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Decreto 20 giugno 2025

ID 24249 | | Visite: 107 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/24249

Decreto 20 giugno 2025   RT di prevenzione incendi gallerie stradali

Decreto 20 giugno 2025 / RT di prevenzione incendi gallerie stradali (non rete stradale transeuropea TEN-T)

ID 24249 | 08.07.2025 / In allegato

Decreto 20 giugno 2025
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

(GU n.156 del 08.07.2025)

Entrata in vigore: 08 Agosto 2025
_______

Art. 1 Campo di applicazione

1. E' approvata la «regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea» di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea, cosi' come definita all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di nuova realizzazione e a quelle in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2 Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio;
d) assicurare la possibilita' che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi;
e) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3 Applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi

1. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo I dell'allegato 1 si applicano alle gallerie stradali di nuova realizzazione, non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

2. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo II dell'allegato 1 si applicano alle gallerie stradali in esercizio, non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

3. Il responsabile dell'attivita', qualora ravvisi particolari fattori di aggravio per la sicurezza dell'infrastruttura, deve implementare misure ulteriori rispetto a quelle gia' previste per la specifica categoria di cui al Titolo II, punto 3 dell'allegato 1.

Art. 4 Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.

3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) 2019/515/UE del 19 marzo 2019, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 marzo 2019, n. L91.

Art. 5 Deroghe alle norme di prevenzione incendi

1. Per le gallerie che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'allegato 1, gli interessati possono presentare al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio istanza di deroga ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 6 Raccordo con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto esistenti ed in esercizio sono adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dall'allegato 1, Titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

a) alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure gestionali di cui al punto 5.1;
b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le misure volte a favorire l'intervento dei soccorsi di cui al punto 4.3, comma 1, e al punto 5.2;
c) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure volte a favorire l'autosoccorso di cui al punto 4.2.1, comma 1, lettere a) e b);
d) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le rimanenti misure.

2. Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, e' presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2025
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(Allegato 1)
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea 

Titolo I - Norme di prevenzione incendi per le gallerie di nuova realizzazione non appartenenti alla rete stradale transeuropea

Titolo II - Norme di prevenzione incendi per le gallerie esistenti ed in esercizio non appartenenti alla rete stradale transeuropea
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