispetto di entrambe le esigenze summenzionate, si devono applicare le seguenti condizioni minime:
1) l'uscita di che trattasi sia sempre presidiata;
2) il numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria all'esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all'esodo delle persone;
3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall'operatore che presidia l'uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo;
4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete;
5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3);
6) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità dei tornelli in argomento.
Al riguardo, considerato che le porte scorrevoli orizzontalmente (utilizzate quando si possano determinare pericoli per passaggi di mezzi o per altre cause) non si aprono nel verso dell'esodo, l'interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.6 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).
Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi n. 304 del 19 aprile 2011 e di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che le porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti rispettano entrambe le esigenze summenzionate alle seguenti condizioni:
a) il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell'esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta.
Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all'altro;
b) in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;
c) deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo, che consenta l'immediata apertura della porta in caso di necessità; in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa;
d) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c),
f) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità delle porte di che trattasi.
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Allegato IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
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1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.
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